Art. 56. (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale) 1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita' per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Note all'articolo 56. Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".