Art. 14. 
 
(Disposizioni  sanzionatorie  in  materia  di   violazioni   commesse
nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
           europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR) 
 
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.  898,  e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi  1
e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti:  «,  nell'ambito  di
applicazione delle misure finanziate dal Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nell'ambito  di  applicazione  delle  misure  finanziate  dal  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR),  indipendentemente
dalla sanzione penale,  per  il  fatto  indicato  nei  commi  1  e  2
dell'articolo  2  il   percettore   e'   tenuto   alla   restituzione
dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a  150
euro, anche al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria,
nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro,  calcolata
in  percentuale  sulla  somma  indebitamente  percepita,  secondo   i
seguenti scaglioni: 
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10  per  cento  di
quanto percepito; 
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento  e
fino al 30 per cento di quanto percepito; 
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento  e
fino al 50 per cento di quanto percepito; 
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50  per  cento
di quanto percepito». 
 
 
          Note all'art. 14. 
          - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge
          23  dicembre  1986,  n.  898  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,
          recante misure urgenti in materia di controlli degli  aiuti
          comunitari alla produzione  dell'olio  di  oliva.  Sanzioni
          amministrative e penali in materia di aiuti comunitari  nel
          settore agricolo) come modificato dalla presente legge: 
          «Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale,  per
          il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2,  nell'ambito
          di applicazione delle misure finanziate dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore  e'  tenuto  in
          ogni  caso  alla  restituzione  dell'indebito  e,  soltanto
          quando lo stesso indebito sia superiore a  lire  centomila,
          al pagamento di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
          pari all'importo indebitamente  percepito.  Nell'ambito  di
          applicazione delle  misure  finanziate  dal  Fondo  europeo
          agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  indipendentemente
          dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1  e
          2 dell'art. 2 il percettore  e'  tenuto  alla  restituzione
          dell'indebito nonche',  nel  caso  in  cui  lo  stesso  sia
          superiore a 150 euro, anche al pagamento  di  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150  euro
          e massima di 150.000 euro, calcolata in  percentuale  sulla
          somma   indebitamente   percepita,   secondo   i   seguenti
          scaglioni: 
          a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al  10  per
          cento di quanto percepito; 
          b) 50 per cento per la parte di indebito  superiore  al  10
          per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; 
          c) 70 per cento per la parte di indebito  superiore  al  30
          per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; 
          d) 100 per cento per la parte di indebito superiore  al  50
          per cento di quanto percepito».