Art. 49. 
 
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n.  189,  in  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, sul  commercio  dei  prodotti  derivati  della
                                foca) 
 
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
a) nella  rubrica,  dopo  la  parola:  «pellicce»  sono  inserite  le
seguenti: «e disposizioni sanzionatone  sul  commercio  dei  prodotti
derivati dalla foca»; 
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
«2-bis. Chiunque produce, commercializza,  esporta  o  introduce  nel
territorio nazionale  qualunque  prodotto  derivato  dalla  foca,  in
violazione dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.  1007/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e'  punito
con l'arresto da tre mesi a un  anno  o  con  l'ammenda  da  5.000  a
100.000 euro»; 
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le  seguenti:
«, o all'applicazione della pena su richiesta  delle  parti  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e  le  parole:  «al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»; 
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la  sentenza
o  con  il  decreto  penale   di   condanna   applica   la   sanzione
amministrativa accessoria della  sospensione  della  licenza  per  un
periodo da tre mesi ad un anno, e,  in  caso  di  reiterazione  della
violazione, la sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della
stessa. 
3-ter.  Al  fine  dell'esecuzione   delle   sanzioni   amministrative
accessorie, la sentenza o il  decreto  penale  di  condanna  divenuti
irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a  cura  del  cancelliere,
all'autorita'   amministrativa   competente   per   l'adozione    dei
conseguenti provvedimenti». 
 
 
          Note all'art. 49. 
          - Si riporta il testo dell'art. 2, della  legge  20  luglio
          2004,  n.  189  (Disposizioni  concernenti  il  divieto  di
          maltrattamento degli  animali,  nonche'  di  impiego  degli
          stessi in  combattimenti  clandestini  o  competizioni  non
          autorizzate9, come modificato dalla presente legge: 
          «Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli  e
          pellicce e disposizioni  sanzionatorie  sul  commercio  dei
          prodotti derivati dalla foca). - 1. E'  vietato  utilizzare
          cani (Canis lupus familiaris) e  gatti  (Felis  silvestrin)
          per la produzione o il confezionamento di pelli,  pellicce,
          capi di abbigliamento e articoli di pelletteria  costituiti
          od ottenuti, in tutto o  in  parte,  dalle  pelli  o  dalle
          pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare,  esportare
          o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 
          2. La violazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e'
          punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
          da 5.000 a 100.000 euro. 
          2-bis.  Chiunque   produce,   commercializza,   esporta   o
          introduce  nel  territorio  nazionale  qualunque   prodotto
          derivato  dalla  foca,  in  violazione  dell'art.   3   del
          regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito  con  l'arresto
          da tre mesi a un anno o con l'ammenda da  5.000  a  100.000
          euro. 
          3.  Alla  condanna,  o  all'applicazione  della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura  penale,  o  all'applicazione   della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale consegue in ogni caso  la  confisca  e  la
          distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis. 
          3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e  2-bis,
          il giudice con la sentenza  o  con  il  decreto  penale  di
          condanna  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della licenza per un periodo da tre  mesi
          ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la
          sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa. 
          3-ter.   Al    fine    dell'esecuzione    delle    sanzioni
          amministrative accessorie, la sentenza o il decreto  penale
          di condanna  divenuti  irrevocabili  sono  trasmessi  senza
          ritardo,   a   cura    del    cancelliere,    all'autorita'
          amministrativa competente per  l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti.».