Art. 8 Adozione e conferma dell'autorizzazione 1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento dell'attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti al fine dell'autorizzazione dei centri al trapianto di parti di fegato da donatore vivente ovvero per la conferma dell'autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di qualita' e quantita' certificati dal medesimo Centro nel precedente anno solare, e puo' tener in considerazione ulteriori criteri e indicatori aggiuntivi, quali: criteri di gestione delle liste di attesa; effettuazione di attivita' di trapianto di parti di fegato (da adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati; effettuazione di attivita' regolare di chirurgia epatica maggiore; indici di accettazione degli organi; indice di ritrapianto. 3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da donatore vivente sono definiti dal Centro nazionale trapianti con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attivita' dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. 5. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di trapianto di parti di fegato da donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonche' in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti.