Art. 5 
 
 
               Altre modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1.  Nel  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo
l'articolo 40 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 40-bis. 
 
 
                    Cancellazione delle ipoteche 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e  in  deroga
all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato  a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n.  122,  ancorche'  annotata  su  titoli  cambiari,  si
estingue automaticamente alla data  di  estinzione  dell'obbligazione
garantita. 
  2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante  la  data
di  estinzione  dell'obbligazione  e  trasmette  al  conservatore  la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa  data,  senza
alcun onere per  il  debitore  e  secondo  le  modalita'  determinate
dall'Agenzia del territorio. 
  3. L'estinzione non si verifica  se  il  creditore,  ricorrendo  un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del  territorio  e
al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e  con  le  modalita'
previste dal codice civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che
l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno  successivo
al  ricevimento  della  dichiarazione,  procede  all'annotazione   in
margine all'iscrizione dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento  rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui  al
presente comma. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore,  accertata
la presenza della  comunicazione  di  cui  al  medesimo  comma  e  in
mancanza della comunicazione di cui al  comma  3,  procede  d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il  giorno  successivo  e  fino
all'avvenuta  cancellazione  rende  comunque  conoscibile  ai   terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. 
  5. Per gli atti previsti dal presente articolo  non  e'  necessaria
l'autentica notarile. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,  nei
casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti  concessi
da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.». 
  2. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole «commi 3» sono inserite le seguenti:  «,
3-bis». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'  art.  145  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la  Banca  d'Italia  o  l'UIC,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni   raccolte   applicano   le    sanzioni    con
          provvedimento motivato. 
              2. 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dall'art. 144, commi 3, 3-bis e 4, e'  pubblicato,
          per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla  data
          di  notificazione,  a  cura  e  spese  della  banca,  della
          societa' o dell'ente al quale appartengono  i  responsabili
          delle violazioni, su almeno  due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione delle altre  sanzioni  previste  dal  presente
          titolo e' pubblicato per estratto sul  bollettino  previsto
          dall'art. 8. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e  sono  tenuti  a   esercitare   il   regresso   verso   i
          responsabili. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'art. 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.».