Art. 16.

              (Recepimento della direttiva 2009/31/CE)

  1.  Nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi di attuazione
della  direttiva  2009/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle  direttive  del  Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/ CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)
n.  1013/2006  del  Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo e'
tenuto   al   rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, nonche' dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva
2009/31/CE  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere
richiesto  il  parere  parlamentare  di  cui all'articolo 1, comma 4,
della presente legge.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta  del  Ministro  per le politiche europee, del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il Ministro degli affari
esteri,   con   il   Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  anche  dei seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  prevedere  che le attivita' di stoccaggio geologico di biossido
di  carbonio  siano  svolte  in base ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto con il Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
del  Comitato  nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per  il  supporto  nella  gestione  delle  attivita'  di progetto del
Protocollo  di Kyoto, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo  4  aprile  2006, n. 216, ai fini della definizione e del
monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento
di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonche', laddove
previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
  b)  prevedere  che  la  concessione  sia  rilasciata  a  seguito di
attivita'  di  indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la
concessione,   in  regime  di  autorizzazione  al  fine  di  valutare
l'idoneita' delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso
prove di iniezione;
  c)  prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di
biossido  di  carbonio  nelle  formazioni geologiche, mediante studi,
analisi   e   attivita'   di  monitoraggio  certificati  da  istituti
indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
  d)  stabilire  gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei
siti,  ivi  inclusa  la prestazione delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo  19  della  citata  direttiva  2009/31/ CE, da parte dei
concessionari  e  le modalita' di trasferimento delle responsabilita'
alle autorita' competenti;
  e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a
carico  dei  richiedenti  le  autorizzazioni  e le concessioni per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cattura, trasporto e stoccaggio di
biossido di carbonio;
  f)  prevedere  forme  continue  e  trasparenti  di informazione del
pubblico  sui  dati  ambientali  relativi agli impianti di stoccaggio
geologico  di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di
trasporto,   dalle   fasi   di   esplorazione   fino   alla  fase  di
post-chiusura.
 
          Note all'art. 16. 
          - La direttiva 2009/31/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  5
          giugno 2009, n. L 140. 
          - Il testo del comma 1 dell'art. 8, del decreto legislativo
          4 aprile 2006, n. 216 «Attuazione delle direttive 2003/87 e
          2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei
          gas a effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai
          meccanismi di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto»  cosi'
          recita: 
          «1. E' istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione
          della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
          delle attivita' di progetto del Protocollo di  Kyoto,  come
          definite  dall'art.  3.  Il  Comitato  ha  sede  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e
          organizzativo». 
          - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  25
          ottobre 2003, n. L 275.