Art. 8 
 
 
                         Arresto provvisorio 
 
  1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4,  se
la persona condannata  si  trova  nello  Stato  di  esecuzione,  puo'
chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei  suoi  confronti  di
ogni altro provvedimento  idoneo  ad  assicurare  la  permanenza  nel
territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento. 
  2. La richiesta di arresto e' formulata  mediante  la  compilazione
del riquadro e) del certificato.