Art. 8 Arresto provvisorio 1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4, se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, puo' chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento. 2. La richiesta di arresto e' formulata mediante la compilazione del riquadro e) del certificato.