Art. 31. 
 
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20  febbraio
2006,  n.  77,  in  materia  di  organizzazione  comune  del  mercato
                            vitivinicolo) 
 
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della  legge  7  luglio
2009, n. 88, e' sostituita dalla seguente: 
«a) preservare  e  promuovere  l'elevato  livello  qualitativo  e  di
riconoscibilita' dei vini a denominazione di  origine  e  indicazione
geografica,  anche  attraverso   interventi   di   valorizzazione   e
diffusione della tradizione e delle produzioni  enologiche  dei  siti
italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio  2006,
n. 77, e successive modificazioni». 
2. Per i fini di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita  dal  comma  1  del
presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4: 
1) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«d-bis)  alla  valorizzazione  e  alla  diffusione   del   patrimonio
enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della  promozione  del
complessivo     patrimonio     tradizionale     enogastronomico     e
agro-silvo-pastorale»; 
2)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio»  sono  inserite  le
seguenti: «e del mare,  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali»; 
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano
ciascuno». 
 
 
          Note all'art. 31. 
          - Si riporta il testo dell'art. 15  della  legge  7  luglio
          2009, n. 88 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 2008),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          «Art.  15  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento   della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (CE)  n.   479/2008,
          relativo    all'organizzazione    comune    del     mercato
          vitivinicolo). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro per  le  politiche
          europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
          forestali e del  Ministro  della  giustizia,  acquisito  il
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, uno o piu' decreti  legislativi  per  l'attuazione
          del regolamento (CE) n.  479/2008  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2008, al fine di assicurare  la  piena  integrazione
          tra l'organizzazione comune  del  mercato  del  vino  e  la
          normativa nazionale, apportando specifiche  integrazioni  e
          modificazioni alla normativa vigente, secondo le  procedure
          previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, e  nel  rispetto  dei
          principi e criteri generali di cui all'art. 2, nonche'  dei
          seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: 
          a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo  e
          di riconoscibilita' dei vini a denominazione di  origine  e
          indicazione  geografica,  anche  attraverso  interventi  di
          valorizzazione  e  diffusione  della  tradizione  e   delle
          produzioni enologiche dei  siti  italiani  UNESCO,  di  cui
          all'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n.77, e successive
          modificazioni; 
          b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela
          e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle
          indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
          c) assicurare strumenti  per  la  trasparenza  del  settore
          vitivinicolo e la tutela dei consumatori  e  delle  imprese
          rispetto  ai  fenomeni  di  contraffazione,  usurpazione  e
          imitazione; 
          d) perseguire il massimo coordinamento  amministrativo  tra
          il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali e le regioni, in particolare per quanto  concerne
          la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
          protetta e a indicazione geografica protetta; 
          e) individuare le sedi amministrative e  gli  strumenti  di
          semplificazione amministrativa in ordine  agli  adempimenti
          procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; 
          f)  rivedere  il  sistema  dei  controlli  e   il   sistema
          sanzionatorio   secondo   i   criteri   di   efficacia    e
          applicabilita', individuando gli organismi e le azioni  per
          garantire l'elevato livello  qualitativo  delle  produzioni
          vitivinicole   nell'interesse   dei   produttori   e    dei
          consumatori. 
          2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate  a
          carico della finanza pubblica.». 
          - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della  legge  20
          febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione
          dei siti italiani di interesse culturale,  paesaggistico  e
          ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,
          posti sotto la tutela dell'UNESCO)  come  modificati  dalla
          presente legge: 
          «Art. 4 (Misure di sostegno). - 1. Ai fini di una  gestione
          compatibile dei siti  italiani  UNESCO  e  di  un  corretto
          rapporto tra flussi turistici e servizi culturali  offerti,
          sono previsti interventi volti: 
          a) allo studio delle  specifiche  problematiche  culturali,
          artistiche, storiche, ambientali, scientifiche  e  tecniche
          relative   ai   siti   italiani   UNESCO,   ivi    compresa
          l'elaborazione dei piani di gestione; 
          b) alla predisposizione di servizi di assistenza  culturale
          e di  ospitalita'  per  il  pubblico,  nonche'  servizi  di
          pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; 
          c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di
          sosta e sistemi di mobilita', purche'  funzionali  ai  siti
          medesimi; 
          d) alla diffusione e alla valorizzazione  della  conoscenza
          dei siti  italiani  UNESCO  nell'ambito  delle  istituzioni
          scolastiche, anche attraverso  il  sostegno  ai  viaggi  di
          istruzione e alle attivita' culturali delle scuole; 
          d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio
          enologico  caratterizzante  il  sito,   nell'ambito   della
          promozione   del   complessivo   patrimonio    tradizionale
          enogastronomico e agro-silvo-pastorale. 
          2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche' l'ammontare di
          risorse  rispettivamente  destinato,   nel   limite   delle
          autorizzazioni di spesa  previste  dal  presente  articolo,
          sono determinati con decreto del Ministro per i beni  e  le
          attivita' culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, con il  Ministero
          delle Politiche agricole, alimentari e forestali e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto e'
          adottato previo parere della Commissione di cui all'art. 5.
          Tutti gli  interventi  sono  attuati  in  conformita'  alle
          disposizioni dettate in materia dal Codice. 
          3.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  1,
          lettere a), c) e d), pari a  3.500.000  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2006,  2007  e  2008,  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2006-2008,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
          4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  1,
          lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000
          euro per ciascuno degli  anni  2007  e  2008,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2006-2008,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2006,
          allo scopo parzialmente utilizzando: 
          a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006,  l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
          b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
          c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008,  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri. 
          5.  A  decorrere  dall'anno  2009,  agli  oneri   derivanti
          dall'applicazione  del  comma  1  si  provvede   ai   sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio.». 
          «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei
          siti UNESCO e per i sistemi  turistici  locali).  -  1.  La
          Commissione consultiva per i piani  di  gestione  dei  siti
          UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita  presso
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali,  oltre  a
          esercitare le funzioni previste  dal  decreto  27  novembre
          2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su  questioni
          attinenti i siti italiani UNESCO  e  si  esprime  ai  sensi
          dell'art. 4,  comma  2,  secondo  periodo,  della  presente
          legge. 
          2. I  componenti  della  Commissione  di  cui  al  comma  1
          esercitano le loro funzioni  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  istituzionali.  Ad  essi  non  sono  attribuiti
          gettoni o indennita' di funzione. 
          3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e  del  mare  e  il  Ministro  delle   Politiche   agricole
          alimentari   e   forestali   designano   ciascuno   i   tre
          rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
          comma 1.».