Art. 47. 
 
(Obblighi  di  monitoraggio  in  materia  di  Servizi  di   interesse
                         economico generale) 
 
1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze
di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  assicura
l'adempimento degli obblighi  di  monitoraggio  e  informazione  alla
Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea  in
materia di Servizi di interesse economico generale,  ivi  inclusa  la
predisposizione  delle  relazioni   periodiche   triennali   di   cui
all'articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28
novembre 2005. 
2. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
stabilite le modalita' attuative del comma 1. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste  dal
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 47. 
          - Il  testo  dell'art.  57  della  legge  6  febbraio  1996
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994), cosi' recita: 
          «Art. 57  (Aiuti  di  Stato).  -  1.  Il  Ministro  per  il
          coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa
          con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto
          stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo  3
          aprile 1993, n. 96 , assicura l'unitarieta' d'indirizzo per
          la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti
          pubblici sottoposto al controllo  della  Commissione  delle
          Comunita' europee ai sensi  degli  articoli  92  e  93  del
          Trattato istitutivo della  Comunita'  europea,  curando  il
          coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti  con
          le regioni per definire la posizione italiana nei confronti
          delle Comunita', anche in applicazione  dell'art.  6  della
          legge 9 marzo 1989, n. 86.». 
          - La decisione 2005/842/CE  pubblicata  nella  G.U.U.E.  29
          novembre 2005, n. L 312.