Art. 4 
 
 
                             Competenza 
 
  1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano  le
condizioni previste dall'articolo 5: 
    a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo
665  del  codice  di  procedura  penale,  per  quanto  attiene   alla
esecuzione delle pene detentive; 
    b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo  658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive. 
  2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV
del libro XI del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'articolo 665 del codice di procedura penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 665 (Giudice  competente).  -  1.  Salvo  diversa
          disposizione   di    legge,    competente    a    conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato. 
              2.  Quando   e'   stato   proposto   appello,   se   il
          provvedimento e' stato confermato o riformato  soltanto  in
          relazione alla  pena,  alle  misure  di  sicurezza  o  alle
          disposizioni civili, e'  competente  il  giudice  di  primo
          grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 
              3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione  e  questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la  corte  ha  annullato  senza  rinvio  il   provvedimento
          impugnato, e' competente il giudice di primo grado,  se  il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel
          comma 2 negli  altri  casi.  Quando  e'  stato  pronunciato
          l'annullamento con rinvio,  e'  competente  il  giudice  di
          rinvio. 
              4. Se l'esecuzione concerne piu'  provvedimenti  emessi
          da giudici diversi, e' competente il giudice che ha  emesso
          il  provvedimento   divenuto   irrevocabile   per   ultimo.
          Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi  da  giudici
          ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso  il
          giudice ordinario.». 
              - Il capo II del titolo IV del libro XI del  codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
              «Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».