Art. 15. 
 
(Modifiche all'articolo 11 della legge  7  luglio  2009,  n.  88,  in
                  materia di inquinamento acustico) 
 
  1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione,  esecuzione
e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle  infrastrutture
dei trasporti nonche'» sono soppresse; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina  relativa  ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei  loro  componenti  non
trova applicazione nei rapporti tra privati e,  in  particolare,  nei
rapporti tra  costruttori-venditorie  acquirenti  di  alloggi,  fermi
restando gli effetti derivanti  da  pronunce  giudiziali  passate  in
giudicato e  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  a  regola  d'arte
asseverata da un tecnico abilitato»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge  26
ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: 
    "f) l'indicazione, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico"». 
 
          Note all'art. 15. 
          - Si riporta il testo dell'art. 11, della  legge  7  luglio
          2009, n. 88, come modificato dalla presente legge: 
          «Art.  11  (Delega  al  Governo  per  il   riordino   della
          disciplina in materia di inquinamento acustico).  -  1.  Al
          fine di garantire la  piena  integrazione  nell'ordinamento
          nazionale  delle  disposizioni  contenute  nella  direttiva
          2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          giugno 2002, relativa alla determinazione e  alla  gestione
          del rumore  ambientale,  e  di  assicurare  la  coerenza  e
          l'omogeneita' della normativa di  settore,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, con le modalita' e secondo i principi
          e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per  il  riassetto  e  la  riforma
          delle   disposizioni   vigenti   in   materia   di   tutela
          dell'ambiente    esterno    e    dell'ambiente    abitativo
          dall'inquinamento acustico,  di  requisiti  acustici  degli
          edifici  e  di  determinazione  e   gestione   del   rumore
          ambientale, in conformita' all'art. 117 della  Costituzione
          e agli statuti delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  alle
          relative norme di attuazione. 
          2. I decreti di cui al comma  1  sono  adottati  anche  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) riordino, coordinamento e revisione  delle  disposizioni
          vigenti,  con  particolare  riferimento  all'armonizzazione
          delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995,  n.
          447, con quelle recate dal decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 194, nel rispetto della normativa  comunitaria  in
          materia; 
          b)  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione  dei
          requisiti  acustici  passivi  degli  edifici  nel  rispetto
          dell'impianto   normativo   comunitario   in   materia   di
          inquinamento acustico,  con  particolare  riferimento  alla
          direttiva  2002/49/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 25 giugno 2002. 
          3. I decreti di cui al comma 1 sono  adottati  su  proposta
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  nonche'  con  gli  altri
          Ministri competenti per materia, acquisito il parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi,   a
          seguito di  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di essi siano  espressi,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini  previsti  per  l'esercizio  della  delega,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
          4. Contestualmente all'attuazione della delega  di  cui  al
          comma 1 ed entro lo  stesso  termine  il  Governo  provvede
          all'adozione di tutti gli atti di sua  competenza  previsti
          dalla  legislazione  vigente  e  al  loro  coordinamento  e
          aggiornamento, anche alla luce  di  quanto  disposto  dagli
          emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 
          5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, l'art. 3, comma 1, lettera e), della  legge  26
          ottobre 1995, n.  447,  si  interpreta  nel  senso  che  la
          disciplina relativa ai  requisiti  acustici  passivi  degli
          edifici e dei loro componenti non  trova  applicazione  nei
          rapporti tra privati e, in particolare,  nei  rapporti  tra
          costruttori-venditori  e  acquirenti  di   alloggi,   fermi
          restando  gli  effetti  derivanti  da  pronunce  giudiziali
          passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori  a
          regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato. 
          6. L'art. 10 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
          194, e' abrogato. 
          6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge 26
          ottobre 1995, n. 447, e' sostituita dalla seguente: 
          "f) l'indicazione, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione  e  la
          ristrutturazione  delle  costruzioni   edilizie   e   delle
          infrastrutture  dei  trasporti,  ai   fini   della   tutela
          dall'inquinamento acustico." 
          7.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».