Art. 26. 
 
(Delega al Governo per il  recepimento  della  direttiva  2007/61/CE,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o  totalmente
           disidratato destinato all'alimentazione umana) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il  riassetto
della vigente normativa attuativa della direttiva  2001/114/  CE  del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa  a  taluni  tipi  di  latte
conservato   parzialmente   o   totalmente   disidratato    destinato
all'alimentazione umana, come modificata dalla  direttiva  2007/61/CE
del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di  latte  destinato  ai  lattanti  e  alla  prima
infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del  principio
di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica  e  normativa.
Il decreto legislativo e' adottato su proposta del  Ministro  per  le
politiche  europee  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
rapporti con le regioni, previo parere  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile
decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle  competenti
Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo  1.
Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le  modificazioni
da  apportare,  in  recepimento  di   direttive   comunitarie,   alle
indicazioni  tecniche  recate  dagli  allegati  annessi  al  medesimo
decreto legislativo siano adottate con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  da  esprimere  entro   trenta   giorni   dalla   richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso  di  inutile  decorso
del predetto termine. 
 
 
          Note all'art. 26. 
          - La direttiva 2007/61/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  23
          novembre 2007, n. L 305.