Art. 44. 
 
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in  materia
          di riutilizzo di documenti nel settore pubblico) 
 
1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma  2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre  1996,
n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene  secondo  le  modalita'
previste dal presente decreto»; 
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilita'»; 
c) all'articolo 3, comma 1: 
1) la lettera f) e' abrogata; 
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  o
per motivi di  tutela  del  segreto  statistico,  quali  disciplinati
dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322,»; 
d) all'articolo 4, comma 1: 
1) la lettera d) e' abrogata; 
2) la lettera f) e' abrogata; 
e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose  o  complesse.»
e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione  negativa,  il
titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di  ricorso  a  sua
disposizione per impugnare la decisione»; 
f) all'articolo 6, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano  comunque
disponibili»; 
g) all'articolo 7: 
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370,  371  e  372,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
2) al comma 2, alle parole: «utile da  determinare»  e'  premessa  la
seguente: «congruo»; 
h) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini
commerciali che esulano dall'ambito  dei  suoi  compiti  di  servizio
pubblico, documenti propri o di altra  pubblica  amministrazione,  si
applicano le modalita' di riutilizzo anche  economico  stabilite  nel
presente decreto». 
 
 
          Note all'art. 44. 
          - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  e
          10  del  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,   n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo   di   documenti   nel   settore   pubblico)come
          modificati dalla presente legge: 
          «Art. 1 (Oggetto  ed  ambito  di  applicazione).  -  1.  Il
          presente decreto legislativo  disciplina  le  modalita'  di
          riutilizzo dei documenti  contenenti  dati  pubblici  nella
          disponibilita'  delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
          organismi di diritto pubblico. 
          2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di  diritto
          pubblico non hanno l'obbligo di  consentire  il  riutilizzo
          dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire
          o  meno  tale  riutilizzo  spetta   all'amministrazione   o
          all'organismo  interessato,  salvo  diversa  previsione  di
          legge o di regolamento.  Sono  fatti  salvi  l'art.  7  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e  l'art.  8
          della legge 31 dicembre 1996, n. 681.  Ove  consentito,  il
          riutilizzo  avviene  secondo  le  modalita'  previste   dal
          presente decreto. 
          3.  Il  presente  decreto  si  applica  altresi'  quando  i
          documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per  il
          loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni  caso
          assicurata  la  parita'  di   trattamento   tra   tutti   i
          riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'art. 11. 
          4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche
          amministrazioni  o  gli  organismi  di   diritto   pubblico
          perseguono  la  finalita'  di  rendere  riutilizzabile   il
          maggior numero di informazioni, in  base  a  modalita'  che
          assicurino    condizioni    eque,    adeguate     e     non
          discriminatorie.». 
          «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intende per: 
          a)  pubbliche  amministrazioni:  le  amministrazioni  dello
          Stato, le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le  loro  unioni,
          consorzi o associazioni  e  gli  altri  enti  pubblici  non
          economici; 
          b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati  di
          personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche
          finalita'  d'interesse  generale   non   aventi   carattere
          industriale o commerciale, la cui attivita'  e'  finanziata
          in modo maggioritario dallo  Stato,  dalle  regioni,  dagli
          enti locali, da altri enti pubblici o organismi di  diritto
          pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo
          o  i  cui  organi  d'amministrazione,  di  direzione  o  di
          vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la   meta',   da
          componenti designati dai medesimi soggetti  pubblici.  Sono
          escluse le imprese pubbliche,  come  definite  all'art.  2,
          comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  11  novembre
          2003, n. 333; 
          c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e  dati  a
          prescindere  dal  supporto   nella   disponibilita'   della
          pubblica  amministrazione  o  dell'organismo   di   diritto
          pubblico. La  definizione  di  documento  non  comprende  i
          programmi informatici; 
          d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
          e) riutilizzo: l'uso  del  dato  di  cui  e'  titolare  una
          pubblica  amministrazione  o  un   organismo   di   diritto
          pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a  fini
          commerciali o non commerciali diversi dallo scopo  iniziale
          per il quale il  documento  che  lo  rappresenta  e'  stato
          prodotto nell'ambito dei fini istituzionali; 
          f)  scambio  di  documenti:  la   cessione   di   documenti
          finalizzata  esclusivamente  all'adempimento   di   compiti
          istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); 
          g)  dati  personali:  i  dati  definiti  tali  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
          h) licenza standard per  il  riutilizzo:  il  contratto,  o
          altro strumento negoziale, redatto ove possibile  in  forma
          elettronica,  nel  quale  sono  definite  le  modalita'  di
          riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni  o
          degli organismi di diritto pubblico; 
          i)  titolare  del  dato:  la  pubblica  amministrazione   o
          l'organismo di  diritto  pubblico  che  ha  originariamente
          formato per uso proprio o commissionato ad  altro  soggetto
          pubblico o privato il documento che rappresenta il dato,  o
          che ne ha la disponibilita'.». 
          «Art. 3 (Documenti esclusi dall'applicazione del  decreto).
          - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto  i
          seguenti documenti: 
          a) quelli detenuti per finalita'  che  esulano  dall'ambito
          dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione  o
          dell'organismo di diritto pubblico; 
          b) quelli nella disponibilita' delle emittenti di  servizio
          pubblico e delle societa' da esse controllate  e  da  altri
          organismi o loro societa' controllate per l'adempimento  di
          un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; 
          c) quelli nella disponibilita' di istituti  d'istruzione  e
          di ricerca quali scuole, universita', archivi,  biblioteche
          ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte  al
          trasferimento dei risultati della ricerca; 
          d) quelli nella  disponibilita'  di  enti  culturali  quali
          musei,  biblioteche,  archivi,  orchestre,  teatri  lirici,
          compagnie di ballo e teatri; 
          e) quelli comunque nella disponibilita' degli organismi  di
          cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre  1977,
          n. 801; 
          f) (abrogata); 
          g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, o per  motivi  di  tutela  del
          segreto statistico,  quali  disciplinati  dall'art.  9  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
          h) quelli sui cui terzi  detengono  diritti  di  proprieta'
          intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.  633,
          ovvero diritti  di  proprieta'  industriale  ai  sensi  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». 
          «Art. 4 (Norma di salvaguardia). - 1. Sono fatte salve: 
          a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
          b) la disciplina sulla protezione del diritto  d'autore  di
          cui alla  legge  22  aprile  1941,  n.  633.  Gli  obblighi
          previsti dal  presente  decreto  legislativo  si  applicano
          compatibilmente   con   le    disposizioni    di    accordi
          internazionali sulla protezione dei diritti  di  proprieta'
          intellettuale, in particolare la Convenzione di  Berna  per
          la protezione delle opere  letterarie  ed  artistiche,  del
          1886, ratificata con  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  e
          l'Accordo TRIPS sugli aspetti  dei  diritti  di  proprieta'
          intellettuale attinenti al commercio, del 1994,  ratificato
          con legge 29 dicembre 1994, n. 747; 
          c)  la  disciplina  in  materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990,
          n. 241; 
          d) (abrogata); 
          e) le disposizioni in materia di proprieta' industriale  di
          cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
          f) (abrogata).». 
          «Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di  documenti).  -  1.  Il
          titolare del dato predispone le  licenze  standard  per  il
          riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile  in  forma
          elettronica, sui propri siti istituzionali. 
          2.  I  soggetti  che  intendono  riutilizzare  dati   delle
          pubbliche amministrazioni  o  degli  organismi  di  diritto
          pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalita'
          stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento. 
          3. Il titolare  del  dato  esamina  le  richieste  e  rende
          disponibili i documenti al richiedente,  ove  possibile  in
          forma elettronica,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
          prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in  cui  le
          richieste siano numerose o complesse. In caso di  decisione
          negativa, il titolare del dato comunica  al  richiedente  i
          mezzi di  ricorso  a  sua  disposizione  per  impugnare  la
          decisione.  Il  titolare  del  dato  non  ha  l'obbligo  di
          produrre o di continuare a produrre documenti al solo  fine
          di permetterne  il  riutilizzo  da  parte  di  un  soggetto
          privato o pubblico. 
          4. I poteri e le facolta' connessi al  riutilizzo  spettano
          unicamente al titolare del dato.». 
          «Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Il  titolare  del  dato
          mette a disposizione i documenti richiesti nella  forma  in
          cui sono stati prodotti o in qualsiasi altra forma  in  cui
          gli stessi siano comunque disponibili. 
          2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile
          in formato elettronico, nel rispetto delle regole  tecniche
          di cui all'art. 11,  e  non  ha  l'obbligo  di  adeguare  i
          documenti o di crearne per  soddisfare  la  richiesta,  ne'
          l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta
          attivita' eccedenti la semplice manipolazione.». 
          «Art.  7  (Tariffe).  -  1.  Con   decreti   dei   Ministri
          competenti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto sono determinate,
          sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe  e
          le relative modalita'  di  versamento  da  corrispondere  a
          fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9.  Sono
          fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1,  commi  370,
          371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
          2. L'importo delle tariffe di cui al comma  1,  individuato
          sulla   base   dei   costi   effettivi   sostenuti    dalle
          Amministrazioni e aggiornato ogni  due  anni,  comprende  i
          costi  di  raccolta,  di  produzione,  di  riproduzione   e
          diffusione maggiorati, nel  caso  di  riutilizzo  per  fini
          commerciali, di un congruo  utile  da  determinare,  con  i
          decreti di cui al comma 1,  sulle  spese  per  investimenti
          sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 
          3. Nei  casi  di  riutilizzo  a  fini  non  commerciali  e'
          prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con  le
          modalita' di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio  della
          copertura  dei  soli  costi   effettivi   sostenuti   dalle
          Amministrazioni interessate. 
          4. I decreti di  cui  al  comma  1  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   e   resi
          altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione  competente,
          ove possibile secondo modalita' informatiche,  sul  proprio
          sito istituzionale. 
          5. Gli introiti delle tariffe  di  cui  al  comma  1,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge  18
          aprile  2005,  n.  62,  allo  stato  di  previsione   delle
          Amministrazioni interessate. 
          6. Gli enti territoriali e  gli  altri  enti  ed  organismi
          pubblici   determinano,   rispettivamente    con    proprie
          disposizioni o propri atti deliberativi gli  importi  delle
          tariffe e le relative modalita' di versamento,  sulla  base
          dei criteri indicati ai commi 2 e 3.». 
          «Art. 10 (Riutilizzo di documenti  a  fini  commerciali  da
          parte di pubbliche amministrazioni). -  1.  Lo  scambio  di
          documenti, come definito  dalla  lettera  f)  del  comma  1
          dell'art. 2, non costituisce riutilizzo. 
          2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza,
          per fini  commerciali  che  esulano  dall'ambito  dei  suoi
          compiti di servizio pubblico, documenti propri o  di  altra
          pubblica amministrazione,  si  applicano  le  modalita'  di
          riutilizzo   anche   economico   stabilite   nel   presente
          decreto.».