Art. 50. 
 
(Certificazione di assenza  di  abuso  di  sostanze  alcoliche  e  di
assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope  per  chi
                esercita attivita' di autotrasporto) 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita'  professionale  di  trasporto  su
strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D,  D+E,
l'interessato  deve  produrre  apposita  certificazione  con  cui  si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
  2. Con decreto del Ministro della salute da adottare,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione
di  cui  al  comma  1,  sono  individuati  i  soggetti  competenti  a
rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio. 
  3. Le spese connesse al rilascio della  certificazione  di  cui  al
comma  1  sono  a  carico  dei  soggetti  che   la   richiedono.   Le
amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono  alle   attivita'
previste dal  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.