Art. 20. 
 
      (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117) 
 
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione
fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti  inerti  non  si
dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni  fisiche
o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con  altre
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana.  La  tendenza  a  dar  luogo  a
percolati e la percentuale inquinante globale  dei  rifiuti,  nonche'
l'ecotossicita'  dei  percolati  devono  essere  trascurabili  e,  in
particolare, non danneggiare la qualita' delle acque  superficiali  e
sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati  inerti  quando
soddisfano, nel breve  e  nel  lungo  termine,  i  criteri  stabiliti
nell'allegato  III-bis.  Inoltre,  i  rifiuti  di   estrazione   sono
considerati inerti quando rientrano in una  o  piu'  delle  tipologie
elencate in una apposita lista approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata;». 
2. Al decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117,  e'  aggiunto
l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge. 
 
 
          Note all'art. 20. 
          - Si riporta il testo dell'art. 3 del  decreto  legislativo
          30  maggio  2008,  n.  117  (Attuazione   della   direttiva
          2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei   rifiuti   delle
          industrie  estrattive   e   che   modifica   la   direttiva
          2004/35/CE9, come sostituto dalla presente legge: 
          «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intende per: 
          a) rifiuto: la definizione di cui all'art.  183,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
          b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'art.  184,
          comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
          c) rifiuto inerte:  i  rifiuti  che  non  subiscono  alcuna
          trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I
          rifiuti inerti non si dissolvono,  non  bruciano  ne'  sono
          soggetti ad altre reazioni fisiche  o  chimiche,  non  sono
          biodegradabili e, in caso di contatto  con  altre  materie,
          non   comportano   effetti   nocivi   tali   da   provocare
          inquinamento ambientale  o  danno  alla  salute  umana.  La
          tendenza  a  dar  luogo  a  percolati  e   la   percentuale
          inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei
          percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
          danneggiare  la  qualita'  delle   acque   superficiali   e
          sotterranee.  I  rifiuti  di  estrazione  sono  considerati
          inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine,  i
          criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti
          di estrazione sono considerati inerti quando  rientrano  in
          una o piu' delle tipologie elencate in una  apposita  lista
          approvata con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          unificata; 
          d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita'
          di prospezione o di ricerca, di estrazione, di  trattamento
          e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
          cave; 
          e) terra non inquinata: terra ricavata  dallo  strato  piu'
          superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione
          e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'art. 186,
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
          f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale  nella
          crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali
          combustibili  energetici,  minerali   metallici,   minerali
          industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua; 
          g)  industrie  estrattive:  tutti  gli  stabilimenti  e  le
          imprese   impegnati   nell'estrazione,    superficiale    o
          sotterranea,  di  risorse  minerali  a  fini   commerciali,
          compresa l'estrazione per trivellazione  o  il  trattamento
          del materiale estratto; 
          h) offshore: la zona del mare e del  fondo  marino  che  si
          estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie  o
          medie verso l'esterno; 
          i) trattamento: il processo o la combinazione  di  processi
          meccanici, fisici,  biologici,  termici  o  chimici  svolti
          sulle risorse  minerali,  compreso  lo  sfruttamento  delle
          cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica
          delle dimensioni, la classificazione, la separazione  e  la
          lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di  estrazione
          precedentemente  scartati;  sono  esclusi  la  fusione,   i
          processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione
          della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; 
          l) sterili: il materiale solido o i  fanghi  che  rimangono
          dopo  il  trattamento  dei  minerali  per  separazione  (ad
          esempio:    frantumazione,     macinazione,     vagliatura,
          flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per  ricavare
          i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata; 
          m) cumulo: una struttura attrezzata  per  il  deposito  dei
          rifiuti di estrazione solidi in superficie; 
          n) diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere
          o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno
          di un bacino di decantazione; 
          o)  bacino  di  decantazione:  una  struttura  naturale   o
          attrezzata per lo  smaltimento  di  rifiuti  di  estrazione
          fini, in genere gli sterili, nonche' quantitativi variabili
          di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento  delle
          risorse minerali e  dalla  depurazione  e  dal  riciclaggio
          dell'acqua di processo; 
          p) cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i
          suoi composti che si dissociano con un acido debole  ad  un
          pH determinato; 
          q) percolato: qualsiasi liquido  che  filtra  attraverso  i
          rifiuti di estrazione depositati e che viene  emesso  dalla
          struttura di deposito dei rifiuti di  estrazione  o  vi  e'
          contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere
          effetti negativi  per  l'ambiente  se  non  viene  trattato
          adeguatamente; 
          r)  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di   estrazione:
          qualsiasi  area  adibita  all'accumulo  o  al  deposito  di
          rifiuti di estrazione, allo  stato  solido  o  liquido,  in
          soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono  una
          diga  o   un'altra   struttura   destinata   a   contenere,
          racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione  o  svolgere
          altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i
          cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i  vuoti  e
          volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dove  vengono
          risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione  del
          minerale,  a  fini  di  ripristino  e   ricostruzione.   In
          particolare, ricadono nella definizione: 
          1) le strutture di deposito dei rifiuti  di  estrazione  di
          categoria A e le strutture  per  i  rifiuti  di  estrazione
          caratterizzati come pericolosi nel piano  di  gestione  dei
          rifiuti di estrazione; 
          2) le strutture per  i  rifiuti  di  estrazione  pericolosi
          generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo  o
          di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi; 
          3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti  non
          pericolosi, dopo un periodo di accumulo o  di  deposito  di
          rifiuti di estrazione superiore a un anno; 
          4) le strutture per la terra non inquinata,  i  rifiuti  di
          estrazione non pericolosi  derivanti  dalla  prospezione  o
          dalla ricerca, i  rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di
          estrazione, di trattamento  e  di  stoccaggio  della  torba
          nonche' i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo  di
          accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a
          tre anni; 
          s) incidente rilevante: un evento  avvenuto  nel  sito  nel
          corso di un'operazione concernente la gestione dei  rifiuti
          di estrazione in uno stabilimento contemplato dal  presente
          decreto che dia luogo ad un  pericolo  grave,  immediato  o
          differito, per la salute umana o l'ambiente  all'interno  o
          all'esterno del sito; 
          t) sostanza pericolosa: una  sostanza,  una  miscela  o  un
          preparato pericoloso ai sensi della legge 29  maggio  1974,
          n. 256, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,  e
          successive modificazioni; 
          u) migliori  tecniche  disponibili:  le  tecniche  definite
          all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18
          febbraio 2005, n. 59; 
          v) corpo idrico recettore:  le  acque  costiere,  le  acque
          sotterranee,  le  acque  di   superficie,   le   acque   di
          transizione, come definite nella parte terza del decreto n.
          152 del 2006; 
          z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia  subito
          un impatto dalla  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente
          del terreno, in  particolare  riguardo  alla  qualita'  del
          suolo, alla flora e alla  fauna  selvatiche,  agli  habitat
          naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli
          opportuni utilizzi benefici; 
          aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi  minerali
          di valore economico, compreso il prelievo di  campioni,  il
          campionamento di massa,  le  perforazioni  e  lo  scavo  di
          fosse, esclusi i lavori necessari  allo  sviluppo  di  tali
          depositi  e  le   attivita'   direttamente   connesse   con
          un'operazione estrattiva esistente; 
          bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai
          sensi della  legislazione  o  della  prassi  nazionale,  le
          associazioni, le organizzazioni o i  gruppi  costituiti  da
          tali persone; 
          cc) pubblico interessato: il pubblico che  subisce  o  puo'
          subire gli effetti  dei  processi  decisionali  in  materia
          ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse
          da far valere in tali  processi;  ai  fini  della  presente
          definizione, si considerano titolari di tali  interessi  le
          organizzazioni non governative  che  promuovono  la  tutela
          dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle
          norme vigenti; 
          dd) operatore: il titolare di cui all'art.  2  del  decreto
          legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   e   successive
          modificazioni, di seguito denominato: «decreto  legislativo
          n. 624 del 1996», o la diversa persona fisica  o  giuridica
          incaricata  della  gestione  dei  rifiuti  di   estrazione,
          compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e
          le fasi operative e quelle successive alla chiusura; 
          ee)  detentore  dei  rifiuti:  chi  produce  i  rifiuti  di
          estrazione o la persona fisica o giuridica  che  ne  e'  in
          possesso; 
          ff) persona competente: il direttore  responsabile  di  cui
          all'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
          aprile 1959, n.  128,  come  modificato  dall'art.  20  del
          decreto legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica
          che dispone delle conoscenze tecniche  e  della  necessaria
          esperienza incaricata dal direttore responsabile; 
          gg) autorita' competente: l'autorita'  definita  dal  regio
          decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1959,  n.
          128, e  secondo  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle  attivita'
          estrattive; 
          hh) sito: l'area del cantiere  o  dei  cantieri  estrattivi
          come individuata e perimetrata  nell'atto  autorizzativo  e
          gestita da un operatore.  Nel  caso  di  miniere,  il  sito
          comprende le relative pertinenze di  cui  all'art.  23  del
          regio decreto n. 1443 del 1927, all'art. 1 del decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 128 del 1959  e  all'art.  1
          del decreto legislativo n. 624 del 1996; 
          ii)  modifiche   sostanziali:   modifiche   strutturali   o
          operative, comprese  le  variazioni  del  tipo  di  rifiuto
          depositato, di una struttura di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione che, secondo l'autorita' competente,  potrebbero
          avere effetti negativi significativi per la salute umana  o
          per l'ambiente.».