Art. 46. 
 
(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il  coordinamento  delle
             attivita' connesse alla sicurezza stradale) 
 
  1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di  sicurezza
stradale,  sotto  ogni   profilo   svolte   da   tutti   i   soggetti
istituzionalmente  preposti,  anche  ai  vari  livelli   di   governo
territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il Comitato  per  l'indirizzo  ed  il  coordinamento
delle  attivita'  connesse  alla  sicurezza  stradale,   di   seguito
denominato «Comitato». 
  2. Il  Comitato  svolge  azione  di  supporto  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di: 
    a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza
con  gli  indirizzi  in  materia  di  sicurezza   stradale   definiti
dall'Unione europea; 
    b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le  linee  di
azione prioritarie di intervento per  la  predisposizione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; 
    c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale
posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati  in
materia; 
    d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche
con riguardo agli interventi posti in essere dagli  enti  proprietari
delle strade, comprese quelle gestite direttamente  dall'ANAS  Spa  e
dalle societa' concessionarie; 
    e)  rendere  parere  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai fini della predisposizione della  relazione  annuale  al
Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; 
    f)  favorire  e  promuovere  il  coordinamento  delle   attivita'
finalizzate  alla  raccolta  dei  dati  relativi   all'incidentalita'
stradale di cui all'articolo 56 della presente legge; 
    g) favorire e promuovere  il  coordinamento  delle  attivita'  di
raccolta e di diffusione delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla
viabilita'; 
    h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti  impegnati
a presidio della sicurezza  della  mobilita',  per  il  miglioramento
dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso; 
    i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del
settore. 
  3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri: 
    a)  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) un rappresentante del Ministero della salute; 
    d) un rappresentante del Ministero dell' interno; 
    e)   un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    g) tre rappresentanti delle regioni, delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali,  nominati  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d),
e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o  equivalente
e sono nominati dai  Ministri  delle  rispettive  amministrazioni  di
appartenenza entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non  e'
prevista la corresponsione di compensi  o  rimborsi  spese  di  alcun
genere. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
di intesa con  i  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute,  dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' approvato un regolamento organizzativo e  di  funzionamento
interno del Comitato. 
  6. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'articolo 46 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
            8.  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali   e
          Conferenza unificata. 
            1. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno