Art. 11. 
 
               (Attuazione della direttiva 2008/46/CE) 
 
1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n.  81,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «direttiva
2004/40/CE»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   e    successive
modificazioni». 
 
 
          Note all'art. 11. 
          - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 306 del decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81  «Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,  come
          modificato dalla presente legge: 
          «3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV  entrano
          in vigore alla data fissata dal primo comma  dell'art.  13,
          paragrafo  1,  della  direttiva  2004/40/CE,  e  successive
          modificazioni;  le  disposizioni  di  cui  al  capo  V  del
          medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26  aprile  2010.
          In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione  dei
          lavoratori  anteriormente  al  6  luglio  2007  e  che  non
          permettono il rispetto dei  valori  limite  di  esposizione
          tenuto  conto  del  progresso  tecnico   e   delle   misure
          organizzative messe in atto,  l'obbligo  del  rispetto  dei
          valori limite di esposizione di cui all'art. 201  entra  in
          vigore  il  6  luglio  2010.  Per  il  settore  agricolo  e
          forestale l'obbligo  del  rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione  di  cui  all'art.  201,  ferme   restando   le
          condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il
          6 luglio 2014. Per il settore  della  navigazione  aerea  e
          marittima, l'obbligo del  rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione al rumore di cui all'art. 189 entra  in  vigore
          il 15 febbraio 2011.».