Art. 48. 
 
(Riconoscimento  delle  navi  officina  e  navi  frigorifero  nonche'
modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008,  n.
                                194) 
 
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4  del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate
nei porti italiani. 
2. Gli oneri derivanti dalle attivita' di  cui  al  comma  1  sono  a
carico degli operatori e sono quantificati sulla base  delle  tariffe
di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194. 
3. Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli  oneri  derivanti
dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive  su
navi che  si  trovano  in  acque  internazionali,  sia  nel  caso  di
ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di
attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio. 
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le  tariffe
per le attivita' di cui  al  comma  3  e  le  relative  modalita'  di
versamento. 
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui  al
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29  aprile  2004,  e  prevenire  disparita'  di  trattamento  sul
territorio nazionale,  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  19
novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto
gli imprenditori agricoli per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile». 
 
          Note all'art. 48. 
          - Il Regolamento (CE) 853/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 139. 
          - L'allegato A,  sezione  7,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  2008,  n.  194  (Disciplina  delle  modalita'  di
          rifinanziamento  dei  controlli   sanitari   ufficiali   in
          attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004) cosi' recita: 
                                                          «Allegato A 
          TARIFFE  RISCOSSE  PER  I  CONTROLLI   SANITARI   UFFICIALI
          EFFETTUATI  NEGLI  STABILIMENTI  NAZIONALI  AI  SENSI   DEL
          REGOLAMENTO (CE) 882/04 
          (Omissis). 
          Sezione 7 - Importi per attivita' di  controllo  effettuate
          dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali. 
          In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto  4
          del Decreto della salute 5 giugno  2003  sono  previste  le
          seguenti tariffe: 
          procedimenti  di  riconoscimento  svolti  in   vece   delle
          Regioni, compresi eventuali sopralluoghi: 1500 euro; 
          accertamenti concernenti  procedimenti  per  l'abilitazione
          all'esportazione, che includono gli  accertamenti  mediante
          eventuale sopralluogo: 1500 euro; 
          accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel  corso
          di controlli ispettivi o di audit: 1000 euro; 
          procedimenti   di   iscrizione   in   apposita   lista   di
          stabilimenti di  Paesi  terzi  abilitati  ad  esportare  in
          Italia prodotti alimentari:  100  euro  e  copertura  delle
          eventuali spese di missione; 
          spese per le  attivita'  di  monitoraggio  ispettivo  sugli
          stabilimenti  iscritti  in  liste  per  l'esportazione   di
          alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa  tariffa
          la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni  anno
          dalla ASL: 100 euro per stabilimento/anno». 
          - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo n. 194/2008,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il  presente  decreto
          stabilisce le  modalita'  di  finanziamento  dei  controlli
          sanitari  ufficiali,  disciplinati   al   titolo   II   del
          regolamento (CE)  n.  882/2004,  eseguiti  dalle  autorita'
          competenti per la verifica della conformita' alla normativa
          in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
          salute e sul benessere degli animali. 
          2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si
          applicano le tariffe previste negli  allegati  al  presente
          decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 
          3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono
          qualsiasi altra tariffa prevista per i  controlli  sanitari
          di cui al comma  1,  sono  a  carico  degli  operatori  dei
          settori interessati dai controlli di cui  al  comma  1.  E'
          fatta salva la possibilita' di stabilire, con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, uno specifico contributo per la  lotta  contro  le
          epizoozie e le malattie enzootiche, sentita  la  Conferenza
          Stato-regioni. 
          3-bis.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente decreto gli imprenditori agricoli per  l'esercizio
          delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile».