Art. 35. 
 
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n.  110/2008  e
                 del regolamento (CE) n. 1019/2002) 
 
1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n.  88,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei  principi  e
criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge». 
 
 
          Note all'art. 35. 
          - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17, della legge
          7 luglio 2009, n. 88, come modificato dalla presente legge: 
          «6. Il Governo, fatte salve le  norme  penali  vigenti,  e'
          delegato ad adottare, entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, le  disposizioni
          sanzionatorie  amministrative  per  le   violazioni   delle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e  al  citato
          regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive  modificazioni,
          sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi  generali
          stabiliti dalla presente legge.».