Art. 51.

   (Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

  1.  Alla  luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in
connessione  con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del
Servizio  europeo  per  l'azione  esterna, sono apportate le seguenti
modifiche  al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.   18,  recante  l'ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri:
  a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
  "b)  corso  di  aggiornamento per i consiglieri di legazione, della
durata complessiva di almeno sei mesi";
  b) all'articolo 106-bis, primo comma:
  1)  il  primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i funzionari
diplomatici  appartenenti  ai  gradi di consigliere d'ambasciata e di
ministro  plenipotenziario  viene redatta, rispettivamente ogni due e
tre  anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi
indicati  rispettivamente  nel  secondo comma dell'articolo 109 e nel
secondo  comma  dell'articolo  109-bis  del  presente  decreto. Per i
funzionari   con   grado  di  consigliere  d'ambasciata  la  suddetta
relazione   viene   redatta  a  partire  dal  31  dicembre  dell'anno
successivo  a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con
il  grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva
alla  nomina  nel  grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla
data di redazione dell'ultima relazione biennale";
  2)  nell'ultimo  periodo,  la parola: "biennio" e' sostituita dalla
seguente: "periodo";
  c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) e' abrogata e, alla
lettera  b),  le  parole:  "nell'esercizio  di  funzioni  consolari o
commerciali per i funzionari non specializzati e" sono soppresse;
  d)  all'articolo  108,  primo  comma, dopo le parole: "di effettivo
servizio"  sono  aggiunte le seguenti: "e che abbiano frequentato con
profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b),
dell'articolo 102 del presente decreto";
  e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti,
il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  nomine  al  grado di ministro plenipotenziario sono effettuate
fra  i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio nel loro grado";
  f)   all'articolo  109-bis,  terzo  comma,  le  parole:  "relazioni
biennali" sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali";
  g)  all'articolo  168, secondo comma, al fine di rendere il dettato
normativo  maggiormente  conforme  ai  principi di cui alla direttiva
2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro   generale  per  la  parita'  di  trattamento  in  materia  di
occupazione  e  di  condizioni  di  lavoro, al primo periodo, dopo le
parole: "purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con
le  funzioni  del  posto  che  esse  sono destinate a ricoprire" sono
aggiunte   le   seguenti:   ",   comprovata  da  adeguata  esperienza
professionale"  e,  al  secondo periodo, le parole: "in eta' compresa
tra  i  trentacinque  e  i sessantacinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni";
  h)  la  Tabella  1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e
senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' sostituita
dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.
  2.  Nel  quadro  delle  attivita' dell'Istituto diplomatico possono
essere  previsti  corsi  di  formazione  a  titolo  oneroso, comunque
rientranti  nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri,
la  partecipazione  ai  quali  e'  aperta  a  soggetti  estranei alla
pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalita' straniera.
  3.  I  proventi  di  cui  al  comma  2 sono versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati ai capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati
alla formazione.
  4.  L'Istituto  diplomatico  puo'  avvalersi,  per  il programma di
attivita',    dell'accesso    a   fondi   nazionali   comunitari   ed
internazionali  ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri.
  5.  Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da
coprire,  comunque,  i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 51. 
          - Si riporta il testo degli  articoli  102,  106-bis,  107,
          108,109, 109-bis e 168 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.    18    (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), come  modificati
          dalla presente legge: 
          «Art. 102 (Formazione  e  aggiornamento  professionale).  -
          L'amministrazione  degli  affari   esteri   provvede   alla
          formazione e all'aggiornamento professionale del  personale
          diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare,
          essa organizza per  il  personale  in  servizio  a  Roma  i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: 
          a) corso  di  formazione  professionale  per  i  funzionari
          diplomatici  in  prova,  della   durata   di   nove   mesi,
          coincidente con il periodo di prova; 
          b) corso di aggiornamento per i consiglieri  di  legazione,
          della durata complessiva di almeno sei mesi; 
          c). 
          L'amministrazione  degli   affari   esteri   puo'   inoltre
          organizzare un corso di aggiornamento  per  consiglieri  di
          ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi. 
          I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente
          articolo si svolgono a cura dell'istituto  diplomatico,  in
          eventuale collaborazione  con  la  scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la
          loro esecuzione. Con  decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
          svolgimento   di   tali   corsi   miranti   ad   assicurare
          l'aggiornamento  dei  funzionari  diplomatici  ai   diversi
          livelli in relazione  agli  argomenti  ritenuti  prioritari
          dall'amministrazione,  tramite  approfondimenti  di  natura
          teorica, nonche' contatti  con  istituzioni,  enti  locali,
          settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione.
          Durante lo svolgimento dei corsi il personale  e'  esentato
          dal servizio negli uffici dell'amministrazione. 
          L'amministrazione provvede ad organizzare per il  personale
          diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita'
          di preparazione ed informazione, di una durata  complessiva
          non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato  ad
          assentarsi dalla sede estera  senza  oneri  aggiuntivi  per
          l'amministrazione. Con decreto del  Ministro  degli  affari
          esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
          svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con
          la   previsione   in   particolare   di   un   periodo   di
          approfondimento  tematico  presso  la  direzione   generale
          competente per il Paese o  l'organizzazione  internazionale
          di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni,  enti
          o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per  i
          rapporti  fra  l'Italia  e  il  Paese  o   l'organizzazione
          internazionale di destinazione. 
          Per il personale diplomatico che viene  richiamato  a  Roma
          dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di
          aggiornamento,  a  cura  dell'istituto  diplomatico,  sulla
          evoluzione legislativa, politica, economica e culturale  in
          Italia, con particolare riferimento agli specifici  compiti
          che  il  funzionario  e'   chiamato   a   svolgere   presso
          l'amministrazione centrale. 
          L'amministrazione  puo'   inviare,   con   trattamento   di
          missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
          particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
          un anno. Possono essere  destinati  a  seguire  i  predetti
          studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. 
          L'Amministrazione    puo'    autorizzare    i    funzionari
          diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio  per  la
          durata  massima  di  un  anno  per  seguire,  in  Italia  o
          all'estero,   studi   in   materie   di    interesse    per
          l'Amministrazione   stessa.   Durante   tale   periodo   ai
          funzionari  diplomatici   cosi'   autorizzati   non   viene
          corrisposto  alcun  trattamento  economico.   Il   predetto
          periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita'  di
          servizio,  del  collocamento  a  riposo  e   del   relativo
          trattamento di  quiescenza.  Il  funzionario  e'  tenuto  a
          versare  all'Amministrazione  l'importo  dei  contributi  e
          delle ritenute a suo carico, quali  previsti  dalla  legge,
          sul  trattamento  economico  spettantegli.  Possono  essere
          autorizzati ad assentarsi a tale titolo  dal  servizio  non
          piu' di dieci funzionari contemporaneamente.». 
          «Art.  106-bis  (Valutazione   periodica   dei   funzionari
          diplomatici  appartenenti  ai  gradi  di   consigliere   di
          ambasciata e ministro plenipotenziario). - Per i funzionari
          diplomatici   appartenenti   ai   gradi   di    consigliere
          d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene  redatta,
          rispettivamente ogni due e  tre  anni,  una  relazione  sul
          servizio  prestato  e   sugli   altri   elementi   indicati
          rispettivamente nel  secondo  comma  dell'art.  109  e  nel
          secondo comma dell'art. 109-bis del presente decreto. Per i
          funzionari  con  grado  di  consigliere   d'ambasciata   la
          suddetta relazione viene redatta a partire dal 31  dicembre
          dell'anno successivo a quello della promozione  nel  grado.
          Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario,
          la prima relazione successiva alla nomina nel  grado  viene
          redatta allo scadere di tre anni dalla  data  di  redazione
          dell'ultima relazione biennale. Nella  relazione  si  tiene
          conto di un rapporto, che rimane  allegato  alla  relazione
          stessa, presentato dall'interessato sulle attivita' da  lui
          svolte nel periodo in esame e  sulle  iniziative  poste  in
          essere nell'interesse del servizio. 
          La relazione prevista nel precedente comma e' redatta: 
          a) per i funzionari in  servizio  presso  l'amministrazione
          centrale, dal funzionario preposto all'ufficio  di  livello
          dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; 
          b) per  i  funzionari  in  servizio  presso  rappresentanze
          diplomatiche o uffici consolari, dal capo della  competente
          rappresentanza diplomatica; 
          c) per i funzionari che prestano servizio  fuori  ruolo  in
          una   organizzazione   internazionale,   dal   capo   della
          rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa; 
          d) per i funzionari che prestano servizio in  posizione  di
          fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o
          le amministrazioni pubbliche, dal  funzionario  diplomatico
          dal quale eventualmente dipendano,  ovvero  dal  segretario
          generale sulla base degli elementi  forniti  dall'organo  o
          amministrazione nel cui ambito il servizio e' prestato. 
          Per i funzionari preposti a  direzioni  generali  o  uffici
          equiparati presso l'amministrazione centrale, la  relazione
          e'  redatta  dal  segretario  generale.  Per  i   capi   di
          rappresentanza diplomatica  la  relazione  e'  redatta  dal
          segretario  generale,  anche  sulla  base  di  un  apposito
          rapporto compilato dal funzionario preposto alla  direzione
          generale geografica competente  per  il  Paese  in  cui  il
          servizio e' svolto, oppure, qualora si tratti  di  capo  di
          rappresentanza presso un'organizzazione internazionale,  di
          un apposito rapporto  compilato  dal  funzionario  preposto
          alla  direzione  generale   che   cura   i   rapporti   con
          l'organizzazione stessa. 
          La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato
          la qualita' dell'azione svolta dal funzionario  e  contiene
          un giudizio globale circa il modo  in  cui  ha  assolto  le
          responsabilita' affidategli con  specifico  riferimento  ai
          risultati  raggiunti  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,
          nonche'  sulla  sua  idoneita'   ad   assolvere   le   alte
          responsabilita' connesse al grado superiore.». 
          «Art. 107 (Promozione a consigliere  di  legazione).  -  Le
          promozioni  al  grado  di  consigliere  di  legazione  sono
          effettuate  fra  i  segretari  di  legazione  che   abbiano
          compiuto un periodo complessivo di dieci anni  e  mezzo  di
          servizio effettivo nella carriera  diplomatica,  nel  corso
          del quale: 
          a) (abrogata); 
          b)  abbiano  prestato  servizio,  fatta  eccezione  per   i
          funzionari indicati nella lettera c),  per  almeno  quattro
          anni  negli   uffici   all'estero   o   nelle   delegazioni
          diplomatiche    speciali    o,    previa     autorizzazione
          dell'Amministrazione, in  organizzazioni  internazionali  o
          presso Stati esteri, di cui almeno  due  nell'esercizio  di
          funzioni della specializzazione per quelli specializzati; 
          c) abbiano prestato servizio,  se  specializzati  per  aree
          geografiche, per  almeno  quattro  anni  in  Paesi  situati
          nell'area di specializzazione; 
          d) abbiano prestato servizio per almeno  un  anno  e  mezzo
          presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  gli   organi
          costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato; 
          e) abbiano prestato servizio per almeno due  anni  in  sedi
          individuate nel decreto del Ministro  degli  affari  esteri
          previsto  dal  quinto  comma  dell'art.  101  del  presente
          decreto. 
          La valutazione dei segretari di legazione  scrutinabili  ai
          sensi del primo comma del presente articolo  e'  effettuata
          dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo  comma,
          lettera  a)  del  presente  decreto,   tenendo   conto   in
          particolare di quanto risulta dalle schede  di  valutazione
          annuale di cui all'art. 106 del presente decreto,  mediante
          l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti  con  decreto
          del Ministro degli affari esteri, sulla base  dei  seguenti
          elementi: 
          a) le attitudini e le capacita' professionali,  anche  alla
          luce  dei  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati; 
          b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le  circostanze
          politico-ambientali,   nonche'    le    altre    condizioni
          qualificanti in cui la prestazione del  servizio  ha  avuto
          luogo,  quali  l'assolvimento  di  compiti  di  particolare
          responsabilita'  presso  l'amministrazione   centrale,   la
          titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni
          vicarie presso uffici all'estero,  la  permanenza  in  sedi
          disagiate e particolarmente disagiate; 
          c) la valutazione finale ottenuta a conclusione  del  corso
          di  aggiornamento  di  cui  al  primo  comma,  lettera   b)
          dell'art. 102 del presente decreto; 
          d) altri titoli attinenti alla formazione,  qualificazione,
          cultura professionale e conoscenze linguistiche; 
          e) ogni  altro  eventuale  elemento  utile  ai  fini  della
          valutazione del candidato. 
          Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105  del
          presente  decreto,  conseguono  la  promozione   al   grado
          superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito
          un punteggio non inferiore a quello minimo determinato  con
          il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.». 
          «Art.  108  (Promozione  al   grado   di   consigliere   di
          ambasciata). - Le promozioni al  grado  di  consigliere  di
          ambasciata sono effettuate fra i consiglieri  di  legazione
          che  nel  loro  grado  abbiano  compiuto  quattro  anni  di
          effettivo servizio e che abbiano frequentato  con  profitto
          il corso di aggiornamento di cui al  primo  comma,  lettera
          b), dell'art. 102 del presente decreto. 
          La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai
          sensi del primo comma del presente articolo  e'  effettuata
          dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo  comma,
          lettera b) del presente decreto, ed e'  espressa  in  forma
          sintetica e senza applicazione  di  coefficienti  numerici.
          Essa tiene  conto,  alla  luce  in  particolare  di  quanto
          risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art.
          106 del  presente  decreto,  della  qualita'  del  servizio
          prestato,   degli    incarichi    svolti,    dell'eventuale
          responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici
          all'estero,  dei   risultati   conseguiti   rispetto   agli
          obiettivi assegnati, delle  condizioni  politico-ambientali
          in cui il servizio e' stato svolto, della cultura,  nonche'
          della personalita' del funzionario e della sua attitudine a
          ricoprire le funzioni del grado superiore.». 
          «Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). -
          Le  nomine  al  grado  di  ministro  plenipotenziario  sono
          effettuate fra i  consiglieri  di  ambasciata  che  abbiano
          compiuto quattro anni di effettivo servizio: 
          a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; 
          b); 
          c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno  due
          anni una o piu' delle  seguenti  funzioni:  vice  direttore
          generale, vice capo servizio, vice direttore  dell'Istituto
          diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale
          o  altre  Amministrazioni  pubbliche,  capo  di   consolato
          generale, ministro consigliere o primo  consigliere  presso
          una  rappresentanza  diplomatica,  capo  di  rappresentanza
          diplomatica ai sensi del sesto comma dell'art. 101. Ai fini
          del calcolo del biennio, i periodi  svolti  nelle  predette
          funzioni sono cumulabili fra loro. 
          Le  nomine  al  grado  di  ministro  plenipotenziario  sono
          conferite con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta motivata del  Ministro  degli  affari  esteri.  Le
          proposte devono  tener  conto  di  tutti  gli  elementi  di
          valutazione di cui l'amministrazione dispone in  merito  ai
          singoli  funzionari,  ed  in   particolare   dei   seguenti
          elementi: l'importanza  e  il  modo  di  svolgimento  delle
          funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto  nel
          grado   rivestito,   con   particolare   riferimento   alla
          titolarita' degli uffici al Ministero  o  all'estero  e  ai
          risultati conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,
          nonche'  a  sedi,  uffici  e  circostanze  che   richiedano
          particolare impegno  e  responsabilita';  la  qualita'  del
          servizio prestato, la cultura e  la  personalita'  mostrate
          nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte
          funzioni  corrispondenti  al  grado  superiore;  la  durata
          complessiva e lo svolgimento della  carriera;  l'anzianita'
          nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata.
          Questi elementi sono presi in considerazione  per  valutare
          unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove  funzioni  di
          ogni candidato. 
          Per formulare le proposte  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale
          della Commissione  consultiva  prevista  dal  primo  comma,
          lettera c) dell'art. 105-bis del presente decreto.  A  tale
          fine la direzione generale  del  personale  trasmette  alla
          predetta Commissione gli elementi informativi e  valutativi
          disponibili in relazione a tutti i funzionari  in  possesso
          dei requisiti di cui al primo comma del presente  articolo,
          incluse le relazioni biennali di cui all'art.  106-bis  del
          presente decreto. La commissione a sua volta  trasmette  al
          Ministro degli affari esteri gli elementi  significativi  e
          rilevanti  della  carriera   di   detti   funzionari,   con
          riferimento ai criteri di valutazione  di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa
          considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado  di
          ministro plenipotenziario, fino ad un  numero  massimo  due
          volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il  Ministro
          degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al
          Consiglio dei Ministri, fra  tutti  i  funzionari  indicati
          dalla commissione.». 
          «Art. 109-bis (Nomina  al  grado  di  ambasciatore).  -  Le
          nomine al grado  di  ambasciatore  sono  effettuate  fra  i
          ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei  anni  di
          effettivo servizio nel loro grado. 
          Le nomine al  grado  di  ambasciatore  sono  conferite  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta
          motivata del Ministro  degli  affari  esteri.  Le  proposte
          devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione  di
          cui  l'amministrazione  dispone  in   merito   ai   singoli
          funzionari,  ed  in  particolare  dei  seguenti   elementi:
          l'importanza e il modo di svolgimento  delle  funzioni  nel
          corso  dell'intera  carriera,  e  soprattutto   nel   grado
          rivestito, con  particolare  riferimento  alla  titolarita'
          degli uffici al  Ministero  o  all'estero  e  ai  risultati
          raggiunti rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  nonche'  a
          sedi,  uffici  e  circostanze  che  richiedano  particolare
          impegno  e  responsabilita';  la  qualita'   del   servizio
          prestato, la cultura e la personalita' mostrate  nel  corso
          della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte  funzioni
          corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva  e
          lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche
          quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi
          sono presi in  considerazione  per  valutare  unitariamente
          l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. 
          Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo
          comma del  presente  articolo,  il  Ministro  degli  affari
          esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi  di
          cui  l'amministrazione  dispone,   incluse   le   relazioni
          triennali di cui all'art. 106-bis del presente  decreto  in
          relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di
          cui al primo comma del presente articolo.». 
          «Art.  168  (Esperti).  -  L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango. 
          Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico  o
          linguistico non possa farsi ricorso  per  incarichi  presso
          uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale  dello
          Stato e da Enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri puo' utilizzare in via  eccezionale  e  fino  ad  un
          massimo di trenta unita', persone  estranee  alla  pubblica
          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione
          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono
          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le
          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi
          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.
          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'
          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di
          alcun genere 
          L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero,
          a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente
          istituito, sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  ai
          sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio  stesso,  in
          corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico,  a
          quello di primo segretario o  di  consigliere  o  di  primo
          consigliere, nel limite massimo di otto  posti,  ovvero  di
          console aggiunto o console ed assume in loco  la  qualifica
          di addetto per  il  settore  di  sua  competenza.  Per  gli
          esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
          degli  articoli  142,  143,  144,  147  e  170  in   quanto
          applicabili, dell'art. 148 e le  disposizioni  della  parte
          terza per essi previste. 
          Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento
          economico  a  quello  di  primo  consigliere,   attualmente
          ricoperto  dai  singoli  interessati,   sino   al   termine
          definitivo del loro incarico,  nonche'  il  posto  di  pari
          livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di  cui
          all'art.  58  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   e
          successive modificazioni. 
          Gli incarichi di cui al presente art.  sono  conferiti  con
          decreto del Ministro per  gli  affari  esteri,  sentito  il
          Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il Ministro per il tesoro e,  per  il  personale  di  altre
          Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con  il  Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono  biennali.  Alla
          stessa persona  possono  essere  conferiti  piu'  incarichi
          purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
          incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a  giudizio
          del Ministro per gli affari esteri. 
          Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati
          fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti. 
          Gli esperti tratti dal personale dello  Stato,  inviati  ad
          occupare un posto di organico in rappresentanze  permanenti
          presso Organismi internazionali, non  possono  superare  il
          numero di cinquantuno, comprese le quattro  unita'  fissate
          dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.  52,
          e successive modificazioni.  Il  Ministro  per  gli  affari
          esteri puo' chiedere che il Ministro per  il  lavoro  e  la
          previdenza      sociale      metta      a      disposizione
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri  fino  a  dieci
          funzionari direttivi del  Ministero  stesso  di  grado  non
          inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
          di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai  sensi  del
          presente articolo. 
          Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri  puo'
          utilizzare  a  norma  del  presente  articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali
          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari
          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68. 
          Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          personale comandato  o  collocato  fuori  ruolo  presso  il
          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea.».