Art. 14. (Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR) 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».
Note all'art. 14. - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».