Art. 7 
 
 
               Trasferimento delle persone condannate 
 
  1. La persona condannata che si trova nel territorio  dello  Stato,
anche se detenuta, e' trasferita  nello  Stato  di  esecuzione  entro
trenta giorni dalla data in cui  la  decisione  definitiva  di  detto
Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna e' comunicata  al
Ministero della giustizia,  che  provvede  a  informarne  l'autorita'
giudiziaria che ha disposto la trasmissione  e  il  Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il
Ministero della giustizia e l'autorita'  competente  dello  Stato  di
esecuzione possono concordare il trasferimento  in  un  termine  piu'
breve. 
  2. Se il trasferimento nel termine  di  cui  al  comma  1  e'  reso
impossibile da circostanze impreviste, il Ministero  della  giustizia
ne informa  immediatamente  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
esecuzione e  il  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di
polizia del Ministero dell'interno, concordando una nuova data per il
trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro  i  dieci
giorni successivi alla nuova data concordata. 
  3. Salvo il caso di  evasione  della  persona  condannata,  non  si
procede all'esecuzione in Italia dopo  che  questa  ha  avuto  inizio
nello Stato di esecuzione. 
  4. Se, successivamente al trasferimento,  lo  Stato  di  esecuzione
chiede  che  la  persona  trasferita  sia  perseguita,  condannata  o
altrimenti privata della liberta' personale  per  un  reato  commesso
anteriormente al suo trasferimento  diverso  da  quello  per  cui  la
stessa e' stata trasferita, sulla  richiesta  provvede  la  corte  di
appello del distretto dell'autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'articolo 4. A tale fine, la  corte  verifica  che  la  richiesta
dello  Stato  di  esecuzione  contenga   le   informazioni   di   cui
all'articolo 26, comma 3, della legge  22  aprile  2005,  n.  69.  Il
consenso e' dato quando il reato per il quale e'  richiesto  permette
il trasferimento ai sensi dell'articolo 10. La corte nega il consenso
quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 13. 
  5. Se ai fini del trasferimento verso lo  Stato  di  esecuzione  e'
necessario che la persona condannata transiti sul  territorio  di  un
altro Stato membro ai sensi dell'articolo 16 della decisione  quadro,
la richiesta di transito e' formulata dal Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 7: 
              - L'articolo 26, comma 3, della legge 22  aprile  2005,
          n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del  13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato  membro
          di  emissione  richieda  di  sottoporre  la  persona  a  un
          procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa  a  un
          provvedimento coercitivo della liberta', provvede la  corte
          di appello che ha dato esecuzione al mandato  d'arresto.  A
          tale fine, la corte verifica che la richiesta  dello  Stato
          estero contenga le informazioni indicate  dall'articolo  8,
          paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione  e
          decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
          L'assenso e' rilasciato quando il reato  per  il  quale  e'
          richiesto consente la consegna  di  una  persona  ai  sensi
          della decisione quadro. La corte rifiuta  l'assenso  quando
          ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.».