Art. 48. (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonche' modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194) 1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani. 2. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 3. Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di versamento. 5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparita' di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile».
Note all'art. 48. - Il Regolamento (CE) 853/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. - L'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004) cosi' recita: «Allegato A TARIFFE RISCOSSE PER I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI NEGLI STABILIMENTI NAZIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 882/04 (Omissis). Sezione 7 - Importi per attivita' di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe: procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi: 1500 euro; accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo: 1500 euro; accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit: 1000 euro; procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari: 100 euro e copertura delle eventuali spese di missione; spese per le attivita' di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL: 100 euro per stabilimento/anno». - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 194/2008, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni. 3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile».