Art. 21. 
 
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione  dei
       rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
 
  1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  12
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2  luglio
2009, relativo alle modalita' di  finanziamento  della  gestione  dei
rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte  dei  produttori
delle stesse, e' resa dai produttori di apparecchi  di  illuminazione
con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e
2008, entro il termine del  30  giugno  2010.  Le  quote  di  mercato
calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate
ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche  mediante
il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 2, le parole: "allegato 2" sono sostituite
dalle seguenti: "allegato 3, punto 4"; 
  b) all'articolo 9,  comma  2,  lettera  d),  le  parole:  "sorgenti
luminose fluorescenti"  sonosostituite  dalle  seguenti:  "lampade  a
scarica"; 
  c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole:  "o  misto
adeguato" sono sostituite dalle seguenti:  "adeguato,  attraverso  le
seguenti modalita': 
  a) individualmente, mediante la  sottoscrizione  di  contratti  con
tutti i soggetti responsabili della raccolta  sull'intero  territorio
nazionale dei RAEE  di  competenza  del  produttore  contraente,  che
impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore
medesimo,  la   selezione   di   tutti   i   RAEE   derivanti   dalle
apparecchiature immesse  sul  mercato  per  le  quali  lo  stesso  e'
definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera
m); tale contratto dovra', tra l'altro, fornire l'identificazione del
produttore,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  4,
nonche' le modalita' di selezione del RAEE relativo.  Il  produttore,
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero
dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere
al Comitato di cui all'articolo  15  il  riconoscimento  del  sistema
adottato;   tale   recesso   e'   valido    solamente    a    seguito
dell'approvazione da parte del predetto Comitato; 
  b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE,
istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione  alla  rispettiva
quota di mercato, calcolata in base al  numero  dei  pezzi  ovvero  a
peso, se specificatamente indicato  nell'allegato  1B,  per  tipo  di
apparecchiatura, nell'anno di riferimento"; 
  d) all'articolo 11, comma 2,  dopo  la  parola:  "produttore"  sono
inserite le seguenti: "che opta per la modalita' di cui al  comma  1,
lettera a),"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare";  le  parole:
"delle attivita' produttive" sono sostituite dalle  seguenti:  "dello
sviluppo economico" e  dopo  le  parole:  "e  dell'economia  e  delle
finanze," sono inserite le seguenti:  "sentito  il  Comitato  di  cui
all'articolo 15,"; 
  e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in materia di segreto
industriale," sono inserite le seguenti: "il quantitativo dei rifiuti
raccolti ed esportati espresso in peso o, se  non  e'  possibile,  in
numero,". 
  3.  Ai  fini  dell'elaborazione  delle  quote  di  mercato  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  e
successive modificazioni, nonche' per consentire l'adempimento  degli
obblighi  di  comunicazione   alla   Commissione   europea   di   cui
all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del
2005, entro  il  30  giugno  2010  i  produttori  di  apparecchiature
elettriche ed  elettroniche  comunicano  al  Registro  nazionale  dei
soggetti obbligati al  finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  con   le
modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  25
settembre 2007, n.  185,  i  dati  relativi  alle  quantita'  e  alle
categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche  immesse  sul
mercato nel 2009. Le quote  di  mercato  calcolate  dal  Comitato  di
vigilanza  e   di   controllo   sulla   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate  ai
produttori  delle   apparecchiature   medesime   mediante   il   sito
www.registroaee.it,   previo   avviso   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale.   Per   consentire   l'adempimento   degli   obblighi   di
comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17,  comma
1, del  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  i  sistemi
collettivi di  gestione  dei  RAEE  o,  nel  caso  di  produttori  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti
a sistemi collettivi, i singoli produttori  comunicano  entro  il  30
giugno  2010  al  Registro  nazionale  dei  soggetti   obbligati   al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalita' di  cui  all'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.  185,  i  dati
relativi al peso delle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate
e  recuperate  nel  2009,  suddivise  secondo  le  categorie  di  cui
all'allegato 1A annesso al decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.
151,  e,  per  quanto  riguarda  la   raccolta,   in   domestiche   e
professionali.   Entro   lo   stesso   termine   i   produttori    di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  comunicano  al  Registro
nazionale dei soggetti obbligati  al  finanziamento  dei  sistemi  di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,
con le modalita' di cui all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 settembre 2007,  n.  185,  le  informazioni  relative  al
quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se
non e' possibile, in numero, di cui all'articolo  13,  comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma
2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008. 
 
          Note all'art. 21. 
          - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 2,  9,  comma
          2, lettera d), 11,  comma  1,  secondo  periodo  e  13  del
          decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151  (Attuazione
          della direttiva 2002/95/CE, della  direttiva  2002/96/CE  e
          della  direttiva  2003/108/CE,  relative   alla   riduzione
          dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, nonche'  allo  smaltimento  dei
          rifiuti), come modificati dalla presente legge: 
          «2. Al fine di garantire il rispetto dell'art. 2, comma  2,
          del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento  dei
          RAEE effettuato ai sensi del comma 1  prevede,  almeno,  la
          rimozione di  tutti  fluidi  ed  un  trattamento  selettivo
          conforme alle prescrizioni dell'allegato 3,  punto  4.  Nel
          caso di RAEE contenenti  sostanze  lesive  dell'ozono  alle
          operazioni di  trattamento  si  applicano  le  disposizioni
          della  legge  28  dicembre  1993,  n.  549,  e   successive
          modificazioni, e delle relative norme di attuazione.». 
          «2. Entro il 31 dicembre  2006,  con  riferimento  ai  RAEE
          avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8,  i  produttori
          di apparecchiature elettriche ed elettroniche  garantiscono
          il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
          a) per  i  RAEE  che  rientrano  nelle  categorie  1  e  10
          dell'allegato 1A, una percentuale di recupero  pari  almeno
          all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
          sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio; 
          b)  per  i  RAEE  che  rientrano  nelle  categorie  3  e  4
          dell'allegato 1A, una percentuale di recupero  pari  almeno
          al 75% in peso medio per apparecchio e una  percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
          sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio; 
          c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e  9
          dell'allegato 1A, una percentuale di recupero  pari  almeno
          al 70% in peso medio per apparecchio e una  percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
          sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio; 
          d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica una percentuale
          di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e
          di sostanze pari almeno l'80%  in  peso  di  tali  sorgenti
          luminose.». 
          «Art. 11  (Modalita'  e  garanzie  di  finanziamento  della
          gestione dei RAEE derivanti da  apparecchiature  elettriche
          ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto  2005
          provenienti dai nuclei domestici). -  1.  Il  finanziamento
          delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
          dell'art. 6, nonche' delle operazioni  di  trattamento,  di
          recupero e di smaltimento  ambientalmente  compatibile,  di
          cui agli articoli 8 e 9,  di  RAEE  provenienti  da  nuclei
          domestici  derivanti  da  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005  e'
          a carico  del  produttore  che  ne  assume  l'onere  per  i
          prodotti  che  ha  immesso  sul  mercato  a  partire  dalla
          predetta data. Il produttore adempie  al  predetto  obbligo
          individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un  sistema
          collettivo o adeguato, attraverso le seguenti modalita': 
          a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti
          con  tutti   i   soggetti   responsabili   della   raccolta
          sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del
          produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad
          effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione
          di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul
          mercato per le quali lo stesso e' definito come  produttore
          ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m);  tale  contratto
          dovra',  tra   l'altro,   fornire   l'identificazione   del
          produttore, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma  4,
          nonche' le modalita' di selezione  del  RAEE  relativo.  Il
          produttore,  entro  novanta  giorni  dall'assunzione  della
          qualifica medesima, ovvero dal recesso anche  da  uno  solo
          dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di  cui
          all'art. 15 il riconoscimento del  sistema  adottato;  tale
          recesso e' valido solamente a seguito dell'approvazione  da
          parte del predetto Comitato; 
          b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi  di  gestione
          dei RAEE, istituiti ai sensi dell'art. 10,  in  proporzione
          alla rispettiva quota di  mercato,  calcolata  in  base  al
          numero  dei  pezzi  ovvero  a  peso,  se   specificatamente
          indicato nell'allegato 1B,  per  tipo  di  apparecchiatura,
          nell'anno di riferimento. 
          2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei
          RAEE di  cui  comma  1,  il  produttore  che  opta  per  la
          modalita' di cui al comma 1, lettera a),  costituisce,  nel
          momento in cui un'apparecchiatura elettrica od  elettronica
          e' immessa  sul  mercato,  adeguata  garanzia  finanziaria,
          secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge  10  giugno
          1982, n. 348, o  secondo  modalita'  equivalenti,  che  non
          comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per
          la finanza pubblica,  definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato  di  cui
          all'art. 15, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.». 
          «6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art. 14,
          con cadenza annuale e con le modalita'  da  individuare  ai
          sensi dello stesso art. 13, comma  8,  la  quantita'  e  le
          categorie di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
          immesse sul mercato, raccolte attraverso  tutti  i  canali,
          reimpiegate, riciclate e  recuperate,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di  segreto
          industriale,  il  quantitativo  dei  rifiuti  raccolti   ed
          esportati espresso in peso  o,  se  non  e'  possibile,  in
          numero,  nonche'  le  indicazioni  relative  alla  garanzia
          finanziaria prevista dal presente decreto.». 
          - Il testo degli  articoli  15  e  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 151/2005 cosi' recitano: 
          «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo  e  comitato
          di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  da
          adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, e'  istituito,  presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di
          vigilanza e di controllo sulla gestione  dei  RAEE,  con  i
          seguenti compiti: 
          a) predisporre ed aggiornare il registro  di  cui  all'art.
          14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di
          commercio previste allo stesso art. 14, comma 3; 
          b) raccogliere, esclusivamente in  formato  elettronico,  i
          dati relativi  ai  prodotti  immessi  sul  mercato  e  alle
          garanzie  finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti   a
          comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7; 
          c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla  lettera  b),
          le rispettive quote di mercato dei produttori; 
          d) programmare e disporre, sulla base  di  apposito  piano,
          ispezioni nei confronti dei produttori che  non  effettuano
          le comunicazioni di cui alla lettera  b)  e,  su  campione,
          sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); 
          e)  vigilare  affinche'  le  apparecchiature  immesse   sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore ed il marchio di cui all'art.  13,  comma  4,  e
          affinche'  i  produttori  che  forniscono   apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   mediante    tecniche    di
          comunicazione  a  distanza  informino  il  registro   sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; 
          f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero  di
          cui  all'art.  9,  comma  2,  e  predisporre  le  relazioni
          previste all'art. 17. 
          2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale
          dell'APAT e, in particolare, per le  ispezioni  di  cui  al
          comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della
          collaborazione della Guardia di finanza. 
          3. 
          4. Con il  decreto  previsto  all'art.  13,  comma  8,  e',
          altresi', istituito, presso il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo  sulla
          gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed  il
          regolamento di funzionamento. Detto  comitato  supporta  il
          Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei  compiti
          ad esso attribuiti.». 
          «Art. 17 (Informazioni e  relazioni).  -  1.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette  alla
          Commissione  europea,  a  decorrere   dall'anno   2008   e,
          successivamente, ogni due anni,  entro  il  30  giugno,  le
          informazioni di cui all'art. 13, commi 6 e 7,  relative  al
          biennio precedente, secondo il  formato  adottato  in  sede
          comunitaria. Le prime informazioni  riguardano  il  biennio
          2005-2006. 
          2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          trasmette alla  Commissione  europea  e  al  Parlamento,  a
          partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni  tre  anni,
          entro il 30 settembre, una relazione sulla  attuazione  del
          presente decreto relativa  al  triennio  precedente,  sulla
          base del questionario adottato in sede comunitaria.». 
          - L'art. 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007,  n.
          185 cosi' recita: 
          «Art. 3 (Iscrizione  dei  produttori  al  registro).  -  1.
          L'iscrizione  al  Registro  e'  effettuata  dal  produttore
          presso la Camera di commercio nella cui  circoscrizione  si
          trova la sede legale  dell'impresa.  Nel  caso  in  cui  il
          produttore non sia stabilito nel  territorio  italiano,  si
          iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in
          Italia, incaricato di tutti gli  adempimenti  previsti  dal
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51.  In  tale  caso
          l'iscrizione e' effettuata presso la  Camera  di  commercio
          nella cui  circoscrizione  si  trova  la  sede  legale  del
          rappresentante. 
          2. L'iscrizione e' effettuata entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  o
          comunque prima che  il  produttore  inizi  ad  operare  nel
          mercato italiano. 
          3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via  telematica.
          Il modulo di  iscrizione  e'  sottoscritto  mediante  firma
          digitale apposta dal legale rappresentante o suo  delegato,
          o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 
          4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti
          al finanziamento della gestione dei RAEE  mediante  sistemi
          collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma
          4, del decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  si
          iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o
          piu'  sistemi  collettivi,  relativi  alla   categoria   di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato; a tal fine il  sistema  informativo  del  Registro
          garantisce,  al  momento   dell'iscrizione,   la   verifica
          automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 
          5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore  deve
          indicare: 
          a)  l'appartenenza  ad  una  o  piu'  delle  tipologie   di
          attivita' definite all'art. 3, comma  1,  lettera  m),  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
          b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo  individua
          come   produttore   di   apparecchiature   elettriche    ed
          elettroniche (AEE); 
          c)  per  ciascuna  categoria  di  apparecchiature  di   cui
          all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.
          151, come  ulteriormente  suddivisa  nell'allegato  1B  del
          medesimo  decreto  legislativo,  il  numero   e   il   peso
          effettivo, o il solo peso effettivo, delle  apparecchiature
          immesse sul mercato nell'anno solare precedente,  suddivise
          tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima
          suddivisione  non  si  applica  alle   apparecchiature   di
          illuminazione in  conformita'  al  disposto  dell'art.  10,
          comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
          d) le informazioni sui centri  di  raccolta  organizzati  e
          gestiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3
          del  decreto  legislativo   25   luglio   2005,   n.   151,
          specificando se l'organizzazione e' su base  individuale  o
          collettiva; 
          e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri
          dell'Unione europea; 
          f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di
          presentazione  delle  garanzie  finanziarie  di  cui   agli
          articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
          151; 
          g) per ogni  categoria  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche immessa sul mercato, il sistema  o  i  sistemi
          attraverso  cui  intende   adempiere   agli   obblighi   di
          finanziamento dei RAEE.  Nel  caso  in  cui  si  tratti  di
          sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del
          sistema prescelto. 
          6. Per peso effettivo di  un'apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi  tutti
          gli  accessori  elettrici  ed  elettronici,  al  netto   di
          imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed  accessori  non
          elettrici o elettronici. 
          7.  Qualora  il  produttore  non   disponga,   al   momento
          dell'iscrizione,  dei  dati  effettivi  sulla  suddivisione
          delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto  la
          propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 
          8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun  produttore
          viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema
          informatico delle Camere di commercio. 
          9. Entro trenta giorni  dal  suo  rilascio,  il  numero  di
          iscrizione deve essere indicato dal produttore in  tutti  i
          documenti commerciali.».