Art. 22. 
 
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in  attuazione  della
                        direttiva 2000/84/CE) 
 
1.  A  decorrere  dall'anno  2010  il  periodo  dell'ora  estiva,  in
attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del  mattino,
tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e  termina
alle ore 1,00 del mattino, tempo universale  coordinato,  dell'ultima
domenica di ottobre. 
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n.  490,  la  legge  24  dicembre
1966, n. 1144, sono abrogati. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.  Gli  organismi  pubblici
provvedono alle attivita'  previste  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
 
          Note all'art. 22. 
          - Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490,  abrogato  dalla
          presente legge,  recava:  «Disciplina  del  servizio  delle
          strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il  tempo
          solare medio del meridiano situato a 15  gradi  all'Est  di
          Greenwich, che si denominera' tempo dell'Europa centrale». 
          - La legge  24  dicembre  1966,  n.  1144,  abrogata  dalla
          presente legge, recava: «Disciplina dell'ora legale».