Art. 6


            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

  1.  All'articolo  161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  "7-bis.  Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai
contratti  di  mutuo  stipulati  a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla
stessa  data  decorrono  i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo  per  i  mutui  immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile
2007  e  sono  abrogate  le  disposizioni legislative e regolamentari
statali  incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis
e  le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non
comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti
prima  del  3  aprile  2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata
alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis
decorre  dalla  data  della  richiesta  della  quietanza da parte del
debitore,  da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
  7-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter
si  applicano  ai  contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa
stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per
l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione  ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica
o  professionale  da parte di persone fisiche stipulati o accollati a
seguito  di  frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o  parziale  dei  mutui  indicati  nel  comma 1 dell'articolo 120-ter
stipulati  antecedentemente  al  2  febbraio  2007 e' quella definita
nell'accordo  siglato  il  2  maggio  2007 dall'Associazione bancaria
italiana  e  dalle  associazioni  dei  consumatori  rappresentative a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono  rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati
prima  del  2  febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dell'accordo di cui al periodo precedente.
  7-quater.  Per  i  mutui  a  tasso variabile e a rata variabile per
tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito
di   frazionamento,   per   l'acquisto,   la  ristrutturazione  o  la
costruzione  dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti  di  consenso  alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater,
comma  1,  sono  autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata  dal  finanziatore originario e il contratto stipulato con
il  creditore  surrogato  sono  forniti al notaio per essere prodotti
unitamente   all'atto   di   surrogazione.  Per  eventuali  attivita'
aggiuntive  non  necessarie  all'operazione,  espressamente richieste
dalle  parti,  gli  onorari  di  legge  restano  a carico della parte
richiedente.".
  2.  Le  disposizioni  contenute  nel titolo II del presente decreto
entrano   in   vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art.  161  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  161  (Norme  abrogate).  -  1.  Sono  o  restano
          abrogati: 
                il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
                la legge 15 luglio 1906, n. 441; 
                il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; 
                il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; 
                il regio decreto-legge 2  settembre  1919,  n.  1709,
          convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; 
                il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
                il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; 
                il regio decreto-legge 15  dicembre  1923,  n.  3148,
          convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; 
                il  regio  decreto-legge  4  maggio  1924,  n.   993,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          1926, n. 255; 
                il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; 
                il regio  decreto-legge  1°  luglio  1926,  n.  1297,
          convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; 
                il regio decreto-legge 7  settembre  1926,  n.  1511,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; 
                il regio decreto-legge  6  novembre  1926,  n.  1830,
          convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; 
                il regio decreto-legge  13  febbraio  1927,  n.  187,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; 
                il regio  decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,
          convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
          modificazioni e integrazioni; 
                il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
          modificazioni e integrazioni. Resta salvo  quanto  previsto
          dal comma 3 del presente articolo; 
                il  regio  decreto-legge  5  luglio  1928,  n.  1817,
          convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; 
                il regio  decreto-legge  4  ottobre  1928,  n.  2307,
          convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; 
                il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
          modificazioni; 
                il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; 
                il  regio  decreto-legge  19  marzo  1931,  n.   693,
          convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; 
                il regio decreto-legge 13  novembre  1931,  n.  1398,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          1932, n. 1581; 
                la legge 30 maggio 1932, n. 635; 
                il  regio  decreto-legge  24  maggio  1932,  n.  721,
          convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; 
                la legge 30 maggio 1932, n. 805; 
                la legge 3 giugno 1935, n. 1281; 
                l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; 
                il regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1883,
          convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; 
                il  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fatta
          eccezione per il Titolo III e per gli  articoli  32,  primo
          comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b); 
                il  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   376,
          convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; 
                il regio decreto-legge  15  ottobre  1936,  n.  2008,
          convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; 
                il regio  decreto-legge  12  agosto  1937,  n.  1561,
          convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; 
                il  regio  decreto  26  agosto  1937,  n.   1706,   e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                il regio decreto-legge  24  febbraio  1938,  n.  204,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  giugno  1938,
          n. 778; 
                la legge 7 aprile 1938, n. 378; 
                la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione  per
          gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14,  15
          e 31; 
                il  regio  decreto-legge  3  giugno  1938,  n.   883,
          convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; 
                il regio decreto  25  maggio  1939,  n.  1279,  fatta
          eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo  e
          terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 
                la legge 16 novembre 1939, n. 1797; 
                la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; 
                la legge 21 maggio 1940, n. 657; 
                la legge 10 giugno 1940, n. 933; 
                il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; 
                gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e  9,  del  codice
          civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
                il decreto legislativo luogotenenziale  14  settembre
          1944, n. 226; 
                il capo III del decreto  legislativo  luogotenenziale
          28 dicembre 1944, n. 416; 
                i   capi   III   e   IV   del   decreto   legislativo
          luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 12 agosto 1946, n. 76; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13 ottobre 1946, n. 244; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 23 agosto 1946, n. 370; 
                il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; 
                il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  fatta  eccezione  per  gli
          articoli 3, 4, 5 e per le  competenze  valutarie  del  CICR
          previste dall'art. 1, primo comma; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 15 dicembre 1947, n. 1418; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 15 dicembre 1947, n. 1419; 
                il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 15 dicembre 1947, n. 1421; 
                il decreto legislativo 10 febbraio 1948,  n.  105,  e
          successive modificazioni; 
                il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; 
                la legge 29 luglio 1949, n. 474; 
                la legge 22 giugno 1950, n. 445; 
                la legge 10 agosto 1950, n. 717; 
                la legge 17 novembre 1950, n. 1095; 
                la legge 27 novembre 1951, n. 1350; 
                i capi V e VI della legge 25  luglio  1952,  n.  949,
          fatta eccezione per  gli  articoli  21,  37,  38,  primo  e
          secondo comma, 39, primo comma,  40,  primo  comma,  e  41,
          secondo comma; 
                la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; 
                la legge 24 febbraio 1953, n. 101; 
                la legge 13 marzo 1953, n. 208; 
                la legge 11 aprile 1953, n. 298; 
                la legge 8 aprile 1954, n. 102; 
                la legge 31 luglio 1957, n. 742; 
                la legge 24 dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  fatta  eccezione  per  gli
          articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; 
                l'art.  155  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; 
                la legge 21 luglio 1959, n. 607; 
                la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; 
                la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; 
                la legge 3 febbraio 1961, n. 39; 
                la legge 21 maggio 1961, n. 456; 
                la legge 27 giugno 1961, n. 562; 
                la legge 28 luglio 1961, n. 850; 
                la legge 24 novembre 1961, n. 1306; 
                la legge 30 aprile 1962, n. 265; 
                gli articoli 1, 2, 3 e  4  della  legge  25  novembre
          1962, n. 1679; 
                il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   12
          dicembre 1962, n. 1907; 
                la legge 10 maggio 1964, n. 407; 
                la legge 5 luglio 1964, n. 627; 
                la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; 
                la legge 11 maggio 1966, n. 297; 
                la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; 
                gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto  1967,
          n.  700  (458),  nonche'  ogni  altra  disposizione   della
          medesima    legge    relativa    all'organizzazione,     al
          funzionamento e all'operativita'  della  «Sezione  credito»
          della Banca nazionale delle comunicazioni; 
                l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
                la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; 
                la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; 
                la legge 27 marzo 1969, n. 120; 
                l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; 
                la legge 28 ottobre 1970, n. 866; 
                il decreto del Presidente della Repubblica 21  agosto
          1971, n. 896; 
                la legge 26 ottobre 1971, n. 917; 
                la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; 
                la legge 5 dicembre 1972, n. 848; 
                la legge 29 novembre 1973, n. 812; 
                il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1973, n. 916; 
                la legge 11 marzo 1974, n. 75; 
                la legge 14 agosto 1974, n. 392; 
                la legge 14 agosto 1974, n. 395; 
                gli articoli 11 e  12  del  decreto-legge  13  agosto
          1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          ottobre 1975, n. 492; 
                l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; 
                l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403; 
                la legge 10 febbraio 1981, n. 23; 
                gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto  1981,
          n. 423; 
                l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; 
                l'art. 11  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; 
                la legge 18 luglio 1984, n. 360; 
                gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n.
          49; 
                gli articoli 9, 9-bis, 10, 11  e  21  della  legge  4
          giugno  1985,  n.  281,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni; 
                la legge 17 aprile 1986, n. 114; 
                la legge 17 aprile 1986, n. 115; 
                l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 
                gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1,  2,
          3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8  e
          15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta  fermo  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo; 
                l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; 
                il titolo V della legge 10 ottobre  1990,  n.  287  e
          successive modificazioni; 
                l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo  20
          novembre 1990, n. 356; 
                la legge 6 giugno 1991, n. 175; 
                l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e  10,
          l'art. 7 e l'art.  8,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta  fermo  quanto  previsto
          dal comma 2 del presente articolo; 
                l'art. 2, comma 6, della legge  5  ottobre  1991,  n.
          317; 
                l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207,  salvo
          quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; 
                il decreto legislativo  14  dicembre  1992,  n.  481,
          fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; 
                il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528. 
              2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati  fino
          alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  emanati
          dalle autorita' creditizie ai sensi  del  presente  decreto
          legislativo: 
                l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; 
                gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto  comma,
          della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
                la legge 5 marzo 1985, n. 74; 
                il decreto del Presidente della Repubblica 27  giugno
          1985, n. 350; 
                gli articoli 10, 11, 12,  13  e  14  della  legge  28
          agosto 1989, n. 302; 
                gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428; 
                il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; 
                il decreto legislativo 10  settembre  1991,  n.  302,
          fatta salva la disciplina  fiscale  prevista  dal  comma  5
          dell'art. 2; 
                l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 
                l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e  2-bis,
          e l'art.  9  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,
          n. 197; 
                il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio  1992,
          n. 142 ; 
                la legge 17 febbraio 1992, n.  154,  fatta  eccezione
          per l'art. 10; 
                il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n.
          334 . 
              3. Gli articoli 28 e 31  del  decreto  ministeriale  23
          gennaio  1928,  cosi'  come   successivamente   modificati,
          continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.
          152 del presente decreto legislativo. 
              3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
          148; tuttavia  essi  continuano  a  essere  applicati  fino
          all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto
          legislativo . 
              4. E' abrogata ogni  altra  disposizione  incompatibile
          con il presente decreto legislativo. 
              5. Le disposizioni emanate dalle  autorita'  creditizie
          ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
          applicate  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          provvedimenti  emanati  ai  sensi  del   presente   decreto
          legislativo. 
              6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo restano regolati dalle norme  anteriori
          . 
              7. Restano autorizzate,  salvo  eventuali  revoche,  le
          partecipazioni   gia'   consentite   in   sede   di   prima
          applicazione del titolo V della legge 10 ottobre  1990,  n.
          287. 
              7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  40-bis  si
          applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
          giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini  di  cui
          ai commi 2 e 3 del medesimo art. per  i  mutui  immobiliari
          estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e  sono  abrogate  le
          disposizioni   legislative    e    regolamentari    statali
          incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 40-bis  e
          le clausole in contrasto con il medesimo art. sono nulle  e
          non comportano la  nullita'  del  contratto.  Per  i  mutui
          immobiliari estinti prima  del  3  aprile  2007  e  la  cui
          ipoteca non sia stata cancellata  alla  medesima  data,  il
          termine di cui al comma 2 dell'art.  40-bis  decorre  dalla
          data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
          da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento. 
              7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  dell'art.
          120-ter si applicano ai contratti di mutuo  per  l'acquisto
          della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio  2007
          e  ai  contratti  di  mutuo  per  l'acquisto   o   per   la
          ristrutturazione   di   unita'   immobiliari   adibite   ad
          abitazione ovvero allo svolgimento della propria  attivita'
          economica o  professionale  da  parte  di  persone  fisiche
          stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche  ai
          sensi del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  a
          decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
          della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata  o
          parziale dei mutui indicati nel comma 1  dell'art.  120-ter
          stipulati antecedentemente al 2  febbraio  2007  e'  quella
          definita   nell'accordo   siglato   il   2   maggio    2007
          dall'Associazione bancaria italiana  e  dalle  associazioni
          dei consumatori rappresentative  a  livello  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 137 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206. Le banche e gli intermediari  finanziari  non
          possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di  mutuo
          stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei  casi  in  cui  il
          debitore proponga la riduzione  dell'importo  della  penale
          entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              7-quater. Per i  mutui  a  tasso  variabile  e  a  rata
          variabile per tutta la durata del  contratto,  stipulati  o
          accollati,  anche   a   seguito   di   frazionamento,   per
          l'acquisto,   la   ristrutturazione   o   la    costruzione
          dell'abitazione principale entro il 29  gennaio  2009,  gli
          atti  di  consenso  alla  surrogazione  di   cui   all'art.
          120-quater, comma 1,  sono  autenticati  dal  notaio  senza
          l'applicazione di alcun onorario e  con  il  solo  rimborso
          delle spese.  A  tal  fine,  la  quietanza  rilasciata  dal
          finanziatore originario e il  contratto  stipulato  con  il
          creditore surrogato  sono  forniti  al  notaio  per  essere
          prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
          attivita'   aggiuntive   non   necessarie   all'operazione,
          espressamente richieste dalle parti, gli onorari  di  legge
          restano a carico della parte richiedente.».