Art. 25. (Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006) 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006: a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorita' competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b); b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' designata autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 25. - Il regolamento 1198/2006 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.