Art. 32. 
 
(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.  306,  per
la corretta applicazione dei  regolamenti  (CE)  n.  1234/2007  e  n.
                             1580/2007) 
 
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,  e  del  regolamento
(CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n.  306,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a)  all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  3   del
regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno  2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE)
n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre  2007,  e  successive
modificazioni»; 
b) all'articolo 2, comma  2,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 3, del citato regolamento  (CE)  n.  1148/2001,  rilasciata
dalle competenti autorita' regionali, appone  sui  colli  l'etichetta
conforme all'allegato III del medesimo regolamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,  del  citato
regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol  S.p.a.  ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,
e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui  colli
l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»; 
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001
della  Commissione,  del  12  giugno  2001»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della  Commissione,  del  21
dicembre 2007»; 
d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di  fornire
agli organismi di controllo le informazioni  richieste  dai  suddetti
organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero
le  fornisce  in  maniera  difforme,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»; 
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre  2007,  e
successive modificazioni»; 
f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione,  del  12  giugno
2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21  dicembre
2007, e successive modificazioni». 
 
 
          Note all'art. 32. 
          - Il regolamento (CE)  n.  1234/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
          - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4  del  decreto
          legislativo  10  dicembre  2002,   n.   306   (Disposizioni
          sanzionatorie  in  attuazione  del  regolamento   (CE)   n.
          1148/2001 relativo ai controlli di conformita'  alle  norme
          di  commercializzazione  applicabili  nel   settore   degli
          ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge  1°
          marzo 2002, n. 39), come modificati dalla presente legge: 
          «Art. 2 (Sanzioni nella fase di commercializzazione). -  1.
          Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,    chiunque
          commercializzi   prodotti   ortofrutticoli   senza   essere
          iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'art. 9 del
          Regolamento  (CE)  1580/2007  della  Commissione,  del   21
          dicembre 2007 e successive modificazioni, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  260  euro  a  1.550
          euro. 
          2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque,  in
          assenza dell'autorizzazione di cui all'art.  11,  paragrafo
          1, del citato regolamento  (CE)  n.  1580/2007,  rilasciata
          dall'Agecontrol S.p.A. ai sensi dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  29   marzo   2004,   n.   99,   e   successive
          modificazioni, e del decreto del Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009,  appone
          sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo
          regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.». 
          «Art. 3 (Impedimento delle operazioni di controllo).  -  1.
          Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  impedisce
          l'espletamento  delle  funzioni  di  controllo  di  cui  al
          regolamento (CE), n. 1580/2007 della  Commissione,  del  21
          dicembre 2007 o, comunque, ne ostacola  lo  svolgimento  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.100
          euro a 6.200 euro. 
          2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di
          fornire  agli  organismi  di  controllo   le   informazioni
          richieste dai suddetti  organismi  e  previste  dal  citato
          regolamento (CE) n.1580/2007, ovvero le fornisce in maniera
          difforme,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 260 euro a euro 1.550. 
          2-bis. Gli operatori  iscritti  nella  banca  dati  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  possono  presentare  entro  il  31
          dicembre 2007 le istanze  di  aggiornamento  relative  alla
          propria attivita',  conseguenti  a  variazioni  intervenute
          prima della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.». 
          «Art.  4  (Violazioni  alle  norme  di   qualita'   e   sui
          controlli). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,
          chiunque viola le  norme  per  gli  ortofrutticoli  freschi
          adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma
          degli articoli  113  e  113-bis  del  regolamento  (CE)  n.
          1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007  e  successive
          modificazioni, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro. 
          2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  le
          disposizioni in materia di controlli di  cui  all'art.  20,
          paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1580/2007  della
          Commissione,   del   21   dicembre   2007   e    successive
          modificazioni, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.».