Art. 6


                   Disposizioni in materia penale

  1.  Alle  missioni  internazionali  di  cui  al presente decreto si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio  2009,  n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi  1-sexies  e  1-septies,  del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
  2.  All'articolo  2268,  comma  1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti
dai  seguenti: "1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge
di  conversione  27  febbraio  2002,  n.  15, escluso l'articolo 9;",
"1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione
24  febbraio  2009,  n.  12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2 ;
5;".