Art. 49. 
 
     (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera») 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  emanare,
sentito, per quanto di competenza, il Garante per la  protezione  dei
dati personali, direttive al fine di prevedere,  compatibilmente  con
la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina  in  materia
di protezione dei dati personali, l'impiego in via  sperimentale,  da
parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri  di  ciclomotori  e
motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento  in
via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 116 del  decreto  legislativo  n.  285  del
1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con  un  dispositivo
elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo  a  rilevare,
allo scopo di garantire  la  sicurezza  stradale,  la  tipologia  del
percorso, la velocita' media e puntuale del  veicolo,  le  condizioni
tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida,  nonche',  in
caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. 
 
 
          Note all'articolo 49. 
            -Per il testo dell'articolo 116 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si vedano note all'articolo 17