Art. 18. 
 
(Misure per l'adempimento degli obblighi  derivanti  dalla  direttiva
91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12  dicembre  1991,  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
                   provenienti da fonti agricole) 
 
1. Ai fini  della  riduzione  dell'impatto  da  nitrati  dovuto  alla
produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione  della
direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12  dicembre   1991,   e
successive  modificazioni,  relativa  alla  protezione  delle   acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 205, dopo le  parole:  «l'essiccazione,»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti  competenti  per
territorio, la pollina,». 
 
 
          Note all'art. 18. 
          - La direttiva 91/676/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  31
          dicembre 1991, n. L 375. 
          - Si riporta il comma 1, dell'art. 2-bis, del decreto-legge
          3 novembre 2008, n. 171 (Misure  urgenti  per  il  rilancio
          competitivo del settore  agroalimentare),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.  205,  come
          modificato dalla presente legge: 
          «Art.  2-bis   (Disposizioni   in   materia   di   biomasse
          combustibili  relative  alla  vinaccia  ed  al  biogas  nei
          processi  di  distillazione).  -  1.  Le  vinacce  vergini,
          nonche' le vinacce esauste ed  i  loro  componenti,  bucce,
          vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione
          e   di   distillazione,   che   subiscono    esclusivamente
          trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il  lavaggio
          con acqua o l'essiccazione, nonche', previa  autorizzazione
          degli  enti  competenti  per  il  territorio,  la  pollina,
          destinati alla combustione nel  medesimo  ciclo  produttivo
          sono da considerare sottoprodotti soggetti alla  disciplina
          di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato  X  alla
          parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
          2. E' sottoprodotto della  distillazione  anche  il  biogas
          derivante  da  processi  anaerobici  di  depurazione  delle
          borlande della distillazione destinato alla combustione nel
          medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione  6  della
          parte II dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006.».