Art. 42. 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
        venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE) 
 
1. All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie
per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli
di cui all'articolo 1  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  ad  un  livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,  turistiche  e
culturali, tenendo conto delle esigenze  economiche  e  ricreative  e
facendo  in  modo  che  le  misure   adottate   non   provochino   un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei  loro
habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»; 
b) al  comma  5,  le  parole:  «prioritariamente  le  specie  di  cui
all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE  e  91/  244/CEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prioritariamente le specie  di  cui  all'allegato  I
annesso  alla  citata  direttiva  2009/147/CE,  secondo   i   criteri
ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»; 
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis. Le regioni e le  province  autonome  adottano  le  misure  di
conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  possibile,  anche  per   gli
habitatesterni alle zone di protezione  speciale.  Le  regioni  e  le
province autonome provvedono  al-l'  attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»; 
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i  monitoraggi  e  i  lavori
necessari per la protezione,  la  gestione  e  l'utilizzazione  della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della
citata  direttiva  2009/147/  CE,  con  particolare  attenzione  agli
argomenti elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.
Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni
necessarie al coordinamento delle ricerche e dei  lavori  riguardanti
la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di  uccelli
di cui al presente comma. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite  le  modalita'  di  trasmissione  e  la   tipologia   delle
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare.  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie: 
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; 
b)  durante  il  periodo  della  nidificazione  e   le   fasi   della
riproduzione e della dipendenza degli uccelli»; 
b) al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ferme
restando le disposizioni relative agli ungulati, le  regioni  possono
posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di  cui
al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo  parere  espresso  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale
devono  uniformarsi.  Tale  parere  deve  essere  reso,  sentiti  gli
istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta». 
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma  4,  le  parole:  «e  della  direttiva  79/409/CEE»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro due  mesi  dalla  data  della  loro
entrata in vigore»; 
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui  all'articolo
9, paragrafo 1,  lettera  a),  della  citata  direttiva  2009/147/CE,
provvedono,  ferma  restando  la  temporaneita'   dei   provvedimenti
adottati, nel  rispetto  di  linee  guida  emanate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano». 
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il  comma  3
e' sostituito dal seguente: 
«3. Le autorizzazioni per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
rilasciate  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  su  parere  dell'ISPRA,  nel  rispetto  delle  convenzioni
internazionali.  Nel  caso  di  specie  di  uccelli  che  non  vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli  Stati
membri dell'Unione europea,  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali consulta preventivamente anche la  Commissione
europea». 
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «;
distruggere  o  danneggiare  deliberatamente  nidi  e  uova,  nonche'
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge»; 
b) alla lettera bb), dopo le parole:  «detenere  per  vendere,»  sono
inserite le seguenti: «trasportare per vendere,». 
 
 
          Note all'art. 42. 
          - Si riporta il testo degli articoli 1, 18,  19-bis,  20  e
          21, della legge 11 febbraio 1992,  n.  157  8Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio), come modificati dalla presente legge: 
          «Art. 1 (Fauna selvatica).  -  1.  La  fauna  selvatica  e'
          patrimonio  indisponibile  dello  Stato  ed   e'   tutelata
          nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale. 
          1-bis. Lo Stato, le regioni e le province  autonome,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le
          misure necessarie per mantenere o adeguare  le  popolazioni
          di tutte le specie di  uccelli  di  cui  all'art.  1  della
          direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del   30   novembre   2009,   ad   un   livello
          corrispondente  alle  esigenze  ecologiche,   scientifiche,
          turistiche  e  culturali,  tenendo  conto  delle   esigenze
          economiche e ricreative e facendo in  modo  che  le  misure
          adottate non provochino un deterioramento  dello  stato  di
          conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve
          le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo  1,  lettera  a),
          primo e secondo trattino, della stessa direttiva. 
          2.  L'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e'   consentito
          purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
          fauna  selvatica  e  non  arrechi  danno   effettivo   alle
          produzioni agricole. 
          3. Le regioni a statuto  ordinario  provvedono  ad  emanare
          norme relative alla gestione ed alla  tutela  di  tutte  le
          specie della fauna selvatica in conformita'  alla  presente
          legge, alle convenzioni internazionali  ed  alle  direttive
          comunitarie. Le regioni a statuto speciale  e  le  province
          autonome provvedono in base alle competenze  esclusive  nei
          limiti  stabiliti  dai  rispettivi  statuti.  Le   province
          attuano la disciplina  regionale  ai  sensi  dell'art.  14,
          comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
          4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
          85/411/CEE  della  Commissione  del  25   luglio   1985   e
          91/244/CEE della  Commissione  del  6  marzo  1991,  con  i
          relativi  allegati,  concernenti  la  conservazione   degli
          uccelli selvatici, sono integralmente recepite  ed  attuate
          nei modi e nei termini previsti  dalla  presente  legge  la
          quale costituisce inoltre attuazione della  Convenzione  di
          Parigi del 18 ottobre 1950, resa  esecutiva  con  legge  24
          novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19
          settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,  n.
          503. 
          5. Le regioni e le province autonome  in  attuazione  delle
          citate  direttive  79/409/CEE,  85/411/CEE   e   91/244/CEE
          provvedono  ad  istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione
          dell'avifauna, segnalate  dall'Istituto  nazionale  per  la
          fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge,  zone  di
          protezione   finalizzate   al    mantenimento    ed    alla
          sistemazione,  conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli
          habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
          al ripristino dei biotopi distrutti e  alla  creazione  dei
          biotopi.  Tali  attivita'  concernono   particolarmente   e
          prioritariamente le specie di cui  all'allegato  I  annesso
          alla  citata  direttiva  2009/147/CE,  secondo  i   criteri
          ornitologici previsti all'art. 4 della stessa direttiva. In
          caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per
          un  anno  dopo  la  segnalazione  da  parte   dell'Istituto
          nazionale per la fauna selvatica, provvedono con  controllo
          sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste e il Ministro dell'ambiente. 
          5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure
          di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          settembre 1997,  n.357,  e  successive  modificazioni,  per
          quanto possibile, anche per gli habitat esterni  alle  zone
          di protezione speciale. Le regioni e le  province  autonome
          provvedono all'attuazione del  presente  comma  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica. 
          6.  Le  regioni  e   le   province   autonome   trasmettono
          annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e
          al  Ministro  dell'ambiente  una  relazione  sulle   misure
          adottate  ai  sensi  del  comma  5  e  sui   loro   effetti
          rilevabili. 
          7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il
          Ministro per il coordinamento delle politiche  comunitarie,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica,  con  la
          collaborazione delle regioni e delle  province  autonome  e
          sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio  nazionale
          di cui all'art. 8  e  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica, lo stato di conformita' della presente  legge  e
          delle leggi regionali e provinciali in  materia  agli  atti
          emanati dalle istituzioni  delle  Comunita'  europee  volti
          alla conservazione della fauna selvatica 
          7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi  e  i
          lavori  necessari  per  la  protezione,   la   gestione   e
          l'utilizzazione della popolazione di  tutte  le  specie  di
          uccelli  di  cui  all'art.   1   della   citata   direttiva
          2009/147/CE,  con  particolare  attenzione  agli  argomenti
          elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.
          Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
          Ministri competenti,  trasmette  alla  Commissione  europea
          tutte le informazioni  necessarie  al  coordinamento  delle
          ricerche  e  dei  lavori  riguardanti  la  protezione,   la
          gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli  di  cui
          al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          trasmissione e  la  tipologia  delle  informazioni  che  le
          regioni  sono  tenute  a  comunicare.  All'attuazione   del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
          «Art.  18  (Specie  cacciabili  e  periodi   di   attivita'
          venatoria).  -1.  Ai  fini  dell'esercizio   venatorio   e'
          consentito   abbattere   esemplari   di   fauna   selvatica
          appartenenti  alle  seguenti  specie  e   per   i   periodi
          sottoindicati: 
          a) specie cacciabili dalla terza domenica di  settembre  al
          31   dicembre:   quaglia   (Coturnix   coturnix);   tortora
          (Streptopeia  turtur);  merlo  (Turdus  merula);   allodola
          (Alauda arvensis); starna (Perdix  perdix);  pernice  rossa
          (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara);  lepre
          comune (Lepus europaeus);  lepre  sarda  (Lepus  capensis);
          coniglio  selvatico  (Oryctolagus   cuniculus);   minilepre
          (Silvilagus floridamus); 
          b) specie cacciabili dalla terza domenica di  settembre  al
          31  gennaio:  cesena  (Turdus  pilaris);  tordo   bottaccio
          (Turdus  philomelos);  tordo  sassello  (Turdus   iliacus);
          fagiano  (Phasianus   colchicus);   germano   reale   (Anas
          platyrhynchos); folaga (Fulica  atra);  gallinella  d'acqua
          (Gallinula chloropus); alzavola (Anas  crecca);  canapiglia
          (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus);  fischione
          (Anas  penelope);  codone  (Anas  acuta);  marzaiola  (Anas
          querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya
          ferina); moretta (Aythya fuligula);  beccaccino  (Gallinago
          gallinago);  colombaccio   (Columba   palumbus);   frullino
          (Lymnocryptes minimus); combattente  (Philomachus  pugnax);
          beccaccia (Scolopax  rusticola);  cornacchia  nera  (Corvus
          corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia  grigia
          (Corvus corone cornix);  ghiandaia  (Garrulus  glandarius);
          gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 
          c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice
          bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte  (Tetrao  tetrix);
          coturnice (Alectoris graeca);  camoscio  alpino  (Rupicapra
          rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus);  cervo  (Cervus
          elaphus); daino (Dama dama); muflone  (Ovis  musimon);  con
          esclusione della popolazione  sarda;  lepre  bianca  (Lepus
          timidus); 
          d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1°
          novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); 
          e)  specie  cacciabili  dal  15  ottobre  al  30   novembre
          limitatamente alla popolazione di  Sicilia:  Lepre  italica
          (Lepus corsicanus). 
          1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per  ogni  singola
          specie: 
          a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; 
          b) durante il periodo della nidificazione e le  fasi  della
          riproduzione e della dipendenza degli uccelli. 
          2. I termini di cui al comma 1  possono  essere  modificati
          per  determinate  specie  in  relazione   alle   situazioni
          ambientali delle diverse realta' territoriali.  Le  regioni
          autorizzano  le  modifiche  previo   parere   dell'Istituto
          nazionale per la fauna selvatica. I termini  devono  essere
          comunque contenuti tra il 1° settembre  ed  il  31  gennaio
          dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
          al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
          preventiva    predisposizione     di     adeguati     piani
          faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica  anche
          per la caccia di selezione degli ungulati,  sulla  base  di
          piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la
          caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a
          far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di
          cui al comma 1. Ferme  restando  le  disposizioni  relative
          agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
          prima decade di febbraio, i  termini  di  cui  al  presente
          comma in relazione a specie determinate e allo  scopo  sono
          obbligate  ad  acquisire  il  preventivo  parere   espresso
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (ISPRA),  al  quale  devono  uniformarsi.  Tale
          parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
          istituiti,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta. 
          3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti  i
          nuovi elenchi  delle  specie  di  cui  al  comma  1,  entro
          sessanta giorni dall'avvenuta  approvazione  comunitaria  o
          dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con  il
          Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica,  dispone  variazioni  dell'elenco   delle
          specie cacciabili in  conformita'  alle  vigenti  direttive
          comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte,
          tenendo conto della consistenza delle  singole  specie  sul
          territorio. 
          4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale  per  la  fauna
          selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15  giugno,  il
          calendario regionale e il regolamento  relativi  all'intera
          annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi
          1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da
          abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria. 
          5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non  puo'
          essere superiore a tre. Le regioni possono  consentirne  la
          libera  scelta  al  cacciatore,  escludendo  i  giorni   di
          martedi' e venerdi', nei quali  l'esercizio  dell'attivita'
          venatoria e' in ogni caso sospeso. 
          6. Fermo restando  il  silenzio  venatorio  nei  giorni  di
          martedi'  e  venerdi',  le  regioni,   sentito   l'Istituto
          nazionale per la  fauna  selvatica  e  tenuto  conto  delle
          consuetudini locali, possono, anche in deroga al  comma  5,
          regolamentare   diversamente   l'esercizio   venatorio   da
          appostamento alla fauna selvatica  migratoria  nei  periodi
          intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 
          7. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere  del
          sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati
          e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 
          8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la  caccia
          da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.». 
          «Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'art.  9
          della direttiva 79/409/CEE). - 1. Le  regioni  disciplinano
          l'esercizio  delle   deroghe   previste   dalla   direttiva
          79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,  conformandosi
          alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalita'
          degli articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva  ed  alle
          disposizioni della presente legge. 
          2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti,
          possono essere disposte  solo  per  le  finalita'  indicate
          dall'art. 9, paragrafo  1,  della  direttiva  79/409/CEE  e
          devono menzionare le  specie  che  ne  formano  oggetto,  i
          mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati,  le
          condizioni di rischio, le circostanze di tempo e  di  luogo
          del  prelievo,  il   numero   dei   capi   giornalmente   e
          complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e  le
          forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi
          incaricati della stessa,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo  in
          deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con  gli
          ambiti  territoriali  di  caccia  (ATC)  ed  i  comprensori
          alpini. 
          3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per  periodi
          determinati, sentito  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica (INFS), o gli  istituti  riconosciuti  a  livello
          regionale, e non possono avere comunque ad  oggetto  specie
          la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 
          4. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro per gli affari regionali, di concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          previa delibera del Consiglio dei Ministri, puo' annullare,
          dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti
          di deroga da questa posti in  essere  in  violazione  delle
          disposizioni della presente legge entro due mesi dalla data
          della loro entrata in vigore. 
          4-bis. Le regioni,  nell'esercizio  delle  deroghe  di  cui
          all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva
          2009/147/CE, provvedono, ferma  restando  la  temporaneita'
          dei provvedimenti adottati, nel  rispetto  di  linee  guida
          emanate con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
          5. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  ciascuna  regione
          trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri,  ovvero
          al Ministro per  gli  affari  regionali  ove  nominato,  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  al
          Ministro delle politiche agricole e forestali, al  Ministro
          per  le   politiche   comunitarie,   nonche'   all'Istituto
          nazionale per la  fauna  selvatica  (INFS),  una  relazione
          sull'attuazione delle deroghe di cui al presente  articolo;
          detta  relazione  e'  altresi'  trasmessa  alle  competenti
          Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio   trasmette   annualmente    alla
          Commissione  europea  la  relazione  di  cui  all'art.   9,
          paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.». 
          «Art. 20 (Introduzione di fauna selvatica  dall'estero).  -
          1. L'introduzione  dall'estero  di  fauna  selvatica  viva,
          purche'   appartenente   alle   specie   autoctone,    puo'
          effettuarsi  solo   a   scopo   di   ripopolamento   e   di
          miglioramento genetico. 
          2. I  permessi  d'importazione  possono  essere  rilasciati
          unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture  ed
          attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al  fine
          di avere le opportune  garanzie  per  controlli,  eventuali
          quarantene e relativi controlli sanitari. 
          3. Le autorizzazioni per le attivita' di  cui  al  comma  1
          sono  rilasciate  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali su parere dell'ISPRA,  nel  rispetto
          delle convenzioni internazionali. Nel  caso  di  specie  di
          uccelli che non vivono naturalmente  allo  stato  selvatico
          nel  territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali consulta  preventivamente  anche  la  Commissione
          europea.». 
          «Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque: 
          a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi  pubblici
          e privati, nei parchi storici e archeologici e nei  terreni
          adibiti ad attivita' sportive; 
          b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali,  nei  parchi
          naturali regionali e nelle riserve  naturali  conformemente
          alla legislazione nazionale in materia di parchi e  riserve
          naturali.  Nei   parchi   naturali   regionali   costituiti
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge  6
          dicembre 1991, n.  394,  le  regioni  adeguano  la  propria
          legislazione al  disposto  dell'art.  22,  comma  6,  della
          predetta legge entro il 31 gennaio  1997,  provvedendo  nel
          frattempo   all'eventuale   riperimetrazione   dei   parchi
          naturali  regionali   anche   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; 
          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione  e  nelle
          zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
          di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di
          quelle che, secondo le disposizioni regionali,  sentito  il
          parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,  non
          presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed  alla
          sosta della fauna selvatica; 
          d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello
          Stato  ed  ove  il  divieto  sia   richiesto   a   giudizio
          insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
          monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
          esenti da tasse indicanti il divieto; 
          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle  corti  o  altre
          pertinenze di fabbricati rurali; nelle  zone  comprese  nel
          raggio di cento metri da  immobili,  fabbricati  e  stabili
          adibiti ad abitazione o a posto  di  lavoro  e  a  distanza
          inferiore  a  cinquanta  metri  da  vie  di   comunicazione
          ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade
          poderali ed interpoderali; 
          f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
          uso di fucile da caccia con canna ad  anima  liscia,  o  da
          distanza corrispondente a meno di  una  volta  e  mezza  la
          gittata massima in caso di uso di altre armi, in  direzione
          di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
          posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria  e  di
          strade  carrozzabili,   eccettuate   quelle   poderali   ed
          interpoderali; di funivie, filovie  ed  altri  impianti  di
          trasporto a sospensione;  di  stabbi,  stazzi,  recinti  ed
          altre   aree   delimitate   destinate   al   ricovero    ed
          all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
          agro-silvo-pastorale; 
          g) il trasporto, all'interno dei  centri  abitati  e  delle
          altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria,  ovvero  a
          bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei  giorni
          non consentiti per  l'esercizio  venatorio  dalla  presente
          legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo  per
          uso venatorio che non siano scariche e in custodia; 
          h) cacciare a rastrello  in  piu'  di  tre  persone  ovvero
          utilizzare,   a   scopo   venatorio,   scafandri   o   tute
          impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
          i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o  da
          aeromobili; 
          l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da  macchine
          operatrici agricole in funzione; 
          m) cacciare su terreni coperti in  tutto  o  nella  maggior
          parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle  Alpi,
          secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate; 
          n) cacciare negli stagni,  nelle  paludi  e  negli  specchi
          d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte  coperti
          da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
          o) prendere  e  detenere  uova,  nidi  e  piccoli  nati  di
          mammiferi e  uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,
          salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma  1,  o  nelle
          zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
          di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
          a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
          se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro  ore  successive
          alla competente amministrazione provinciale; distruggere  o
          danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
          deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte  salve
          le attivita' previste dalla presente legge; 
          p) usare richiami vivi,  al  di  fuori  dei  casi  previsti
          dall'art. 5; 
          q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella
          caccia agli acquatici; 
          r) usare  a  fini  di  richiamo  uccelli  vivi  accecati  o
          mutilati ovvero legati per le ali  e  richiami  acustici  a
          funzionamento      meccanico,      elettromagnetico       o
          elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; 
          s)  cacciare  negli  specchi  d'acqua   ove   si   esercita
          l'industria della pesca o  dell'acquacoltura,  nonche'  nei
          canali delle  valli  da  pesca,  quando  il  possessore  le
          circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
          di caccia; 
          t) commerciare fauna selvatica  morta  non  proveniente  da
          allevamenti  per  sagre  e   manifestazioni   a   carattere
          gastronomico; 
          u) usare munizione spezzata  nella  caccia  agli  ungulati;
          usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre  sostanze
          adesive,  trappole,  reti,  tagliole,  lacci,  archetti   o
          congegni similari; fare impiego di civette; usare  armi  da
          sparo  munite  di  silenziatore  o  impostate  con   scatto
          provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
          v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti  da
          uccellagione; 
          z) produrre, vendere  e  detenere  trappole  per  la  fauna
          selvatica; 
          aa) l'esercizio in qualunque forma  del  tiro  al  volo  su
          uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); 
          bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere,
          acquistare uccelli vivi  o  morti,  nonche'  loro  parti  o
          prodotti derivati  facilmente  riconoscibili,  appartenenti
          alla fauna selvatica, che non  appartengano  alle  seguenti
          specie: germano reale (anas platyrhynchos);  pernice  rossa
          (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris  barbara);
          starna  (perdix  perdix);  fagiano  (phasianus  colchicus);
          colombaccio (columba palumbus); 
          cc) il commercio di esemplari vivi di  specie  di  avifauna
          selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; 
          dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere  inidonee  al
          loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi  della
          presente legge o delle disposizioni regionali  a  specifici
          ambiti   territoriali,   ferma   restando    l'applicazione
          dell'art. 635 del codice penale; 
          ee) detenere,  acquistare  e  vendere  esemplari  di  fauna
          selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami
          vivi nel rispetto delle modalita' previste  dalla  presente
          legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
          detenzione viene regolamentata dalle regioni anche  con  le
          norme sulla tassidermia; 
          ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
          2. Se le regioni non provvedono entro il  termine  previsto
          dall'art. 1, comma 5, ad istituire le  zone  di  protezione
          lungo le rotte di  migrazione  dell'avifauna,  il  Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  assegna  alle  regioni
          stesse novanta giorni per provvedere.  Decorso  inutilmente
          tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte  a
          meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente
          e  delle  due  isole  maggiori;  le  regioni  provvedono  a
          delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 
          3.  La  caccia  e'  vietata  su  tutti  i  valichi  montani
          interessati dalle rotte di  migrazione  dell'avifauna,  per
          una distanza di mille metri dagli stessi.».