Art. 39. 
 
(Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
           2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali) 
 
1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   marzo   2009,
concernente i diritti aeroportuali, e' adottato entro il  termine  di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  su
proposta del Ministro per le politiche europee e del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della
direttiva 2009/12/CE,  emanate  ai  sensi  della  delega  di  cui  al
presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico  commerciale  il
cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni  di
movimenti passeggeri, anche in  revisione  del  regime  previsto  dal
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione  che
i diritti aeroportuali a carico degli  utenti  per  l'utilizzo  delle
infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano: 
1)  determinati  secondo   criteri   rispondenti   a   requisiti   di
oggettivita',   trasparenza,    pertinenza,    ragionevolezza,    non
discriminazione e consultazione degli utenti; 
2) adottati all'esito di procedure di consultazione  tra  il  gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti; 
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorita' indipendente di cui  alla
lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti,  provvede,  entro
un  termine  perentorio,  a  valutare   le   proposte   del   gestore
aeroportuale, adottando una decisione provvisoria  sulla  misura  dei
diritti da applicare; 
b) prevedere apposito regime per  gli  aeroporti  con  un  volume  di
traffico  passeggeri  inferiore  ai  cinque  milioni   di   movimenti
passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione,  con  riferimento
alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti
dagli utenti  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti in  regime  di  esclusiva,  nel  rispetto  dei  requisiti  di
oggettivita', trasparenza, pertinenza, ragionevolezza,  consultazione
degli utenti e non discriminazione e in linea con  la  media  europea
dei  diritti   aeroportuali   praticati   in   scali   con   analoghe
caratteristiche di traffico; 
c) escludere  dall'applicazione  delle  norme  di  recepimento  della
direttiva 2009/ 12/CE i diritti  riscossi  per  la  remunerazione  di
servizi  di  navigazione  aerea  di  rotta  e  terminale  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1794/ 2006  della  Commissione,  del  6  dicembre
2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra
di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del  Consiglio,  del  15
ottobre 1996,  e  i  diritti  riscossi  per  finanziare  l'assistenza
fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  con  mobilita'
ridotta di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006; 
d) designare l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  quale
autorita' nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'articolo 11 della  direttiva  2009/12/CE,  prevedendo  che  esso
provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorita'  nazionale
di vigilanza attraverso  l'imposizione  di  diritti  a  carico  degli
utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a
garantire i costi diretti e indiretti connessi alla costituzione o al
potenziamento di  un'apposita  struttura  da  realizzare  nell'ambito
della dotazione organica dell'ENAC; 
f)  attribuire  all'autorita'  nazionale  di  vigilanza,   escludendo
l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3  e
4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione  economica  con
l'approvazione dei  sistemi  di  tariffazione  e  dell'ammontare  dei
diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche  accorpata
per  servizi  personalizzati,  che   garantiscano   annualmente   gli
incrementi inflattivi; i sistemi  di  tariffazione  devono  risultare
orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di
efficienza nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della
capacita'   aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti
correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla
qualita' dei servizi, senza escludere  una  modulazione  dei  diritti
aeroportuali per motivi di interesse pubblico  e  generale,  compresi
motivi ambientali; 
g) prevedere, laddove  il  numero  degli  utenti  dell'aeroporto  che
desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o
parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che
e'  possibile  accogliere  a  causa  di  vincoli  di  capacita',  che
l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti,  obiettivi,
trasparenti e non discriminatori, proposti dal  gestore  aeroportuale
ed approvati dall'autorita' nazionale di vigilanza; 
h)  ammettere  la  tutela  giurisdizionale   avverso   le   decisioni
dell'autorita'  nazionale  di  vigilanza  che  sono  da   qualificare
vincolanti  e  che  vengono  adottate  di  regola  entro  un  termine
perentorio dal deferimento della questione; 
i) prevedere che la  sostituzione  del  sistema  tariffario  vigente,
correlato  all'attuazione  di  specifiche  disposizioni  del   citato
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorche' il gestore  aeroportuale
interessato introduca il  nuovo  regime  tariffario  derivante  dalle
norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE. 
 
 
          Note all'art. 39. 
          - La direttiva 2009/12/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.  14
          marzo 2009, n. L 70. 
          - Il decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203  «Misure  di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria  e  finanziaria.»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.  230,  e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
          -  Il  regolamento  (CE)  1794/2006  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 7 dicembre 2006, n. L 341. 
          -  Il  regolamento  (CE)  1107/2006  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.