Art. 4 Competenza 1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5: a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive; b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive. 2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.
Note all'art. 4: - L'articolo 665 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario.». - Il capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale, cosi' recita: «Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».