Art. 6 Disposizioni in materia penale 1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;", "1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2 ; 5;".