Art. 27. (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine) 1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2009. 2. La classificazione di cui al comma 1 e' effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005. 3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale e' punito: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita' rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento; b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale. 7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, puo' essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell' autorizzazione. 8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo e' esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213. 10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 27. - Il regolamento 1234/2007 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Il regolamento 1249/2008 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il testo del comma 3, dell'art. 3-ter, della legge 8 luglio 1997, n. 213 (Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari) cosi' recita: «3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.».