Art. 52. (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) 1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). - 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»; b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni». 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'articolo 52. Il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e' pubblicato nella G.U.C.E. 12 novembre 1993, n. 279. Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla presente legge: "60. Prevenzione e accertamento degli illeciti. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni."