Art. 36. 
 
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE  sulla
                      sicurezza dei giocattoli) 
 
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione  della
direttiva 2009/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  18
giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo  2
della  presente  legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere il  coordinamento  delle  disposizioni  attuative  della
delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 313, recante attuazione della  direttiva  88/378/CEE  relativa  al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti  la
sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il  Ministero
dello sviluppo economico eserciti la vigilanza  sui  controlli  sulla
sicurezza dei giocattoli; 
b)  prevedere,  anche  allo  scopo   di   ottemperare   al   disposto
dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.  765/2008  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  il
Ministero dello sviluppo economico si  avvalga,  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  di  vigilanza,  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  nell'ambito  delle
funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' della collaborazione del Corpo della guardia di
finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma  2,  lettera
m), e dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68; 
c) prevedere che, con regolamento da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  attuativo
della delega di cui al presente articolo, su  proposta  del  Ministro
dello   sviluppo   economico,   vengano   impartite   le   necessarie
disposizioni atte  a  garantire  il  coordinamento  tra  le  funzioni
assegnate in fase di attuazione della delega  al  suddetto  Ministero
dello   sviluppo   economico   e   quelle   attribuite   alle   altre
amministrazioni preposte alla vigilanza del  mercato  in  materia  di
sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza; 
d) prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 50 della  direttiva
2009/48/CE, le fattispecie di  divieto  di  immissione  sul  mercato,
nonche' quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per  le  ipotesi
di giocattoli privi di documentazione tecnica  idonea  a  provare  la
sicurezza del prodotto,  nonche'  mancanti  di  marcatura  CE,  e  la
relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall' ordinamento. 
2. All'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  1  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 36. 
          -  Il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.   313
          (Attuazione  della  direttiva  n.  88/378/CEE  relativa  al
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma  dell'art.
          54 della legge 29 dicembre  1990,  n.  428)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1991, n. 234. 
          - Il regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          13 agosto 2008, n. L 218. 
          - Il testo dell'art. 20 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998,  n.  112  «Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59», cosi' recita: 
          «Art. 20 (Funzioni delle  camere  di  commercio,  industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
          2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura e' individuato un responsabile delle  attivita'
          finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della  fede
          pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia
          di controllo di conformita' dei  prodotti  e  strumenti  di
          misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». 
          - Il testo degli articoli 2, comma 2, e l'art. 3, comma  1,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68  (Adeguamento
          dei compiti del Corpo della Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'art. 4  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78)  cosi'
          recitano: 
          «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. (omissis). 
          2. A tal fine, al  Corpo  della  Guardia  di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
          a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli
          fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; 
          b) diritti doganali, di confine  e  altre  risorse  proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
          c)  ogni  altra  entrata  tributaria,  anche  a   carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
          d) attivita' di gestione  svolte  da  soggetti  privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
          e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati  a  fronte
          di  uscite  del  bilancio  pubblico  nonche'  di  programmi
          pubblici di spesa; 
          f) entrate ed uscite relative alle  gestioni  separate  nel
          comparto  della  previdenza,  assistenza  e   altre   forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
          g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore
          aziendale  netto   di   unita'   produttive   in   via   di
          privatizzazione o di dismissione; 
          h) valute, titoli, valori e mezzi di  pagamento  nazionali,
          europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e  di
          capitali; 
          i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio
          del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; 
          l) diritti d'autore, know-how, brevetti,  marchi  ed  altri
          diritti di privativa  industriale,  relativamente  al  loro
          esercizio e sfruttamento economico; 
          m) ogni altro interesse economico-finanziario  nazionale  o
          dell'Unione europea.». 
          «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1.
          Il Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in  relazione  alle
          proprie competenze  in  materia  economica  e  finanziaria,
          collabora  con  gli  organi   costituzionali.   La   stessa
          collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
          essere fornita agli organi  istituzionali,  alle  Autorita'
          indipendenti e agli  enti  di  pubblico  interesse  che  ne
          facciano richiesta.». 
          - La direttiva 2009/48/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  30
          giugno 2009, n. L 170.