Art. 6 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. L'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi  dell'articolo  4
procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta  della
persona condannata o dello Stato di esecuzione. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4,  se  la  persona
condannata  si  trova  nel   territorio   dello   Stato   l'autorita'
giudiziaria procede alla trasmissione  all'estero  solo  dopo  averla
sentita. 
  3. Prima di procedere  alla  trasmissione  all'estero,  l'autorita'
giudiziaria consulta, anche tramite  il  Ministero  della  giustizia,
l'autorita' competente dello Stato di esecuzione al fine di: 
    a) verificare la condizione prevista dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a); 
    b) comunicare il parere espresso, ai sensi  del  comma  2,  dalla
persona condannata; 
    c) acquisire il consenso dello Stato di  esecuzione  nell'ipotesi
prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c); 
    d)  conoscere  le  disposizioni  applicabili   nello   Stato   di
esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale. 
  4. Quando ricorre l'ipotesi  prevista  dall'articolo  5,  comma  3,
lettera  c),  la   trasmissione   all'estero   e'   disposta   previa
acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione. 
  5. Quando ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  5,  comma  4,  la
trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del  consenso
della persona condannata. 
  6. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione  all'estero
deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione.  Di  esso  e'
data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di
un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione
quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di  esecuzione,
l'atto di cui al periodo precedente e' trasmesso,  anche  tramite  il
Ministero della giustizia, all'autorita' competente  dello  Stato  di
esecuzione perche' provveda alla notifica. 
  7. Il provvedimento  e'  trasmesso,  unitamente  alla  sentenza  di
condanna e al certificato debitamente compilato, al  Ministero  della
giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una
traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di  esecuzione,
previa traduzione del testo del certificato  nella  lingua  di  detto
Stato. Se la traduzione del certificato non  e'  necessaria  o  se  a
questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere
trasmesso  direttamente  all'autorita'  competente  dello  Stato   di
esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' trasmesso, per conoscenza,
al Ministero della giustizia.  La  sentenza  e  il  certificato  sono
trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di  esecuzione
che ne fa richiesta. 
  8.  L'autorita'  giudiziaria  sospende   la   trasmissione   quando
sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e puo'  revocare
il   provvedimento   quando,   prima   dell'inizio    dell'esecuzione
all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui  all'articolo
5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della  sospensione  e
della revoca e'  data  comunicazione  all'interessato,  al  Ministero
della giustizia e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione,
con indicazione dei motivi che le hanno determinate. 
  9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il
Ministero  della  giustizia  ne   da'   comunicazione   all'autorita'
giudiziaria  che  ha  emesso   il   provvedimento   di   trasmissione
all'estero.