Art. 13. (Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88) 1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: "d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti; d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia; d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione".
Note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 33, della legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti; d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia; d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione; e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da: 1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita' delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali; 2) istituire un organismo avente personalita' giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le relative forme di pubblicita'; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del codice civile; 5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti; f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalita' di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».