Art. 43. (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) 1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e' sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3».