Art. 22. (Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE) 1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre. 2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 22. - Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, abrogato dalla presente legge, recava: «Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominera' tempo dell'Europa centrale». - La legge 24 dicembre 1966, n. 1144, abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'ora legale».