Art. 34. 
 
 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) 
 
1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' sostituito dal seguente: 
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi  o  aree  pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle  ore
24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e  la  somministrazione
di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o  altre
riunioni  straordinarie   di   persone   ovvero   in   occasione   di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il  commercio  di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto e' commesso dalle ore 24 alle  ore  7  attraverso  distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al  presente  comma  e'
disposta  anche  la  confisca  della  merce  e   delle   attrezzature
utilizzate». 
 
 
          Note all'art. 34. 
          - Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 30 marzo
          2001, n. 125  (Legge  quadro  in  materia  di  alcol  e  di
          problemi alcol correlati), come modificato  dalla  presente
          legge: 
          «Art.  14-bis  (Vendita  e  somministrazione   di   bevande
          alcoliche in aree pubbliche). - 1. La  somministrazione  di
          alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore
          7, possono essere effettuati esclusivamente negli  esercizi
          muniti della licenza prevista dall'art.  86,  primo  comma,
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni. 
          2. Chiunque vende o somministra alcolici su  spazi  o  aree
          pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui  al
          comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta  eccezione  per  la
          vendita e la somministrazione  di  alcolici  effettuate  in
          occasione  di  fiere,  sagre,  mercati  o  altre   riunioni
          straordinarie   di   persone   ovvero   in   occasione   di
          manifestazioni in cui si  promuovono  la  produzione  o  il
          commercio   di   prodotti   tipici   locali,    previamente
          autorizzate,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 a euro  12.000.  Se  il  fatto  e'
          commesso dalle ore 24 alle ore  7  attraverso  distributori
          automatici,   si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per  le  violazioni
          di cui al presente comma  e'  disposta  anche  la  confisca
          della merce e delle attrezzature utilizzate. 
          3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14 della  presente
          legge, dall'art. 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
          151, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto
          2003, n. 214, e dall'art.  6  del  decreto-legge  3  agosto
          2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.».