Art. 23. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
                             2009/44/CE) 
 
1. Nell'esercizio  della  delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,
che  modifica  la  direttiva  98/26/CE   concernente   il   carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi  di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/ CE relativa  ai  contratti
di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi  connessi  e  i
crediti, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei  principi  e
criteri direttivi generali  di  cui  all'articolo  2  della  presente
legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della
direttiva 2009/ 44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti  che
hanno interessato il settore europeo del post-trading,  le  opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina sulla definitivita' degli  ordini  immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli,  con  particolare
riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al
«giorno lavorativo»; 
b)  nel  caso  di  sistemi  interoperabili,   prevedere   norme   che
favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e
irrevocabilita' di ordini di trasferimento in detti sistemi  al  fine
di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento; 
c) prevedere, in conformita' alla direttiva 2009/44/CE, le  opportune
modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime
giuridico della disciplina in materia di  garanzie  finanziarie,  con
particolare riferimento ai crediti dati in garanzia,  anche  mediante
il  coordinamento  tra   l'esigenza   di   limitare   le   formalita'
amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono  e  utilizzano
la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi; 
d) introdurre le occorrenti  modificazioni  alla  normativa  vigente,
anche di derivazione comunitaria, per i singoli  settori  interessati
dalla normativa da  attuare,  al  fine  di  realizzarne  il  migliore
coordinamento; 
e) rivedere,  ove  necessario,  la  disciplina  delle  insolvenze  di
mercato di  cui  agli  articoli  72  e  202  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai
sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 23. 
          - La direttiva 2009/44/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  10
          giugno 2009, n. L 146. 
          - Il testo degli articoli 72 e 202 del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»,  cosi'
          recitano: 
          «Art. 72 (Disciplina delle insolvenze  di  mercato).  -  1.
          L'insolvenza  di  mercato   dei   soggetti   ammessi   alle
          negoziazioni nei mercati regolamentati e  dei  partecipanti
          ai servizi indicati nell'art.  69  e  ai  sistemi  previsti
          dall'art. 70 e' dichiarata dalla CONSOB.  La  dichiarazione
          di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione
          dei contratti dell'insolvente. 
          2. La CONSOB, d'intesa con la  Banca  d'Italia,  stabilisce
          con regolamento i casi di inadempimento e le altre  ipotesi
          in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonche' le relative
          modalita' di accertamento e di liquidazione. 
          3.  La  liquidazione  delle  insolvenze   di   mercato   e'
          effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla  CONSOB,
          d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennita'  spettante  ai
          commissari e' determinata dalla CONSOB ed e' posta a carico
          delle  societa'  di  gestione   dei   mercati   nei   quali
          l'insolvente ha operato, in base ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia. 
          4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli  atti
          necessari  alla  liquidazione   dell'insolvenza,   compreso
          quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti  sui
          mercati e ai gestori dei servizi di mercato. 
          5.  Alla   chiusura   della   procedura   di   liquidazione
          dell'insolvenza,  i  commissari  rilasciano   agli   aventi
          diritto, per i crediti residui, un certificato di  credito,
          comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
          costituisce titolo esecutivo nei confronti  dell'insolvente
          per gli effetti  dell'art.  474  del  codice  di  procedura
          civile. 
          6.  Alla  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato   si
          applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le  disposizioni
          del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          98/26/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19
          maggio  1998   relativa   al   carattere   definitivo   del
          regolamento nei sistemi  di  pagamento  e  nei  sistemi  di
          regolamento titoli». 
          «Art. 202 (Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di
          borsa).  -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  72,  le
          disposizioni  relative  alla  liquidazione   coattiva   dei
          contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano,  in
          quanto compatibili, alle imprese  di  investimento  e  alle
          banche autorizzate all'esercizio delle  attivita'  previste
          dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b). 
          2. Le competenze in materia di  liquidazione  coattiva  dei
          contratti spettano alla CONSOB, la  quale  puo'  coordinare
          con  regolamento  tale  procedura   con   quella   prevista
          dall'art. 72».