Art. 17. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  delle  direttive
2009/28/CE,  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria
  in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti) 
 
  1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  2  della
presente legge, in quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in  capo  allo
Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e  di
utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e  il  consumo  di
energia elettrica, calore e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto
previsto alla lettera c), anche attraverso la  regolazione  da  parte
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  sulla  base  di
specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico; 
  b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro  il
30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali  per  la  quota  di
energia da fonti rinnovabili consumata  nel  settore  dei  trasporti,
dell'elettricita' e del  riscaldamento  e  raffreddamento  nel  2020,
avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei
vari settori che concorrono al raggiungimento di detti  obiettivi  in
base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici; 
  c)  favorire  le  iniziative  di  cooperazione  per   trasferimenti
statistici e progetti comuni con Stati membri  e  Paesi  terzi  anche
mediante il coinvolgimento delle  regioni  e  di  operatori  privati,
secondo criteri di efficienza e  al  fine  del  pieno  raggiungimento
degli obiettivi nazionali; 
  d)   semplificare,   anche   con   riguardo   alle   procedure   di
autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di  licenze,
compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i   procedimenti   di
autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie  infrastrutture  di
rete, anche sulla base delle specificita' di  ciascuna  tipologia  di
impianto e dei siti di  installazione,  prevedendo  l'assoggettamento
alla disciplina della  denuncia  di  inizio  attivita'  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacita'
di generazione non superiore ad un MW elettrico di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387, alimentati dalle  fonti  di  cui  alla  lettera  a),  prevedendo
inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione  e
ristrutturazione di aree residenziali  industriali  o  commerciali  e
nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove
possibile, apparecchiature e sistemi di produzione  di  elettricita',
calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e
sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
  e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante  il  sostegno,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   alla
realizzazione  di  sistemi  di  accumulo  dell'energia  e   di   reti
intelligenti, al fine di  assicurare  la  dispacciabilita'  di  tutta
l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti  rinnovabili
e di ridurre gli  oneri  di  gestione  in  sicurezza  delle  reti  di
trasporto e distribuzione dell'energia; 
  f)  definire  le  certificazioni  e  le  specifiche   tecniche   da
rispettare affinche' le apparecchiature e i  sistemi  per  l'utilizzo
delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno; 
  g)  introdurre  misure  volte  a  migliorare  la  cooperazione  tra
autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo  in  particolare
alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra  le
regioni di quote di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  ai
fini del rispetto della ripartizione di  cui  all'articolo  2,  comma
167, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'attuazione  di
quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione  delle  fonti
rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi
o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica,   anche   mediante
l'abrogazione  totale  o  parziale  delle  vigenti  disposizioni   in
materia, 1' armonizzazione e il riordino delle  disposizioni  di  cui
alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre  2007,  n.
244; 
  i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti,
una revisione degli incentivi per la produzione di energia  elettrica
prodotta da impianti alimentati da bio-masse  e  biogas  al  fine  di
promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato,  la  realizzazione  e  l'utilizzazione  di
impianti  in  asservimento  alle  attivita'  agricole  da  parte   di
imprenditori che svolgono le medesime attivita'; 
  l) completare, nei limiti delle  risorse  di  bilancio  disponibili
allo scopo, il sistema statistico in materia di energia,  compresi  i
consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee
con  i  criteri  adottati  in  sede  comunitaria  e   funzionali   al
monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
  2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la  promozione
dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e  di  conseguire  con  maggior
efficacia  gli  obiettivi  nazionali   obbligatori   per   la   quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia, l'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalle
distillazioni vinicole  si  considera  ricompreso  nell'ambito  della
definizione dei  bioliquidi  quali  combustibili  liquidi  per  scopi
energetici  diversi  dal  trasporto,  compresi   l'elettricita',   il
riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa,
di cui  alla  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili. Per tale  scopo  nella  produzione  di  energia
elettrica mediante impianti  di  potenza  nominale  media  annua  non
superiore a 1 MW, immessa  nel  sistema  elettrico,  l'entita'  della
tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  si
applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione  dei  sottoprodotti   della   vinificazione,   di   cui
all'articolo 103-tervicies del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, del 22 ottobre 2007. La  presente  disposizione  non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,  ne'
incrementi delle tariffe a carico degli utenti. 
  3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/72/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica e  che  abroga  la  direttiva  2003/54/CE,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere misure per aumentare gli  scambi  transfrontalieri  in
modo da conseguire una  maggiore  efficienza  e  prezzi  competitivi,
contribuendo anche alla sicurezza  degli  approvvigionamenti  e  allo
sviluppo sostenibile; 
  b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della  realizzazione
di nuove infrastrutture di  produzione  e  di  trasporto  di  energia
elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il  mercato
interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi
di politica energetica nazionali e comunitari; 
  c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie  applicabili
in caso di mancato rispetto delle disposizioni del  regolamento  (CE)
n. 714/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese
elettriche dalla direttiva 2009/ 72/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13  luglio  2009,  nelle  fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
  d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo  normativo,
al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di
energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
  e) prevedere misure atte a garantire che imprese  di  distribuzione
di energia elettrica verticalmente integrate non siano in  condizione
di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'  di  gestione  delle
reti di distribuzione ostacolando cosi' le  dinamiche  concorrenziali
del mercato; 
  f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica predispongano un piano decennale  di  sviluppo  della  rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,  contenente
misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; 
  g) prevedere che l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
  h) prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive  competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
  4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/73/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) prevedere misure per aumentare gli scambi  transfrontalieri,  in
modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu'
elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza  degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
  b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito  di
solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in  casi  di  crisi
del sistema energetico; 
  c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai  punti
di interconnessione, anche al fine di realizzare una  piattaforma  di
scambio di gas nell'ambito del sistema italiano; 
  d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano  di
sistemi  integrati  a  livello  di  due  o  piu'  Stati  membri   per
l'assegnazione della capacita' e per  il  controllo  della  sicurezza
delle reti; 
  e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto  presentino  un
piano decennale  di  sviluppo  della  rete  basato  sulla  domanda  e
sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
  f)  promuovere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  una  concorrenza  effettiva   e   garantire   l'efficiente
funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della
concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas; 
  g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di  gas  e
su strumenti derivati ad obblighi  di  trasparenza  nella  disciplina
degli scambi; 
  h)  assicurare  una  efficace  separazione  tra  le  attivita'   di
trasporto, bilanciamento,  distribuzione  e  stoccaggio  e  le  altre
attivita' del settore del gas naturale; 
  i)  prevedere  misure  che  assicurino  maggiore   trasparenza   ed
efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo  del
gas naturale e  introducendo  sistemi  di  misurazione  intelligenti,
anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura; 
  l)  prevedere  misure   che   tengano   conto,   nel   procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura  del  sistema
del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa  per  il  mercato
interno del gas naturale e della sua coerenza con  gli  obiettivi  di
politica energetica nazionali e comunitari; 
  m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il controllo della sicurezza degli  approvvigionamenti,  l'equilibrio
tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa  in  futuro  e
degli stoccaggi disponibili, la  prevista  capacita'  addizionale  in
corso di programmazione e in costruzione,  l'adeguata  copertura  dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura; 
  n) introdurre misure che garantiscano  maggiore  disponibilita'  di
capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso  a
parita' di condizioni di una pluralita' di operatori  nella  gestione
delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando  la  possibilita'  di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa
vigente; 
  o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie  applicabili
in caso di mancato rispetto delle disposizioni del  regolamento  (CE)
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese
di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate  alla
competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non
inferiori  nel  minimo  a  euro  2.500  e  non   superiori   a   euro
154.937.069,73; 
  p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o  pari
a 50.000 metri cubi annui e tutti i  civili  siano  definiti  clienti
vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela  in  termini  di
condizioni economiche loro applicate e  di  continuita'  e  sicurezza
della fornitura; 
  q) promuovere l'efficienza e la concorrenza  nel  settore  del  gas
naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas la definizione, sulla base di appositi  indirizzi  del  Ministero
dello sviluppo  economico,  della  disciplina  del  bilanciamento  di
merito economico; 
  r) prevedere, ai sensi degli  articoli  13  e  17  della  direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, misure che, ai fini dell'accesso  ai  servizi  di  trasporto  e
bilanciamento del gas naturale,consentano la definizione di  un'unica
controparte indipendente a livello nazionale; 
  s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo  normativo,
al processo di aggregazione delle piccole  imprese  di  distribuzione
del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
  t) prevedere misure atte a garantire che imprese  di  distribuzione
verticalmente integrate non siano in condizione  di  trarre  impropri
vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; 
  u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata  delle
nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i  criteri
posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; 
  v) prevedere che l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie
attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto
dall'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.  481,
mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei  settori  di
competenza,  da  utilizzarsi  esclusivamente   per   gli   oneri   di
funzionamento della stessa; 
  z) prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive  competenze,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  si  prestino  reciproca  assistenza,
agiscano  in  modo  coordinato,  stipulando  a  tale  fine   appositi
protocolli di intesa,  e  collaborino  tra  loro  anche  mediante  lo
scambio  di  informazioni,  senza  che  sia  opponibile  il   segreto
d'ufficio. 
  5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 2009/ 119/CE del Consiglio, del  14  settembre  2009,
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,  il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche
i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)    mantenere     un     livello     elevato     di     sicurezza
nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile
e trasparente  che  assicuri  la  disponibilita'  e  l'accessibilita'
fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche; 
  b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli  obblighi  di
stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che
soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e  quello  vigente
nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
  c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di  stoccaggio,
anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla
vigilanza e al controllo  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
senza scopo  di  lucro  e  con  la  partecipazione  obbligatoria  dei
soggetti che abbiano  importato  o  immesso  in  consumo  petrolio  o
prodotti petroliferi in Italia; 
  d) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio  si  faccia
carico, in maniera graduale e progressiva,  della  detenzione  e  del
trasporto delle scorte specifiche  di  prodotti  e  sia  responsabile
dell'inventario  e  delle  statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,
specifiche e commerciali; 
  e)  prevedere  che  l'Organismo  centrale   di   stoccaggio   possa
organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e  di  trasporto  di
scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori  a  clienti
finali di prodotti  petroliferi  non  integrati  verticalmente  nella
filiera del petrolio e possa assicurare un servizio  funzionale  allo
sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
  f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita'  in  caso  di
difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi. 
  6.  Gli  eventuali   oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono  posti  a  carico
dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti
petroliferi  in  Italia.  Dall'attuazione  del  comma  5  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione  di
rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera
c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi  derivanti  dalle
produzioni di acidi  organici,  in  particolare  di  acido  tartarico
naturale derivante  dai  sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la
presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente  il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento  esterno  inquinante,
nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal  quale,  secondo
il metodo previsto nell'allegato 3 al  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, non  e'  richiesto  il  parametro  del
"COD". 
 
          Note all'art. 17. 
          - La direttiva 2009/28/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  5
          giugno 2009, n. L 140. 
          -  Il  testo  degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  cosi'
          recita: 
          «Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia  di  inizio
          attivita'). (Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.  4,
          commi 7, 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art.  2,  comma
          60, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nel  testo
          risultante  dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10 del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, in  part.  articoli  34  seguenti,  e
          149). - 1. Sono realizzabili mediante  denuncia  di  inizio
          attivita' gli interventi non  riconducibili  all'elenco  di
          cui all'art. 10 e  all'art.  6,  che  siano  conformi  alle
          previsioni degli  strumenti  urbanistici,  dei  regolamenti
          edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
          2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita' le varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
          incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,  che
          non  modificano  la  destinazione  d'uso  e  la   categoria
          edilizia,  non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza  urbanistica
          ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio  del  certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso  di  costruzione  dell'intervento   principale   e
          possono essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
          ultimazione dei lavori. 
          3. In alternativa al permesso di costruire, possono  essere
          realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
          a) gli interventi di ristrutturazione di cui  all'art.  10,
          comma 1, lettera c); 
          b)   gli   interventi   di   nuova   costruzione    o    di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
          c) gli interventi di nuova  costruzione  qualora  siano  in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
          4.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'art. 44. 
          5. Gli interventi di  cui  al  comma  3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
          possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
          a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
          comma  3,  assoggettati  al   contributo   di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
          6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e
          3   che   riguardino   immobili   sottoposti    a    tutela
          storico-artistica    o     paesaggistica-ambientale,     e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,  in
          particolare, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490. 
          7.  E'  comunque  salva  la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo  del
          comma 5. In questo  caso  la  violazione  della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
          delle sanzioni di cui all'art. 37.». 
          «Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma  1,  2,  5,  6  e  7)
          (Disciplina della denuncia di inizio attivita'). (Legge  24
          dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma  10,  che  sostituisce
          l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  decreto-legge
          5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
          e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
          introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669). - 1. Il proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia
          titolo per presentare  la  denuncia  di  inizio  attivita',
          almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio   dei
          lavori,  presenta  allo  sportello   unico   la   denuncia,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
          2.  La  denuncia   di   inizio   attivita'   e'   corredata
          dall'indicazione dell'impresa cui  si  intende  affidare  i
          lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di  efficacia
          pari a tre anni. La realizzazione della parte non  ultimata
          dell'intervento   e'   subordinata   a   nuova    denuncia.
          L'interessato  e'  comunque  tenuto   a   comunicare   allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
          3.   Qualora   l'immobile   oggetto   dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di trenta giorni di cui  al  comma  1  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso. Ove  tale  atto  non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
          4.   Qualora   l'immobile   oggetto   dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia  allegato   alla
          denuncia,  il  competente  ufficio  comunale  convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito  della  conferenza.  In  caso   di   esito   non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
          5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia  della
          denuncia di inizio attivita' da  cui  risulti  la  data  di
          ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
          6. Il dirigente o il responsabile  del  competente  ufficio
          comunale, ove entro il termine  indicato  al  comma  1  sia
          riscontrata  l'assenza  di  una  o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
          7. Ultimato  l'intervento,  il  progettista  o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta  dell'avvenuta  presentazione   della   variazione
          catastale  conseguente   alle   opere   realizzate   ovvero
          dichiarazione  che   le   stesse   non   hanno   comportato
          modificazioni  del  classamento.   In   assenza   di   tale
          documentazione si applica la sanzione di cui  all'art.  37,
          comma 5». 
          - Il testo del comma 1, lettera e), dell'art. 2 del decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita') cosi' recita: 
          «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intende per: 
          a)-d) (omissis); 
          e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione
          di energia  elettrica  con  capacita'  di  generazione  non
          superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui
          alla lettera a); ». 
          - Il testo dei commi 167 e 170 dell'art. 2 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008)», cosi' recita: 
          «167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della  presente  disposizione,  uno  o
          piu' decreti per definire la  ripartizione  fra  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
          di incremento dell'energia prodotta con  fonti  rinnovabili
          per raggiungere l'obiettivo del 17 per  cento  del  consumo
          interno lordo entro  2020  ed  i  successivi  aggiornamenti
          proposti dall'Unione europea. I decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati tenendo conto: 
          a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto
          dell'attuale   livello   di   produzione   delle    energie
          rinnovabili; 
          b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012,  2014,
          2016 e  2018  calcolati  coerentemente  con  gli  obiettivi
          intermedi nazionali concordati a livello comunitario; 
          c) della determinazione delle modalita'  di  esercizio  del
          potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per  il
          raggiungimento degli obiettivi individuati.». 
          «170. Nel caso di inadempienza dell'impegno  delle  regioni
          relativamente a quanto previsto al comma  168,  ovvero  nel
          caso di provvedimenti delle medesime  regioni  ostativi  al
          raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma
          167, il Governo invia un motivato richiamo a  provvedere  e
          quindi, in caso di  ulteriore  inadempienza  nei  sei  mesi
          successivi  all'invio  del  richiamo,  provvede  entro  gli
          ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131.». 
          - La direttiva  2009/72/CE  pubblicata  nella  G.U.U.E.  14
          agosto 2009, n. L 211. 
          - La tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244  cosi'
          recita: 
                                   Tabella 3 
                              (Art. 2, comma 145) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

          * E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente  in
          materia  di  produzione  di  energia   elettrica   mediante
          impianti alimentati  da  biomasse  e  biogas  derivanti  da
          prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi  inclusi
          i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di  filiera
          o contratti quadro ai sensi  degli  articoli  9  e  10  del
          decreto legislativo n.  102  del  2005  oppure  di  filiere
          corte. 
          **  Per  gli  impianti  da  fonte  solare  si  applicano  i
          provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387. 
          - Il regolamento (CE)  n.  1234/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
          - regolamento (CE) n. 714/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          14 agosto 2009, n. L 211. 
          - Il testo del  comma  38,  dell'art.  2,  della  legge  14
          novembre 1995, n.  481  (Norme  per  la  concorrenza  e  la
          regolazione dei servizi di pubblica  utilita'.  Istituzione
          delle Autorita' di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita')cosi' recita: 
          «38.   All'onere   derivante   dall'istituzione    e    dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20  miliardi,  per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
          a) per il 1995,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
          b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non
          superiore  all'uno  per  mille   dei   ricavi   dell'ultimo
          esercizio,  versato  dai  soggetti  esercenti  il  servizio
          stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
          anno nella misura e  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
          il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
          - La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  14
          agosto 2009, n. L 211. 
          - Il regolamento (CE) 715/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          14 agosto 2009, n. L 211. 
          - La direttiva 2009/119/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  9
          ottobre 2009, n. L 265.