Art. 5


                Disposizioni in materia di personale

  1.  Al  personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al  presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato
dal  comma  3  del  presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2.  L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge n. 108 del 2009, e' corrisposta:
    a)  nella  misura  del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni   UNAMID,  se  usufruisce  di  vitto  e  alloggio  gratuiti,
MINUSTAH, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in
Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
    b)  nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con  riferimento  alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato  nella  missione  EUTM Somalia,di cui all'articolo 4, comma
17;
    c)  nella  misura  intera  incrementata  del 30 per cento, se non
usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto e alloggio gratuiti, al
personale  impiegato  presso  il  NATO  HQ  Scopje e al personale che
partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed
EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.
  3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo
le  parole:  "volontari  in  ferma breve trattenuti in servizio" sono
inserite le seguenti: "o in rafferma biennale".
  4.  All'articolo  2268,  comma  1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  i  numeri  1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente,
sostituiti  dai  seguenti:  "1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451,  e  legge  di  conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione
degli  articoli  2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;", "1081) legge 3
agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;", "1082) decreto-legge
4  novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n.
197,  articoli:  2;  3,  commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4,
comma  1;",  "1085)  decreto-legge  1° gennaio 2010, n. 1, e legge di
conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1;
9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.";
    b) il numero 795) e' soppresso.
  5.  Per  le  esigenze correlate con la partecipazione alle missioni
internazionali  ovvero con le attivita' di concorso in circostanze di
pubblica calamita', fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono
continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo
184,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005,  n.  170,  nei  limiti  delle  risorse destinate nell'anno 2010
all'esecuzione  dei  lavori  in  amministrazione  diretta a mezzo dei
reparti  del  Genio  militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
  6.  L'articolo  16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si
interpreta  nel  senso  che  nei  volontari in ferma prefissata di un
anno,  ivi  previsti,  sono  ricompresi  anche  i  volontari in ferma
prefissata  quadriennale  che  hanno comunque prestato servizio nelle
Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno.
Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo
15  marzo  2010,  n.  66,  dopo le parole: "in ferma prefissata di un
anno", sono inserite le seguenti: "o quadriennale".
  7.  All'articolo  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assunzioni di cui al
presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
  8.   All'articolo   2,   comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo
le parole: "vigilanza militare", sono inserite le seguenti: ", al cui
personale,   nello   svolgimento   della  specifica  attivita',  sono
conferite   le   relative   attribuzioni   e  le  qualifiche  di  cui
all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
  9.  In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni
internazionali   di   cui   al   presente  decreto,  nell'ambito  dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce  Rossa  Italiana  ausiliario  delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.
  10.  L'incarico  del  commissario  straordinario  della Croce Rossa
Italiana  e'  prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi
statutari   a  conclusione  del  riassetto  organizzativo,  anche  in
attuazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge  31  maggio  2010,  n. 78, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2011.