Art. 19. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1; b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed equivalenza rispetto alle sanzioni gia' previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
Note all'art. 19. - La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328. - La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280. - La sezione III, del capo I, e gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) recano, rispettivamente: «Responsabilita' amministrativa da reato» «Art. 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria). - 1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita'. 2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 10.329.». «Art. 13 (Sanzioni interdittive). - 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12, comma 1.».