Art. 54. 
 
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool
                         nelle ore notturne) 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi  gli  esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'  chiunque
somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non   possono
riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente
disposto dal questore in considerazione di  particolari  esigenze  di
sicurezza. 
  2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di  vicinato,  di  cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  devono  interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche  e  superalcoliche  dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal  questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
  2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano  alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il  1°  gennaio  e  nella
notte tra il 15 e il 16 agosto. 
  2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2,  che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere  presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del  tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di  idoneita'
alla guida dopo  l'assunzione  di  alcool.  Devono  altresi'  esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano: 
    a) la descrizione dei sintomi correlati  ai  diversi  livelli  di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; 
    b) le quantita', espresse in  centimetri  cubici,  delle  bevande
alcoliche piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del  tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi  per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 
  2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della licenza di cui ai commi primo e secondo  dell'articolo  86  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  sono
autorizzati a svolgere nelle ore  pomeridiane  particolari  forme  di
intrattenimento    e    svago    danzante,    congiuntamente     alla
somministrazione di  bevande  alcoliche,  in  tutti  i  giorni  della
settimana, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  e,  ove
adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali,  comunque  non
prima delle ore 17 e non  oltre  le  ore  20.  Sono  fatte  salve  le
autorizzazioni gia' rilasciate per  lo  svolgimento  delle  forme  di
intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore  serali  e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis  e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano  state  contestate,
nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo  previsto
ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e'  disposta  la  sospensione  della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l'  attivita'  ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorita'  competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a
euro 1.200». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  2-quater  dell'articolo  6  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007,  n.  160,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano, per i locali diversi da  quelli  ove
si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere
dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
 
          Note all'articolo 54. 
            -Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge  3
          agosto 2007, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza  dei
          rischi di incidente stradale in caso di guida in  stato  di
          ebbrezza. 
            1. All'articolo 230, comma 1 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  dopo  le
          parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   con   particolare
          riferimento   all'informazione   sui   rischi   conseguenti
          all'assunzione di sostanze psicotrope,  stupefacenti  e  di
          bevande alcoliche». 
            2. I titolari e i gestori  degli  esercizi  muniti  della
          licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove  si  svolgono,
          con  qualsiasi  modalita',  spettacoli  o  altre  forme  di
          intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'
          chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche  in
          spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone
          fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere  la
          vendita  e  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche alle ore 3 e non possono  riprenderla  nelle
          tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal
          questore  in  considerazione  di  particolari  esigenze  di
          sicurezza. 
            2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato,
          di cui agli articoli 4,  comma  1,  lettera  d),  e  7  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  e  successive
          modificazioni, devono interrompere la vendita  per  asporto
          di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore
          6, salvo che sia  diversamente  disposto  dal  questore  in
          considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
            2-ter. I divieti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  non  si
          applicano alla vendita e alla somministrazione  di  bevande
          alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31
          dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15  e  il  16
          agosto. 
            2-quater. I titolari e i gestori dei  locali  di  cui  al
          comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre  le  ore
          24, devono avere presso  almeno  un'uscita  del  locale  un
          apparecchio di rilevazione del tasso  alcolemico,  di  tipo
          precursore  chimico  o  elettronico,  a  disposizione   dei
          clienti che  desiderino  verificare  il  proprio  stato  di
          idoneita' alla guida dopo l'assunzione  di  alcool.  Devono
          altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita  dei
          locali apposite tabelle che riproducano: 
            a)  la  descrizione  dei  sintomi  correlati  ai  diversi
          livelli di concentrazione  alcolemica  nell'aria  alveolare
          espirata; 
            b) le quantita', espresse  in  centimetri  cubici,  delle
          bevande  alcoliche   piu'   comuni   che   determinano   il
          superamento del tasso alcolemico per la guida in  stato  di
          ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche
          sulla base del peso corporeo. 
            2-quinquies. I  titolari  e  i  gestori  di  stabilimenti
          balneari muniti della licenza  di  cui  ai  commi  primo  e
          secondo dell'articolo 86 del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, e  successive  modificazioni,  sono  autorizzati  a
          svolgere  nelle  ore  pomeridiane  particolari   forme   di
          intrattenimento  e  svago  danzante,  congiuntamente   alla
          somministrazione di bevande alcoliche, in  tutti  i  giorni
          della settimana, nel rispetto della  normativa  vigente  in
          materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle  ordinanze
          comunali, comunque non prima delle ore 17 e  non  oltre  le
          ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia'  rilasciate
          per lo svolgimento delle forme di intrattenimento  e  svago
          di cui al presente comma nelle ore serali e  notturne.  Per
          lo svolgimento delle forme di  intrattenimento  di  cui  al
          presente comma non si  applica  l'articolo  80  del  citato
          testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. 
            3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai  commi  2,
          2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora
          siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
          violazioni  dell'obbligo  previsto  ai  commi  2,  2-bis  e
          2-quinquies e' disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          sette  fino  a  trenta  giorni,  secondo   la   valutazione
          dell'autorita'     competente.     l'inosservanza     delle
          disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  300  a
          euro 1.200. 
            4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro  della  salute,  con  proprio
          decreto, stabilisce i contenuti delle  tabelle  di  cui  al
          comma 2.". 
            - Si riportano i testi degli articoli 4, comma 1 e 7  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, 114: 
            4.Definizioni e ambito di applicazione del decreto. 
            1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
            a) per  commercio  all'ingrosso,  l'attivita'  svolta  da
          chiunque professionalmente acquista merci  in  nome  e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
            b) per commercio  al  dettaglio,  l'attivita'  svolta  da
          chiunque professionalmente acquista merci  in  nome  e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
            c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
          l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata  da
          banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce  superficie
          di vendita quella destinata a magazzini,  depositi,  locali
          di lavorazione, uffici e servizi; 
            d) per esercizi di vicinato quelli aventi  superficie  di
          vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con  popolazione
          residente inferiore a 10.000  abitanti  e  a  250  mq.  nei
          comuni  con  popolazione  residente  superiore   a   10.000
          abitanti; 
            e) per medie strutture di  vendita  gli  esercizi  aventi
          superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino  a
          1.500 mq nei comuni con popolazione residente  inferiore  a
          10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei  comuni  con  popolazione
          residente superiore a 10.000 abitanti; 
            f) per grandi strutture di vendita  gli  esercizi  aventi
          superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
            g)  per  centro  commerciale,  una  media  o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
            h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
            1) la vendita a favore di dipendenti da parte di  enti  o
          imprese, pubblici o privati,  di  soci  di  cooperative  di
          consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la  vendita
          nelle scuole, negli ospedali  e  nelle  strutture  militari
          esclusivamente a favore  di  coloro  che  hanno  titolo  ad
          accedervi; 
            2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
            3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione  o
          altri sistemi di comunicazione; 
            4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 
            7.Esercizi di vicinato. 
            1. (soppresso) 
            2. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di  cui  al
          comma 1 il soggetto interessato dichiara: 
            a)  di  essere  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 5; 
            b) di avere rispettato i regolamenti  locali  di  polizia
          urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  i   regolamenti
          edilizi e le norme  urbanistiche  nonche'  quelle  relative
          alle destinazioni d'uso; 
            c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
          superficie di vendita dell'esercizio; 
            d)  l'esito  della  eventuale  valutazione  in  caso   di
          applicazione della disposizione  di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, lettera c). 
            3. Fermi restando i  requisiti  igienico-sanitari,  negli
          esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei  prodotti
          di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , e'
          consentito il consumo immediato dei medesimi  a  condizione
          che siano esclusi il  servizio  di  somministrazione  e  le
          attrezzature ad esso direttamente finalizzati. 
            - Si riportano i testi degli articoli 80 e 86  del  TUPLS
          di cui al Regio decreto 18 giugno n. 131, n. 773: 
            80. (art.  78  T.U.  1926).  -  L'autorita'  di  pubblica
          sicurezza non puo' concedere la licenza per  l'apertura  di
          un teatro o di un luogo di pubblico  spettacolo,  prima  di
          aver  fatto  verificare  da  una  commissione  tecnica   la
          solidita' e la sicurezza  dell'edificio  e  l'esistenza  di
          uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel  caso
          di incendio. 
            Le  spese  dell'ispezione  e  quelle  per  i  servizi  di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza. 
            86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
          licenza del Questore,  alberghi,  compresi  quelli  diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi in cui si vendono al minuto o si  consumano  vino,
          birra, liquori od altre bevande anche non  alcooliche,  ne'
          sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
            La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
          il consumo  di  vino,  di  birra  o  di  qualsiasi  bevanda
          alcoolica presso  enti  collettivi  o  circoli  privati  di
          qualunque specie, anche se la vendita o  il  consumo  siano
          limitati ai soli soci. 
            Relativamente  agli  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
            a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
            b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,  anche
          indiretta; 
            c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
          diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di  cui
          al primo o secondo comma o di cui  all'articolo  88  ovvero
          per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od  in
          circoli privati 
            86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
          licenza del Questore,  alberghi,  compresi  quelli  diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi in cui si vendono al minuto o si  consumano  vino,
          birra, liquori od altre bevande anche non  alcooliche,  ne'
          sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
            La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
          il consumo  di  vino,  di  birra  o  di  qualsiasi  bevanda
          alcoolica presso  enti  collettivi  o  circoli  privati  di
          qualunque specie, anche se la vendita o  il  consumo  siano
          limitati ai soli soci. 
            Relativamente  agli  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
            a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
            b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,  anche
          indiretta; 
            c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
          diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di  cui
          al primo o secondo comma o di cui  all'articolo  88  ovvero
          per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od  in
          circoli privati