Art. 38. 
 
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n.  286  del  2005,  in
materia di  attuazione  della  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15  luglio  2003,  sulla  qualificazione
iniziale e formazione periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
       stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri) 
 
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le
seguenti modifiche: 
a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: 
«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e  C+E,  a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di
cui all'articolo 19, comma 2-bis»; 
b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)»
sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)». 
 
 
          Note all'art. 38. 
          - Si riporta il testo degli articoli 18 e  19  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005 (Disposizioni per il riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio dell'attivita'  di  autotrasportatore)  come
          modificati dalla presente legge: 
          «Art. 18 (Qualificazione iniziale). -1. I conducenti muniti
          della carta di qualificazione del  conducente  devono  aver
          compiuto: 
          a) 18 anni: per guidare veicoli  adibiti  al  trasporto  di
          merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di  massa  di
          cui all'art. 115, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, a condizione di aver  seguito  il  corso  di
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; 
          b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto  di
          merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui  all'art.
          115,  comma  1,  lettera  d),  numero   2),   del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato, di cui all'art.  19,  comma
          2-bis; 
          b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
          di merci per cui e' richiesta la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato di cui  all'art.  19,  comma
          2-bis. 
          c) 21 anni: per guidare veicoli  adibiti  al  trasporto  di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E a condizione di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2; 
          d) 21 anni: per guidare veicoli  adibiti  al  trasporto  di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie  D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea   con
          percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
          trasporto, al massimo, di 16 passeggeri,  a  condizione  di
          aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,  di
          cui all'art. 19, comma 2-bis; 
          e) 23 anni: per guidare veicoli  adibiti  al  trasporto  di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato, di cui all'art.  19,  comma
          2-bis. 
          2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il
          certificato di abilitazione professionale di tipo KC  e  KD
          di cui  all'art.  311  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
          3. I conducenti gia' titolari della carta di qualificazione
          del conducente  per  effettuare  trasporto  di  merci,  che
          intendono conseguire anche la carta di  qualificazione  del
          conducente  per  effettuare  trasporto  di  passeggeri,   o
          viceversa, devono dimostrare esclusivamente  la  conoscenza
          sulle   materie    specifiche    attinenti    alla    nuova
          qualificazione.». 
          «Art.  19   (Carta   di   qualificazione   del   conducente
          comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La  carta  di
          qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della
          frequenza di specifico  corso  di  formazione  ordinario  o
          accelerato e previo superamento di un esame  di  idoneita',
          secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2  e
          4. 
          2. Il corso verte sulle materie  indicate  all'allegato  I,
          sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni  da
          adottarsi con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
          2-bis.  E'  altresi'  consentito  un  corso  di  formazione
          accelerato, secondo  le  condizioni  ed  i  limiti  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettere b), b-bis,  d)  ed  e).  Tale
          corso verte sulle materie indicate all'allegato I,  sezione
          1,  ed  e'  organizzato  sulla  base  di  disposizioni   da
          adottarsi con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, secondo i criteri  di  cui  all'allegato  I,
          sezione 2-bis. 
          3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: 
          a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10,  lettera
          a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992,  n.  495,  ovvero  dai  consorzi  di  autoscuole  che
          svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di
          tutte le patenti di guida; 
          b)   da   soggetti   autorizzati   dal   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con
          i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. 
          4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto  da  funzionari  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri,  sulla  base  delle
          disposizioni adottate con i decreti di cui  ai  commi  2  e
          2-bis. 
          5. I conducenti candidati al conseguimento della  carta  di
          qualificazione del conducente, che  gia'  hanno  conseguito
          l'attestato di idoneita' professionale di cui alle  vigenti
          disposizioni in materia  di  accesso  alla  professione  di
          autotrasportatore di persone o di cose sono esentati  dalla
          frequenza dei corsi di  cui  al  presente  articolo  e  dal
          sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».