Art. 8 
 
 
               Adozione e conferma dell'autorizzazione 
 
  1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento  adotta  o
conferma l'autorizzazione, con  durata  triennale,  allo  svolgimento
dell'attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente ai
Centri di  trapianto  richiedenti,  acquisita  la  relazione  tecnica
predisposta dal Centro nazionale trapianti, il parere  del  Consiglio
superiore di sanita' e della Conferenza dei Presidenti delle  regioni
e delle province autonome. 
  2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale  trapianti
al fine dell'autorizzazione dei  centri  al  trapianto  di  parti  di
fegato da donatore vivente ovvero per la conferma dell'autorizzazione
stessa si basa sui  dati  sugli  standard  di  qualita'  e  quantita'
certificati dal medesimo Centro nel precedente anno  solare,  e  puo'
tener in considerazione ulteriori criteri  e  indicatori  aggiuntivi,
quali: 
    criteri di gestione delle liste di attesa; 
    effettuazione di attivita' di trapianto di parti  di  fegato  (da
adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati; 
    effettuazione  di  attivita'  regolare   di   chirurgia   epatica
maggiore; 
    indici di accettazione degli organi; 
    indice di ritrapianto. 
  3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma  dei
centri autorizzati al  trapianto  di  parti  di  fegato  da  donatore
vivente sono definiti dal  Centro  nazionale  trapianti  con  cadenza
minima triennale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 
  4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attivita' dei
centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche  la
sospensione o revoca della autorizzazione se non sono  raggiunti  gli
standard previsti o nel caso di inosservanza  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2. 
  5.  Il  Ministero  della  salute   revoca   l'autorizzazione   allo
svolgimento  dell'attivita'  di  trapianto  di  parti  di  fegato  da
donatore  vivente  qualora  non  vengano  rispettati   gli   standard
qualitativi e quantitativi di cui al comma  2,  nonche'  in  caso  di
mancato rispetto delle disposizioni vigenti.