Art. 50. 
 
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento  europeo
               e del Consiglio, del 16 settembre 2009) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36
del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, designando la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai  fini  del  regolamento,
attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del
citato regolamento, e  individuando  le  sanzioni  amministrative  da
applicare in caso di  violazione  delle  disposizioni  del  medesimo,
estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di  cui  al  decreto   legislativo   24   febbraio   1998,   n.   58.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
 
          Note all'art. 50. 
          -  Il  regolamento  (CE)  1060/2009  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302. 
          - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 cosi' recita: 
          «Art. 193 (Informazione societaria e  doveri  dei  sindaci,
          dei revisori legali e delle societa' di revisione  legale).
          - 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni  tenuti
          a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli  114,
          114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di
          cui   all'art.   115-bis   e'   applicabile   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da cinquemila  a  cinquecentomila
          euro per l'inosservanza delle disposizioni  degli  articoli
          medesimi o delle relative disposizioni applicative.  Se  le
          comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
          violazione  la  sanzione  si  applica  nei   confronti   di
          quest'ultima. 
          1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1  soggiacciono
          coloro i quali esercitano funzioni di  amministrazione,  di
          direzione e di controllo presso le societa' e gli enti  che
          svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e  11,
          nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati  nell'art.
          114, comma 7, in caso di  inosservanza  delle  disposizioni
          ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate  dalla
          CONSOB. 
          1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'  applicabile
          in  caso  di  inosservanza  delle   disposizioni   previste
          dall'art.  114,  commi  8  e  11,  nonche'  di  quelle   di
          attuazione  emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti   della
          persona fisica che svolge le attivita' indicate  nel  comma
          1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione  prevista
          dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
          che svolge l'attivita' di giornalista. 
          1-quater.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1   e'
          applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni  di
          attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
          comma 5, lettere  b)  e  c),  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati dalla  Consob  all'esercizio  del  servizio  di
          diffusione   e    di    stoccaggio    delle    informazioni
          regolamentate. 
          2. L'omissione  delle  comunicazioni  delle  partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste  rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi  1,
          2 e 5, nonche' la violazione  dei  divieti  previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro venticinquemila a euro  duemilionicinquecentomila.  Il
          ritardo nelle comunicazioni previste dall'art.  120,  commi
          2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  cinquemila  a
          euro cinquecentomila. 
          3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: 
          a) ai componenti del collegio sindacale, del  consiglio  di
          sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione
          che commettono irregolarita'  nell'adempimento  dei  doveri
          previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis,  primo  periodo,  e
          4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste  dall'art.
          149, comma 3; 
          b). 
          3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,  i  componenti
          degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei
          termini  prescritti  le  comunicazioni  di   cui   all'art.
          148-bis,   comma   2,   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.».