Art. 7 Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente 1. I Centri gia' autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della Regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovra' essere considerata l'attivita' di chirurgia epatica maggiore e l'attivita' di trapianto di parti di fegato; aver conseguito nell'attivita' di trapianto di fegato da donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di qualita' desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed internazionali.