Art. 18. (Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) 1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».
Note all'art. 18. - La direttiva 91/676/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 375. - Si riporta il comma 1, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini, nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per il territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».