Art. 7 
 
Requisiti per la richiesta  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di
  attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente 
  1. I Centri gia' autorizzati al  trapianto  da  donatore  cadavere,
previa  acquisizione  del  parere  della   Regione   territorialmente
competente,   possono   richiedere   al   Ministero   della    salute
l'autorizzazione a svolgere attivita' di trapianto di parti di fegato
da  donatore  vivente  a  condizione  che  rispondano   ai   seguenti
requisiti: 
    aver  effettuato  nell'anno  solare  precedente  un   numero   di
trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove tale
limite  non  risulti   tecnicamente   raggiungibile   dovra'   essere
considerata l'attivita' di chirurgia epatica maggiore  e  l'attivita'
di trapianto di parti di fegato; 
    aver conseguito nell'attivita' di trapianto di fegato da donatore
cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un  anno  dell'organo  e
del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di qualita' desunti
dai dati ufficiali dei registri nazionali ed internazionali.