Art. 28. 
 
(Delega al Governo per il riassetto della  normativa  in  materia  di
                        pesca e acquacoltura) 
 
1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione  dei  criteri  e
degli obiettivi  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del
Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in  materia  di
aiuti  di  Stato  nonche'  del  regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del
Consiglio,  del  29  settembre  2008,  che   istituisce   un   regime
comunitario  per  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare   la   pesca
illegale,  non  dichiarata  e  non  regolamentata,  e'  delegato   ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale
in materia di pesca e acquacoltura, mediante la  compilazione  di  un
unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
direttivi: 
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione  del  ruolo
multifunzionale  dell'impresa  di   pesca   e   acquacoltura,   anche
attraverso  la  concentrazione  dell'offerta  in   armonia   con   le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; 
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in  materia  di
pesca e di acquacoltura; 
c) favorire lo sviluppo delle  risorse  marine  e  dell'acquacoltura,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche  con  il
sostegno  della  multifunzionalita'  dell'azienda  di  pesca   e   di
acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; 
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di  controlli
e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare
maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; 
e) individuare idonee misure tecniche di conservazione  delle  specie
ittiche al fine di assicurare lo  sviluppo  sostenibile  del  settore
della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare; 
f)  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca  illegale,  non
dichiarata e non regolamentata; 
g) assicurare la  coerenza  della  pesca  non  professionale  con  le
disposizioni comunitarie in materia di pesca. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro per le politiche europee  e  con  gli  altri
Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio  di  Stato  e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
3.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere  gli  schemi   dei   decreti
legislativi  di   cui   al   comma   1,   accompagnati   dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il  proprio  parere  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione  degli  schemi  dei  decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti  legislativi
possono essere comunque emanati. 
4. Entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate  disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto  delle  procedure  di  cui  ai
commi da 1 a 3. 
 
 
          Note all'art. 28. 
          -  Il  regolamento  1198/2006  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223. 
          -  Il  regolamento  1005/2008  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286.