Art. 51. 
 
(Modifiche al decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  in
materia  di  responsabilita'  del  vettore,  del   committente,   del
caricatore e del proprietario della merce, di documenti di  trasporto
e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita'  di
                         autotrasportatore) 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis.  Quando  dalla  violazione  di  disposizioni  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte  di  persone  o
lesioni personali gravi  o  gravissime  e  la  violazione  sia  stata
commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali  e'  richiesta  la
patente di guida di categoria C  o  C+E,  e'  disposta  la  verifica,
presso il  vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e  il
proprietario della merce oggetto del trasporto,  del  rispetto  delle
norme  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  previste  dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»; 
    b) al comma 6  dell'articolo  7-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni»; 
    c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  puo'
conseguire la patente di guida corrispondente  alle  categorie  della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di  guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni  di
reciprocita'  richiestedall'articolo  136,  comma  2,   del   decreto
legislativo  n.  285  del   1992,   dipendente   di   un'impresa   di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare  di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per  mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del  rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato  anche  un  duplicato  della
carta di qualificazione del  conducente  con  scadenza  di  validita'
coincidente con quella della carta di  qualificazione  duplicata.  Le
medesime disposizioni si applicano anche  qualora  il  dipendente  di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di carta di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  in
Italia per mera esibizione della  patente  di  guida  posseduta,  sia
titolare di una patente rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo  con  il
quale  non  sussistono  le  condizioni  di   reciprocita'   richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del  1992,
che scada di validita'». 
 
 
          Note all'articolo 51 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7   del   decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "7.Responsabilita'  del  vettore,  del  committente   del
          caricatore e del proprietario della merce. 
            1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto  di  merci
          su  strada,  il  vettore  e'  tenuto  al   rispetto   delle
          disposizioni legislative e  regolamentari  poste  a  tutela
          della  sicurezza  della  circolazione  stradale   e   della
          sicurezza sociale, e  risponde  della  violazione  di  tali
          disposizioni. 
            2. Ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 26, commi 1 e  3,  della  legge  6  giugno
          1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei
          soggetti  che  esercitano   abusivamente   l'attivita'   di
          autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2,
          della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non
          sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che
          operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
          oppure ad un vettore straniero che non sia in  possesso  di
          idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare  nel  territorio
          italiano  la  prestazione  di  trasporto   eseguita.   Alla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della  confisca   delle   merci   trasportate,   ai   sensi
          dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di
          cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni, procedono al  sequestro
          della merce trasportata, ai sensi  dell'articolo  19  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
            3. In presenza di un contratto di trasporto di  merci  su
          strada stipulato in forma scritta,  laddove  il  conducente
          del veicolo con il quale e' stato effettuato  il  trasporto
          abbia violato le norme sulla sicurezza  della  circolazione
          stradale, di cui al comma 6, il  vettore,  il  committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto del trasporto che  abbiano  fornito  istruzioni  al
          conducente in merito alla  riconsegna  delle  stesse,  sono
          obbligati in concorso con lo stesso  conducente,  ai  sensi
          dell'articolo 197 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale, risultino incompatibili con il  rispetto,  da
          parte del conducente, delle  norme  sulla  sicurezza  della
          circolazione stradale violate, e la  loro  responsabilita',
          nei limiti e con le modalita' fissati dal presente  decreto
          legislativo,   sia   accertata   dagli   organi    preposti
          all'espletamento dei servizi di polizia  stradale,  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285.  Sono  nulli  e  privi  di  effetti  gli  atti  ed   i
          comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul   vettore   le
          conseguenze  economiche   delle   sanzioni   applicate   al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza
          della circolazione. 
            4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non  sia  stato
          stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo  ad  un
          accordo di diritto privato concluso ai sensi  dell'articolo
          5,  in  caso  di  accertato  superamento,  da   parte   del
          conducente del veicolo  con  cui  e'  stato  effettuato  il
          trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo  142
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi
          di guida e di riposo di cui all'articolo 174  dello  stesso
          decreto legislativo, a richiesta degli  organi  di  polizia
          stradale che hanno accertato le violazioni, il committente,
          o, in mancanza, il  vettore,  sono  tenuti  a  produrre  la
          documentazione dalla quale risulti la compatibilita'  delle
          istruzioni trasmesse al vettore  medesimo  in  merito  alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto della disposizione di cui e'  stata  accertata  la
          violazione. Qualora non venga fornita tale  documentazione,
          il vettore ed  il  committente  sono  sempre  obbligati  in
          concorso con l'autore della violazione. 
            5. In relazione alle esigenze di tutela  della  sicurezza
          sociale, quando il contratto di  trasporto  non  sia  stato
          stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo  ad  un
          accordo di diritto privato concluso ai sensi  dell'articolo
          5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'  dell'iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.  Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e' sempre applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974,
          n. 298, e successive modificazioni. 
            6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui
          ai commi da 1 a  5,  sono  rilevanti  le  violazioni  delle
          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti  la
          sicurezza della circolazione: 
            a) articolo 61 (sagoma limite); 
            b) articolo 62 (massa limite); 
            c) articolo 142 (limiti di velocita'); 
            d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 
            e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore  e
          sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di  cui  al
          comma 9 dello stesso articolo; 
            f) articolo 174 (durata  della  guida  degli  autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose). 
            7. Il caricatore e' in  ogni  caso  responsabile  laddove
          venga accertata la violazione delle  norme  in  materia  di
          massa limite ai sensi degli articoli 61 e  62  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  e  di   quelle   relative   alla   corretta
          sistemazione del carico sui veicoli, ai  sensi  dei  citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. 
            7-bis.  Quando  dalla  violazione  di  disposizioni   del
          decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  derivino  la
          morte di persone o lesioni personali gravi o  gravissime  e
          la violazione sia stata commessa  alla  guida  di  uno  dei
          veicoli per i quali e' richiesta la  patente  di  guida  di
          categoria C o C+E,  e'  disposta  la  verifica,  presso  il
          vettore,  il  committente,  nonche'  il  caricatore  e   il
          proprietario  della  merce  oggetto  del   trasporto,   del
          rispetto delle norme  sulla  sicurezza  della  circolazione
          stradale previste dal  presente  articolo  e  dall'articolo
          83-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni.". 
            -Si riporta di seguito il testo dell'articolo 83 bis  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
            Art. 83-bis. Tutela  della  sicurezza  stradale  e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi 
            1. l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui
          all' articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 286, sulla base di un'adeguata  indagine  a  campione  e
          tenuto conto delle rilevazioni effettuate  mensilmente  dal
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio per autotrazione, determina  mensilmente  il  costo
          medio del carburante per  chilometro  di  percorrenza,  con
          riferimento  alle  diverse  tipologie  di  veicoli,  e   la
          relativa incidenza. 
            2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie
          dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi  di
          giugno e dicembre, la quota, espressa in  percentuale,  dei
          costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per  conto
          di terzi rappresentata dai costi del carburante. 
            3. Le disposizioni dei commi  da  4  a  11  del  presente
          articolo  sono  volte  a  disciplinare  i   meccanismi   di
          adeguamento dei corrispettivi dovuti  dal  mittente  per  i
          costi  del  carburante  sostenuti  dal   vettore   e   sono
          sottoposte  a  verifica  con  riferimento  all'impatto  sul
          mercato, dopo un anno dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Qualora il contratto di  trasporto  sia  stipulato  in
          forma  scritta,  ai  sensi  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche  in  attuazione
          di accordi volontari  di  settore  stipulati  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria della  concorrenza,  prezzi  e
          condizioni  sono  rimessi  all'autonomia  negoziale   delle
          parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura  emessa  dal
          vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
          fini   civilistici   e   amministrativi,   la   parte   del
          corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al  costo
          del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
          prestazioni contrattuali. 
            5.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad  oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente i  trenta  giorni,  la  parte  del  corrispettivo
          corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto   dal
          vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,
          cosi' come gia' individuata nel contratto o  nelle  fatture
          emesse con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
          vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
          sulla base delle  variazioni  intervenute  nel  prezzo  del
          gasolio da autotrazione accertato ai  sensi  del  comma  1,
          laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
          preso a riferimento al  momento  della  sottoscrizione  del
          contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 
            6. Qualora il contratto di trasporto di merci  su  strada
          non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo
          6 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  la
          fattura  emessa  dal  vettore  evidenzia,  ai   soli   fini
          civilistici e amministrativi, la  parte  del  corrispettivo
          dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
          sostenuto dal vettore per  l'esecuzione  delle  prestazioni
          contrattuali. Tale importo deve corrispondere  al  prodotto
          dell'ammontare del costo chilometrico determinato,  per  la
          classe  cui  appartiene  il  veicolo  utilizzato   per   il
          trasporto, ai sensi del comma  1,  nel  mese  precedente  a
          quello dell'esecuzione del  trasporto,  per  il  numero  di
          chilometri corrispondenti alla prestazione  indicata  nella
          fattura. 
            7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,  diversa
          da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
          dello  stesso  corrispettivo  che,  fermo  restando  quanto
          dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante,  sia
          almeno pari a quella  identificata  come  corrispondente  a
          costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
          cui al comma 2. 
            8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al  vettore,
          diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
          importo inferiore a quello indicato al comma 7, il  vettore
          puo' chiedere al mittente il  pagamento  della  differenza.
          Qualora il contratto di trasporto di merci  su  strada  non
          sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del  vettore
          si  prescrive  decorsi   cinque   anni   dal   giorno   del
          completamento della prestazione di trasporto. 
            9. Se il committente non provvede al  pagamento  entro  i
          quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
          i successivi quindici giorni, a pena di decadenza,  domanda
          d'ingiunzione di  pagamento  mediante  ricorso  al  giudice
          competente,  ai  sensi  dell'articolo  638  del  codice  di
          procedura civile,  producendo  la  documentazione  relativa
          alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
          cose per conto di  terzi,  la  carta  di  circolazione  del
          veicolo  utilizzato  per  l'esecuzione  del  trasporto,  la
          fattura per i corrispettivi inerenti  alla  prestazione  di
          trasporto,   la   documentazione   relativa    all'avvenuto
          pagamento dell'importo indicato e i calcoli con  cui  viene
          determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore  ai
          sensi  dei  commi  7  e  8.  ll  giudice,   verificata   la
          regolarita'  della  documentazione  e  la  correttezza  dei
          calcoli prodotti,  ingiunge  al  committente,  con  decreto
          motivato,  ai  sensi  dell'articolo  641  del   codice   di
          procedura civile, di pagare  l'importo  dovuto  al  vettore
          senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria  del
          decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di  procedura
          civile e fissando il termine entro cui  puo'  essere  fatta
          opposizione, ai sensi delle disposizioni di  cui  al  libro
          IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 
            10.  Fino   a   quando   non   saranno   disponibili   le
          determinazioni di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  elabora,  con  riferimento
          alle  diverse  tipologie  di  veicoli  e  alla  percorrenza
          chilometrica, gli  indici  sul  costo  del  carburante  per
          chilometro e sulle relative quote di incidenza  sulla  base
          dei dati in suo possesso e delle  rilevazioni  mensili  del
          Ministero dello sviluppo economico  sul  prezzo  medio  del
          gasolio  per  autotrazione,  sentite  le  associazioni   di
          categoria piu' rappresentative dei vettori e  quelle  della
          committenza. 
            11. Le disposizioni dei commi da  3  a  10  del  presente
          articolo  trovano   applicazione   con   riferimento   alle
          variazioni intervenute nel costo del  gasolio  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato  a
          partire da tale data. 
            12. ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
          contratti di trasporto di merci su strada, nei quali  siano
          parte i soggetti che svolgono professionalmente  operazioni
          di trasporto, e' fissato in trenta  giorni  dalla  data  di
          emissione della  fattura  da  parte  del  creditore,  salvo
          diversa pattuizione scritta fra le parti,  in  applicazione
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
            13. In caso di mancato rispetto del  termine  di  cui  al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi moratori di  cui  all'  articolo  5  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
            14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall' articolo 7 del  decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla  violazione
          delle norme di cui ai  commi  6,  7,  8  e  9  consegue  la
          sanzione dell'esclusione fino a sei  mesi  dalla  procedura
          per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e
          servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
          di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
          di ogni tipo previsti dalla legge. 
            15. Le sanzioni  indicate  al  comma  14  sono  applicate
          dall'autorita'  competente,  individuata  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro della giustizia e con il Ministro  dello  sviluppo
          economico 
            16. Non si  da'  luogo  all'applicazione  delle  sanzioni
          introdotte dal comma 14 nel caso in cui  le  parti  abbiano
          stipulato un contratto di trasporto conforme a  un  accordo
          volontario   concluso,    tra    la    maggioranza    delle
          organizzazioni associative dei vettori e degli  utenti  dei
          servizi di trasporto rappresentati nella Consulta  generale
          per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
          svolgimento dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico
          settore merceologico. 
            17.  Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto   delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi integrativi. 
            18. Le disposizioni di  cui  al  comma  17  costituiscono
          principi generali in materia di tutela della concorrenza  e
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  ai   sensi   dell'
          articolo 117 della Costituzione. 
            19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le  parole:  «iscritto
          al  relativo  albo  professionale»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «abilitato ai sensi  delle  specifiche  normative
          vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 
            20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  11
          febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
          di almeno settemila impianti nel  periodo  successivo  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
          sono soppresse. 
            21. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito dei propri  poteri  di  programmazione
          del territorio,  promuovono  il  miglioramento  della  rete
          distributiva dei carburanti e la diffusione dei  carburanti
          ecocompatibili, secondo criteri di efficienza,  adeguatezza
          e qualita' del servizio per i cittadini, nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione previsti  dal  comma  17  e
          della disciplina in materia ambientale,  urbanistica  e  di
          sicurezza. 
            22.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  determina
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente   decreto   i   criteri   di
          vettoriamento del gas per autotrazione attraverso  le  reti
          di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
            23. Le  somme  disponibili  per  il  proseguimento  degli
          interventi a favore dell'autotrasporto  sul  fondo  di  cui
          all' articolo 1, comma 918, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, al netto delle misure previste dal  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per  gli
          importi indicati nei commi 24, 25, 26  e  28  del  presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio delle imprese  di  autotrasporto  di  merci,  con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',  ai   fini   del   reddito   da   lavoro
          dipendente,  delle   maggiorazioni   corrisposte   per   le
          prestazioni di lavoro straordinario,  nonche'  a  incentivi
          per  la  formazione  professionale  e   per   processi   di
          aggregazione imprenditoriale. 
            24. (soppresso) 
            25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
          la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle
          prestazioni di  lavoro  straordinario  di  cui  al  decreto
          legislativo  8   aprile   2003,   n.   66,   e   successive
          modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai  prestatori
          di lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
          autorizzate all'autotrasporto di merci,  che  non  concorre
          alla formazione del reddito imponibile ai  fini  fiscali  e
          contributivi.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva di cui all' articolo  2  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di  cui  al  periodo
          precedente rilevano nella loro interezza. 
            26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di
          euro, e' riconosciuto un credito di imposta  corrispondente
          a   quota   parte   dell'importo   pagato    quale    tassa
          automobilistica per l'anno 2008  per  ciascun  veicolo,  di
          massa massima complessiva non inferiore a  7,5  tonnellate,
          posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
          del credito di imposta deve essere determinata in modo tale
          che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a
          11,5 tonnellate,  sia  pari  al  doppio  della  misura  del
          credito  spettante  per  i   veicoli   di   massa   massima
          complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll  credito
          di imposta e' usufruibile in compensazione ai  sensi  dell'
          articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          e  successive  modificazioni,  non  e'  rimborsabile,   non
          concorre alla formazione del valore della produzione  netta
          di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
          successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli  effetti
          delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
          di cui agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni . 
            27. Tenuto conto del numero degli aventi  diritto  e  dei
          limiti di spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e  26,  con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e,
          limitatamente a quanto previsto dal comma 25,  di  concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di   indennita'   non
          imponibile, gli  importi  della  deduzione  forfetaria,  la
          percentuale  delle  somme  per  lavoro  straordinario   non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29 . 
            28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali  e
          alla  formazione  professionale  sono   destinate   risorse
          rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7  milioni  di
          euro.  Con  regolamenti  governativi,  da  adottare   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono  disciplinate  le
          modalita' di erogazione delle risorse di  cui  al  presente
          comma . 
            29. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  24,
          25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
          106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
          per l'anno 2009, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
          sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
            30. Le misure previste dal regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,  n.  273,
          sono estese all'anno  2009,  nell'ambito  degli  interventi
          consentiti  in  attuazione  dell'articolo  9  del  presente
          decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 
            31. ll Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          individua, tra le  misure  del  presente  articolo,  quelle
          relativamente alle quali occorre la previa  verifica  della
          compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia  di
          aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 87 del Trattato che
          istituisce la Comunita' europea. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  7-bis  del  decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "7-bis. Istituzione della scheda di trasporto. 
            1. Al fine di conseguire maggiori  livelli  di  sicurezza
          stradale e favorire le  verifiche  sul  corretto  esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          «scheda di trasporto», da compilare a cura del  committente
          e conservare a bordo del veicolo adibito a tale  attivita',
          a cura del vettore. La  scheda  di  trasporto  puo'  essere
          sostituita dalla copia del contratto in  forma  scritta  di
          cui all'articolo 6, o da altra documentazione  equivalente,
          che  contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3.   Le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          trasporto di merci a collettame, cosi'  come  definito  dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3. 
            2. La  scheda  di  trasporto  costituisce  documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'articolo 8. 
            3. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il
          contenuto della scheda di  trasporto,  nella  quale  devono
          figurare   le   indicazioni   relative   al   vettore,   al
          committente, al caricatore ed al proprietario  della  merce
          nei casi indicati dal decreto stesso, cosi'  come  definiti
          all'articolo 2,  comma  1,  nonche'  quelle  relative  alla
          tipologia ed al peso della merce trasportata ed  ai  luoghi
          di  carico  e  scarico  della  stessa.  Lo  stesso  decreto
          individua le categorie di trasporto di merci a  collettame,
          ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni
          di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  i  documenti  di
          trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o
          dalle  convenzioni  internazionali,  o   da   altra   norma
          nazionale  in  materia  di  autotrasporto  di   merci,   da
          considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto. 
            4. Il committente, ovvero chiunque non compila la  scheda
          di trasporto, o la altera, o la compila in modo  incompleto
          o non veritiero, e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro  a  1.800
          euro. 
            5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non
          porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in
          alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra
          documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
          una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento
          della   violazione,   e'   sempre   disposto    il    fermo
          amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito   al
          conducente, proprietario o legittimo  detentore,  ovvero  a
          persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia  stata
          esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del  contratto
          redatto  in  forma   scritta,   od   altra   documentazione
          equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
          il contratto in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
          equivalente  deve  essere  esibita  entro  il  termine   di
          quindici   giorni   successivi    all'accertamento    della
          violazione. In caso di mancata  esibizione,  l'ufficio  dal
          quale    dipende     l'organo     accertatore,     provvede
          all'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  4,  con
          decorrenza dei termini  per  la  notificazione  dal  giorno
          successivo a quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
          documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli  214
          e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, e successive modificazioni. 
            6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si  applicano  anche
          ai trasporti internazionali compiuti da  vettori  stranieri
          che non compilano, o non  compilano  correttamente,  ovvero
          non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
          trasporto di cui al comma 3. Si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 207 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, e successive modificazioni.". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo n. 21 novembre 2005, n.  286,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "22. Codice comunitario. 
            1. La carta di qualificazione del  conducente  rilasciata
          dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti - Dipartimento per i trasporti  terrestri  e'
          conforme al modello previsto dall'allegato II. 
            2. In corrispondenza della categoria di patente di  guida
          «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve  essere
          indicato  il  codice  comunitario  armonizzato  95,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto di cose e la data  di  scadenza
          di validita' della carta. 
            3. In corrispondenza della categoria di patente di  guida
          «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve  essere
          indicato il codice  comunitario  armonizzato  «95»,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per  il  trasporto  di  persone  e  la  data  di
          scadenza di validita' della carta. 
            4. L'Italia riconosce  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo. 
            5.  Il  rilascio  della  carta  di   qualificazione   del
          conducente e' subordinata  al  possesso  della  patente  di
          guida in corso di validita'. 
            6. I conducenti cittadini di uno Stato  non  appartenente
          all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico   europeo,
          dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia, possono  guidare  veicoli
          adibiti al  trasporto  di  merci,  comprovando  la  propria
          qualificazione, oltre che con la  carta  di  qualificazione
          del conducente con: 
            a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla
          patente di guida; 
            b) l'attestato di conducente di cui al  regolamento  (CE)
          n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio. 
            7. I conducenti cittadini di uno Stato  non  appartenente
          all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico   europeo,
          dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia, possono  guidare  veicoli
          adibiti al trasporto di passeggeri comprovando  la  propria
          qualificazione, oltre che con la  carta  di  qualificazione
          del conducente, con il codice comunitario armonizzato  «95»
          riportato sulla patente di guida. 
            7-bis. In deroga ai criteri  di  propedeuticita'  di  cui
          all'articolo 116,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la  patente  di  guida
          corrispondente  alle   categorie   della   patente   estera
          posseduta  il  conducente  titolare  di  patente  di  guida
          rilasciata da uno Stato con  il  quale  non  sussistono  le
          condizioni di  reciprocita'  richieste  dall'articolo  136,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  285   del   1992,
          dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose
          avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione
          del conducente rilasciata in  Italia  per  mera  esibizione
          della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito  la
          propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto  del
          rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche  un
          duplicato della carta di qualificazione del conducente  con
          scadenza di validita' coincidente con quella della carta di
          qualificazione  duplicata.  Le  medesime  disposizioni   si
          applicano anche qualora  il  dipendente  di  un'impresa  di
          autotrasporto di persone o cose avente  sede  in  Italia  e
          titolare  di  carta  di   qualificazione   del   conducente
          rilasciata in Italia per mera esibizione della  patente  di
          guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata  da
          uno Stato membro dell'Unione  europea,  su  conversione  di
          patente  rilasciata  da  Stato  terzo  con  il  quale   non
          sussistono  le   condizioni   di   reciprocita'   richieste
          dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n.  285
          del 1992, che scada di validita'.".