Art. 33. 
 
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali  o  ai
   prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita') 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei
competenti  organi  parlamentari  e  secondo  le  procedure  di   cui
all'articolo 1, commi 2, 3  e  4,  su  proposta  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  e  del  Ministro  per  le
politiche europee, disposizioni integrative e correttive del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  214.  Tali  disposizioni   devono
contenere misure efficaci per garantire l'omogenea  applicazione  dei
controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche
mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie. 
2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   1   le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 33. 
          - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali.»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2005, n. 248, S.O.