Art. 47. (Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale) 1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' attuative del comma 1. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 47. - Il testo dell'art. 57 della legge 6 febbraio 1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), cosi' recita: «Art. 57 (Aiuti di Stato). - 1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , assicura l'unitarieta' d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunita', anche in applicazione dell'art. 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.». - La decisione 2005/842/CE pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312.