Art. 37.

(Delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in
materia  di  completamento  del  mercato  interno dei servizi postali
                             comunitari)

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi volti
a  recepire  la  direttiva  2008/6/CE  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio,  del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/ CE
per  quanto  riguarda  il pieno completamento del mercato interno dei
servizi postali comunitari.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati nel
rispetto   dei   principi   e   criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  2,  nonche'  dei  seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
  a)  determinare,  nel  contesto  di  piena apertura del mercato, le
condizioni  concernenti  la  fornitura  dei  servizi  postali  e  del
servizio   postale  universale,  nonche'  di  accesso  agli  elementi
dell'infrastruttura  della  rete  o  dei servizi postali a condizioni
trasparenti  e  non  discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto
previsto  dall'articolo  8  della  direttiva  97/67/CE del Parlamento
europeo  e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31
dicembre  2010  non  siano  concessi  ne' mantenuti in vigore diritti
esclusivi  o  speciali  per  l'esercizio  e  la  fornitura di servizi
postali;
  b)  garantire  che  la  fornitura  dei  servizi  postali  non  crei
situazioni di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali,
come  definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento
al  rispetto  del  principio  di  non  discriminazione  nonche' delle
condizioni  di  lavoro  previste dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;
  c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale
universale   copra   un   periodo   sufficiente   ad  assicurarne  la
redditivita'  degli  investimenti.  Fissare i principi tariffari e di
trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo
per  la  determinazione  del costo netto della fornitura del servizio
universale  in  conformita'  a quanto previsto dall'articolo 14 della
direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato
I  alla direttiva 97/67/ CE in materia di orientamenti per il calcolo
dell'eventuale costo netto del servizio universale;
  d)  prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi
in  merito  alla  qualita',  alla disponibilita' e all'esecuzione dei
servizi,  ovvero  obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi
di  condivisione  dei  costi  di  cui  all'articolo 7 della direttiva
97/67/CE, e successive modificazioni;
  e)  determinare  norme  di  qualita'  per la fornitura del servizio
universale  e  la  creazione  di  un  sistema  che  ne  garantisca il
rispetto,  compatibili con le norme di qualita' fissate per i servizi
transfrontalieri   intracomunitari;   prevedere  la  revisione  delle
fattispecie   sanzionatorie  a  carico  del  fornitore  del  servizio
universale  nonche'  degli  altri  operatori  postali con una diversa
graduazione  degli  importi  delle  sanzioni stesse nell'ambito delle
previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente
legge;
  f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;
  g)  assicurare  che  i  fornitori di servizi postali forniscano, in
particolare  alle  autorita'  nazionali di regolamentazione, tutte le
informazioni,   anche  di  carattere  finanziario  e  attinenti  alla
fornitura del servizio universale;
  h)   assicurare   che  l'autorita'  nazionale  di  regolamentazione
indipendente  dall'operatore,  designata  ai  sensi  dell'articolo 22
della  direttiva  97/67/CE,  e  successive  modificazioni,  svolga le
funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa
e  in  piena  ed  effettiva  separazione  strutturale dalle attivita'
inerenti   alla  proprieta'  e  al  controllo,  tenendo  conto  delle
disposizioni  di  cui all'articolo 9. comma 2, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la
gestione  dei  reclami  degli  utenti  nei riguardi del fornitore del
servizio universale e degli altri operatori postali;
  l)  assicurare  il  coordinamento con le disposizioni in materia di
servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi  e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
  m)  prevedere,  in  conformita' al considerando 58) della direttiva
2008/6/CE,  che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto
di  recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento
della  direttiva  2006/123/CE  del Parlamento europeo edel Consiglio,
del  12  dicembre  2006,  relativa ai servizi nel mercato interno, le
disposizioni  del  decreto di recepimento di cui al presente articolo
prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Note all'art. 37. 
          - La direttiva 2008/6/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  27
          febbraio 2008, n. L 52. 
          - La direttiva 97/67/CE e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  21
          gennaio 1998, n. L 15. Entrata in  vigore  il  10  febbraio
          1998. 
          - Il testo del comma 2, dell'art. 9, della legge 4 febbraio
          2005, n. 11, cosi' recita: 
          «2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni  e  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui  alla
          legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono  posti  a
          carico   dei   soggetti   interessati,   secondo    tariffe
          determinate sulla base del costo  effettivo  del  servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria. Le tariffe di cui al precedente  periodo  sono
          predeterminate e pubbliche.». 
          - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O. 
          - La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          dicembre 2006, n. L 376.