Art. 32. (Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007) 1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»; b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»; d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»; e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»; f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».
Note all'art. 32. - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 (Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39), come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Sanzioni nella fase di commercializzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.A. ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.». «Art. 3 (Impedimento delle operazioni di controllo). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE), n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n.1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550. 2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'art. 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.». «Art. 4 (Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.».